§ 9.5.9 - D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
Approvazione del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:13/02/1959
Numero:449


Sommario
Art. 1.  Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (1° e 2° comma). - Regio decreto-legge [...]
Art. 2.  Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 2. - Regio decreto-legge 26 ottobre [...]
Art. 3.  Soggetti ai quali è vietato l’esercizio delle assicurazioni - Operazioni vietate. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3. - Regio [...]
Art. 4.  Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (3° e 4° comma).
Art. 5.  Esercizio delle assicurazioni sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 4.
Art. 6.  Funzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (1° e 2° comma).
Art. 7.  Ordinamento. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (3° e 4° comma).
Art. 8.  Cessione di portafoglio da parte di imprese di assicurazioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 16.
Art. 9.  Consiglio di amministrazione e comitato permanente. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 7. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, [...]
Art. 10.  Competenza del consiglio di amministrazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 8. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, [...]
Art. 11.  Direttore generale. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9. - Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, convertito nella legge 7 [...]
Art. 12.  Collegio dei sindaci. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 12. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 [...]
Art. 13.  Impiegati ed incaricati della produzione. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 10.
Art. 14.  Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 11.
Art. 15.  Modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 13. - Regio decreto-legge 5 [...]
Art. 16.  Segreto d’ufficio. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 17.
Art. 17.  Autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 18 (1° e 2° comma).
Art. 18.  Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese nazionali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 19. - Legge 10 agosto 1950, n. [...]
Art. 19.  Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20 (1°, 2° e 3° comma). - Legge 11 [...]
Art. 20.  Parità di trattamento e reciprocità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20 (4° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 7.
Art. 22.  Modificazioni degli atti e dei dati presentati con la domanda di autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 22.
Art. 23.  Obbligo di cessione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24 (1, 2, 4, 5, e 9 comma).
Art. 24.  Modalità della cessione. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 5 (1° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 2).
Art. 25.  Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell’Istituto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 3 b).
Art. 26.  Vincolo delle somme dovute dall’Istituto alle imprese cedenti. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24 (ultimo comma).
Art. 27.  Cauzione e fondo iniziale - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 23. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 3 (1° comma).
Art. 28.  Riserva matematica. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 25. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (2° comma).
Art. 29.  Vincolo di attività a copertura delle riserve matematiche. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 26.
Art. 30.  Attività ammesse a copertura delle riserve matematiche. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 27. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. [...]
Art. 31.  Modalità di vincolo delle attività costituenti le riserve matematiche. Ipoteca e privilegio. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 28 (1°, [...]
Art. 32.  Esercizio di altre assicurazioni in aggiunta a quelle sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 30. - Regio decreto-legge 5 aprile [...]
Art. 33.  Disposizioni generali. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6 (4° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
Art. 34.  Privilegio sulle attività mobiliari vincolate. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 5.
Art. 35.  Durata dei contratti e riscatto. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
Art. 36.  Sorteggi. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
Art. 37.  Autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 31.
Art. 38.  Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese nazionali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° comma). - Legge 11 aprile [...]
Art. 39.  Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° e 2° comma). - Regio [...]
Art. 40.  Obbligo di costituzione e misura delle cauzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 33 (1° e 2° comma, lettera a). - Regio [...]
Art. 41.  Esenzione dall’obbligo di costituzione delle cauzioni. - Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 2 (3° comma). - Decreto legislativo 4 [...]
Art. 42.  Attività ammesse a copertura delle cauzioni. Deposito e vincolo. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 35.  - Regio decreto-legge 12 [...]
Art. 43.  Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 2. - Legge 11 [...]
Art. 44.  Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio [...]
Art. 45.  Enti di gestione fiduciaria. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 13.
Art. 46.  Enti per l’assistenza degli assicurati. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 7.
Art. 47.  Capitale sociale e fondo di garanzia di imprese in esercizio. Estensione dell’esercizio ad altri rami. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 2.
Art. 48.  Misura della cauzione minima globale delle imprese in esercizio. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4 (1° e 2° comma).
Art. 49.  Misure della cauzione e del fondo iniziale della riserva matematica per le imprese in esercizio. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4 (n. 1).
Art. 50.  Unione italiana di riassicurazione. - Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1. - Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1441, convertito [...]
Art. 51.  Estensione di esercizio all’estero. - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 8. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 10.
Art. 52.  Enti esclusi dalla applicazione delle disposizioni dei titoli III e V. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (2° e 3° comma). - [...]
Art. 53.  Bilancio annuale e relazione quinquennale. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 1).
Art. 54.  Ripartizione degli utili. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 2).
Art. 55.  Esercizio sociale e termine per l’approvazione del bilancio. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 3 (1° e 2° comma).
Art. 56.  Modelli di bilancio e relativa presentazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 37 e 39.
Art. 57.  Relazione tecnica da allegarsi al bilancio delle imprese di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (1° comma).
Art. 58.  Bilancio delle imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 38. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5 (2° comma).
Art. 59.  Fondo di riserva ordinario. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 29.
Art. 60.  Riserva premi e riserva sinistri. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 41.
Art. 61.  Libri e registri contabili. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 40.
Art. 62.  Modelli di bilancio e relativa presentazione. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 8.
Art. 63.  Bilancio degli enti di assicurazione sulla vita di propri iscritti e di capitalizzazione. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 2.
Art. 64.  Organi di vigilanza. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (1° periodo). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito [...]
Art. 65.  Ispezioni e richieste di notizie e dati. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 43. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 16.
Art. 66.  Partecipazione del capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private ad organi collegiali di enti assicurativi. - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio [...]
Art. 67.  Obbligo dei contributi. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (2° periodo). - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 40 (1° e 2° [...]
Art. 68.  Esenzioni. - Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 40 (3° comma, n. 2). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 9.
Art. 69.  Sanzioni a carico delle imprese inadempienti agli obblighi di copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e di presentazione del bilancio - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5.
Art. 70.  Divieto di assunzione di nuovi affari. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 44.  - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito [...]
Art. 71.  Liquidazione coatta per insufficiente copertura delle riserve matematiche - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 46.
Art. 72.  Liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 45. - [...]
Art. 73.  Facoltà di divieto di cessione di rischi. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 57.
Art. 74.  Annullabilità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 59.
Art. 75.  Risoluzione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 60. - Regio decreto-legge 6 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio [...]
Art. 76.  Presidenza e Sezioni. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 1. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera a).
Art. 77.  Attribuzioni. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 4. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera d).
Art. 78.  Composizione. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 2. - Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, art. 1. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 [...]
Art. 79.  Funzionamento. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 3. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera c).
Art. 80.  Provvedimenti per la liquidazione. Vigilanza. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 47.
Art. 81.  Modalità della liquidazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 52.
Art. 82.  Stato di insolvenza. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 4).
Art. 83.  Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 48.
Art. 84.  Riparto delle attività. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 50.
Art. 85.  Privilegio delle attività a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 [...]
Art. 86.  Azione di responsabilità e disposizioni penali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 49.
Art. 87.  Concentrazione mediante apporto di attività. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 1.
Art. 88.  Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 2.
Art. 89.  Norme applicabili. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 3.
Art. 90.  Riassicurazione del rischio mine. - Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 2.
Art. 91.  Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 1.
Art. 92.  Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei. - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 2.
Art. 93.  Gestione della riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 3.
Art. 94.  Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa. - Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 3. - Legge 23 febbraio 1952 n. 102, art. 4.  - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 12.
Art. 95.  Divieto di abbuoni. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 2.
Art. 96.  Frazionamento della provvigione relativa all’acquisizione del contratto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 3.
Art. 97.  Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 4.
Art. 98.  Distrazioni di assicurazioni sulla vita. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 8.
Art. 99.  Adempimenti per prevenire le distrazioni. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 9.
Art. 100.  Adempimenti e sanzioni a carico dell’assicuratore distraente. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 10.
Art. 101.  Divieto di stipulare contratti con effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 1.
Art. 102.  Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 2.
Art. 103.  Autorizzazione a stipulare contratti con effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 3 (1° comma).
Art. 104.  Nullità degli atti in contrasto con i divieti. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 4.
Art. 105.  Sanzioni per la violazione del divieto di abbuoni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, articoli 6 e 11 (2° comma).
Art. 106.  Sanzioni per la violazione dei divieti di abbuoni e dell’obbligo di frazionamento commessa da impresa o ente di assicurazione. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 7.  - Legge 11 aprile 1955, n. 294, [...]
Art. 107.  Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 11.
Art. 108.  Sanzioni per la violazione del divieto di assicurazione ad effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 5.
Art. 109.  Accertamento delle violazioni al divieto degli abbuoni, all’obbligo del frazionamento delle provvigioni e al divieto delle distrazioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 12.
Art. 110.  Competenza e procedura per l’applicazione delle sanzioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, articoli 13 e 14. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 6.
Art. 111.  Gravame contro il provvedimento del Ministro. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 15.
Art. 112.  Esecuzione delle sanzioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 16.
Art. 113.  Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi relativi al bilancio. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 4 (3° comma).
Art. 114.  Sanzioni per il collocamento di rischi all’estero e per l’esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 [...]
Art. 115.  Altre sanzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 62. - Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, art. 5. - Legge 11 aprile 1955, n. [...]
Art. 116.  Tasse di concessione governativa per l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni e della capitalizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, [...]
Art. 117.  Regime tributario della capitalizzazione. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.
Art. 118.  Società cooperative e mutue di assicurazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 55 (1° comma).
Art. 119.  Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella [...]
Art. 120.  Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti. - Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396, art. 1.
Art. 121.  Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l’appellativo di "nazionale". - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 58.
Art. 122.  Quota ed azioni sociali nelle società cooperative di assicurazione sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 55 (2° comma). - [...]
Art. 123.  - Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 15.
Art. 124.  Contratti sulla vita stipulati all’estero con imprese non autorizzate - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 63.


§ 9.5.9 - D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. [1]

Approvazione del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private.

(G.U. 6 luglio 1959, n. 158, S.O.).

 

     Articolo unico.

     E’ approvato il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, che, firmato dal Ministro per l’industria e il commercio, è allegato al presente decreto.

 

TESTO UNICO

DELLE LEGGI SULL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (1° e 2° comma). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 1.

     Sono soggette al presente testo unico tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitano:

     a) l’industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma;

     b) l’industria delle riassicurazioni;

     c) le operazioni di capitalizzazione.

     E’ anche soggetto al presente testo unico l’Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 305.

     Sono altresì soggetti al presente testo unico gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto l’assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonché gli enti di gestione fiduciaria.

 

     Art. 2. Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 2. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (1° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (2° comma).

     Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:

     a) alle amministrazioni pubbliche;

     b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;

     c) all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, all’Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;

     d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall’art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

     e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000 [2].

 

     Art. 3. Soggetti ai quali è vietato l’esercizio delle assicurazioni - Operazioni vietate. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Alle società in nome collettivo, in accomandita ed a responsabilità limitata, ed alle persone singole è vietato l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia ai sensi degli articoli 1872 e seguenti del codice civile.

     Sono vietate nel territorio della Repubblica le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale e le associazioni tontinarie o di ripartizione.

     E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di imprese che si propongano di esercitare esclusivamente all’estero le attività di cui all’art. 1.

 

     Art. 4. Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (3° e 4° comma).

     Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel territorio della Repubblica da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere e dagli enti indicati nell’art. 1 debbono dagli stessi essere compresi nel portafoglio italiano.

     Debbono, altresì, essere compresi nel portafoglio italiano i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati all’estero dalle imprese e dagli enti di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel territorio della Repubblica.

 

TITOLO II

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA

DISPOSIZIONE GENERALE

 

     Art. 5. Esercizio delle assicurazioni sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 4.

     Le assicurazioni sulla vita sono esercitate dall’Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere autorizzate secondo le disposizioni del presente testo unico.

 

CAPO I

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

 

     Art. 6. Funzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (1° e 2° comma).

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni esercita le assicurazioni sulla vita in tutte le loro possibili forme, all’interno e all’estero.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. Ordinamento. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 6 (3° e 4° comma).

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

     L’ordinamento dell’Istituto è disciplinato da uno statuto organico, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato.

 

     Art. 8. Cessione di portafoglio da parte di imprese di assicurazioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 16.

     L’Istituto, su richiesta delle imprese nazionali ed estere, ha facoltà di accettare la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti alle condizioni fissate dal consiglio di amministrazione.

     Per effetto delle cessioni di cui sopra l’Istituto rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dai rispettivi contratti.

     L’Istituto può trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all’Istituto stesso.

 

     Art. 9. Consiglio di amministrazione e comitato permanente. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 7. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1. - Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, convertito nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (1° comma). - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 6). - Regio decreto-legge 7 novembre 1935, n. 2115, convertito nella legge 20 aprile 1936, n. 900, art. 1. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 1). - Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, art. 1 (1° comma). - Decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, art. 4 (2° comma).

     Il consiglio di amministrazione dell’Istituto è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l’industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica si provvede alla nomina del presidente, che è scelto fra i consiglieri. Al presidente spetta la rappresentanza dell’Istituto.

     Del consiglio di amministrazione fanno parte:

     a) come membro di diritto, il direttore generale dell’Istituto nazionale delle assicurazioni;

     b) due funzionari di grado non inferiore a quello di ispettore generale, designati l’uno dal Ministero dell’industria e del commercio e l’altro dal Ministero del tesoro;

     c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) nove membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli altri scelti fra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica e amministrativa;

     e) il presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I componenti delle categorie b), c) e d) durano in carica quattro esercizi compreso quello in corso all’atto della nomina.

     Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri nominati nel corso del quadriennio stesso.

     Nessun funzionario dello Stato può far parte del consiglio di amministrazione dell’Istituto in applicazione del precedente alinea d) ad eccezione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti degli istituti superiori e medi di istruzione e dei magistrati.

     In seno al consiglio di amministrazione può essere nominato un comitato permanente.

     Le attribuzioni del comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri sono determinate dallo statuto.

     Al consiglio di amministrazione ed al comitato permanente ha facoltà di partecipare, senza voto, il capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell’industria e del commercio.

     I componenti del consiglio di amministrazione sono retribuiti con gettoni di presenza alle adunanze e con partecipazione agli utili dell’azienda.

 

     Art. 10. Competenza del consiglio di amministrazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 8. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Il consiglio di amministrazione delibera:

     1) sulle proposte di modifica dello statuto;

     2) sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

     3) sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

     4) sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

     5) sulla cessione di portafoglio di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione;

     6) sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitolati delle agenzie;

     7) sulla gestione e l’impiego dei fondi;

     8) sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di enti produttori;

     9) sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

     10) sui bilanci;

     11) sulla ripartizione della compartecipazione del personale agli utili netti;

     12) su tutti gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l’azienda.

     Il consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego.

     Le deliberazioni di cui ai numeri 1° e 3° sono approvate con decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

 

     Art. 11. Direttore generale. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 9. - Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, convertito nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (2° comma).

     Il direttore generale dell’Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l’industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Il direttore generale esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell’Istituto.

     Il direttore generale non può essere rimosso né sospeso dall’ufficio se non con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 12. Collegio dei sindaci. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 12. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1. - Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, convertito nella legge 7 gennaio 1932, n. 59, art. 1 (3° comma). - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 6).

     Le funzioni di sindaci dell’Istituto sono esercitate da un Collegio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per l’industria e il commercio e per il tesoro, costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro per il tesoro e l’altro da quello per l’industria e il commercio.

     Gli stessi Ministri e il Presidente della Corte dei conti indicano rispettivamente i sindaci supplenti che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

     Col decreto presidenziale di nomina si stabilisce il modo e la misura della retribuzione dei sindaci. Agli stessi spetta altresì il gettone di presenza alle adunanze del consiglio e del comitato permanente.

     La durata in carica del collegio è stabilita in un quadriennio e coincide con l’analogo periodo di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione delle categorie b), c) e d) di cui all’art. 9, che scade alla presentazione dei relativi bilanci.

     I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 13. Impiegati ed incaricati della produzione. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 10.

     L’Istituto ha impiegati amministrativi e tecnici oltre agli incaricati della produzione.

     I rapporti tra l’Istituto e gli impiegati sono regolati da contratti di impiego privato.

 

     Art. 14. Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 11.

     Il personale produttore è retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero ed alla entità degli affari per suo mezzo conclusi.

     Possono procurare affari all’Istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed enti autorizzati dal consiglio di amministrazione.

     Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell’Istituto o da istituti bancari, può essere eseguito da uffici postali da designarsi d’accordo dai Ministri per l’industria e il commercio e per le poste e le telecomunicazioni.

     Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite dal regolamento.

 

     Art. 15. Modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 13. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1. [4]

 

     Art. 16. Segreto d’ufficio. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 17.

     Chiunque, nell’adempimento delle proprie attribuzioni presso l’Istituto, venga a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l’Istituto stesso e le imprese di assicurazione ed i privati, è obbligato al segreto su tutto quanto è a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge.

     E’ in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell’Istituto di tutte le categorie di comunicare anche agli uffici delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l’Istituto e le imprese di assicurazione ed i privati.

 

CAPO II

IMPRESE PRIVATE

SEZIONE I

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

 

     Art. 17. Autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 18 (1° e 2° comma).

     Le imprese nazionali che intendono esercitare l’industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla vita, le imprese estere che intendono esercitare nel territorio della Repubblica l’industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che, per l’esercizio della riassicurazione nell’anzidetto ramo, intendono istituire nel territorio della Repubblica la legale rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

     L’autorizzazione è concessa dal Ministro per l’industria e il commercio con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 18. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese nazionali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 19. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (2° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1 (n. 1).

     Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla vita le imprese nazionali devono farne domanda al Ministero dell’industria e del commercio fornendo:

     1) la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, un capitale sociale non inferiore a lire cinquecento milioni, di cui almeno metà versato, oppure, se si tratta di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore alla predetta somma;

     2) la prova di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti o presso l’Istituto di emissione la somma di lire due milioni in numerario o in titoli di Stato. Il deposito è restituito in caso di negata autorizzazione;

     3) i dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse, da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

     4) una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

     5) le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

     6) le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono anche regolare le riduzioni ed i riscatti.

     Gli elaborati tecnici indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui all’art. 57.

     Le imprese nazionali che intendano esercitare la riassicurazione nel ramo vita per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di essere legalmente costituite e di possedere il capitale sociale o il fondo di garanzia di cui al n. 1°.

 

     Art. 19. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20 (1°, 2° e 3° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1.

     Le imprese estere di assicurazione sulla vita per ottenere l’autorizzazione ad esercitare tale ramo, oltre adempiere a quanto è prescritto dall’art. 18, debbono:

     a) nominare, con le forme prescritte dall’art. 2506 del codice civile, un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia, riconoscendogli espressamente le facoltà di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente testo unico [5];

     b) comprovare che esercitano regolarmente l’assicurazione sulla vita nel proprio paese d’origine da almeno dieci anni;

     c) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero dell’industria e del commercio.

     Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana.

     Le imprese estere che, per l’esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita, intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all’art. 2506 del codice civile e di possedere il capitale sociale o fondo di garanzia di cui all’art. 18, n. 1.

 

     Art. 20. Parità di trattamento e reciprocità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20 (4° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 7.

     L’autorizzazione alle imprese estere non può essere concessa se nel rispettivo paese di origine le imprese italiane non sono ammesse ad operare a parità di trattamento con le imprese nazionali.

     II Ministero dell’industria e del commercio determina, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l’ammissione e la prosecuzione dell’esercizio di imprese estere che l’applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità renda necessarie. Tali misure non si applicano quando in favore delle compagnie italiane operanti nel paese estero venga, dalle autorità del paese stesso, mantenuto l’esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali.

 

SEZIONE II

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

 

Art. 21. Tariffe e condizioni di polizza. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 21.

     Con il decreto di autorizzazione di cui all’art. 17 il Ministero dell’industria e del commercio approva anche le tariffe e le condizioni di polizza presentate dalle imprese.

 

     Art. 22. Modificazioni degli atti e dei dati presentati con la domanda di autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 22.

     Le modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero dell’industria e del commercio, a termini degli articoli 18 e 19, devono essere approvate dal Ministero stesso. Esse hanno effetto dalla data del decreto di approvazione.

 

SEZIONE III

CESSIONE DI QUOTA PARTE DI RISCHI

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

 

     Art. 23. Obbligo di cessione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24 (1, 2, 4, 5, e 9 comma).

     Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l’assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

     La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito [6].

     Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l’impresa ha esercitato l’assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l’impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l’impresa ha esercitato la predetta assicurazione [7].

     L’Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l’Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali [8].

     Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

     Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all’Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

 

     Art. 24. Modalità della cessione. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 5 (1° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 2).

     La cessione di cui all’articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all’ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l’aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all’Istituto sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all’otto per cento del premio annuo.

     Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell’art. 21 del presente testo unico.

     La provvigione di acquisto che l’Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute è dall’Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all’art. 97, sono tenute a restituire, all’atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

 

     Art. 25. Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell’Istituto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 3 b).

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l’Istituto attribuisce ai propri assicurati.

     Le imprese debbono destinare tale provento all’assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall’Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione del Ministero dell’industria e del commercio.

 

     Art. 26. Vincolo delle somme dovute dall’Istituto alle imprese cedenti. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24 (ultimo comma).

     Le somme che l’Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse.

 

SEZIONE IV

CAUZIONI E RISERVE MATEMATICHE

 

     Art. 27. Cauzione e fondo iniziale - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 23. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 3 (1° comma).

     Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che hanno ottenuta l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica debbono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 30 e 31:

     a) una cauzione di lire cinquanta milioni a garanzia delle operazioni da compiersi nel territorio della Repubblica;

     b) un fondo iniziale di lire cento milioni computabile nella riserva matematica.

     Esse possono a questo scopo valersi del deposito effettuato a termini dell’art. 18.

 

     Art. 28. Riserva matematica. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 25. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (2° comma).

     La riserva destinata all’adempimento degli obblighi assunti con i contratti di assicurazione (riserva matematica) compresi nel portafoglio italiano, non può essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità, d’invalidità ed il saggio d’interesse di cui all’art. 18.

     Le imprese debbono presentare al Ministero dell’industria e del commercio almeno ogni tre anni:

     1) il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi;

     2) il confronto fra il saggio d’interesse predetto e quello realmente ricavato dall’impiego delle riserve.

     I predetti elaborati debbono essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui all’art. 57.

     Nel caso di scarti fra questi elementi, così notevoli da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico della impresa, il Ministero dell’industria e del commercio invita la impresa ad esporre le sue giustificazioni, salvi ulteriori provvedimenti.

 

     Art. 29. Vincolo di attività a copertura delle riserve matematiche. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 26.

     Le imprese di assicurazione sulla vita, nazionali ed estere, debbono possedere nel territorio della Repubblica e vincolare a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all’articolo precedente.

     Lo stesso obbligo hanno anche le imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.

 

     Art. 30. Attività ammesse a copertura delle riserve matematiche. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 27. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1. - Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 3.

     Le riserve matematiche debbono essere costituite con una o più delle seguenti specie di attività:

     1) titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

     2) cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

     3) annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

     4) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche;

     5) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

     6) mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

     7) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve;

     8) quote della Banca d’Italia, dell’Istituto italiano di credito fondiario, dell’Istituto mobiliare italiano, dell’Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell’edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell’ISVEIMER, dell’IRFIS, del CIS, dell’IRI, dell’ENEL, dell’ENI, dell’EFIM, dell’EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni.

     L’investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell’ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

     I criteri di valutazione dei titoli e altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l’industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro [9];

     9) altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l’industria e il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro.

     Le riserve suddette debbono essere costituite con attività proprie delle imprese e senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all’Istituto nazionale delle assicurazioni e all’Unione italiana di riassicurazione di cui all’art. 50.

 

     Art. 31. Modalità di vincolo delle attività costituenti le riserve matematiche. Ipoteca e privilegio. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 28 (1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma). - Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, art. 236.

     I titoli indicati nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso l’Istituto di emissione.

     I medesimi titoli, ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbono essere vincolati a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

     Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto del Ministro per l’industria e il commercio. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base a decreto dello stesso Ministro, viene annotato, a termini dell’art. 2843 del codice civile, in margine all’iscrizione dell’ipoteca che garantisce i mutui stessi. La cancellazione dell’ipoteca e la liberazione dal vincolo sono parimenti eseguite in base a decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

     I criteri per la valutazione delle attività costituenti le riserve matematiche, i modi ed i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti dal regolamento.

     Sulle attività mobiliari costituenti le riserve matematiche, vincolate a garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, è stabilito privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati. Tale privilegio, in caso di concorso, è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dell’art. 2778 del codice civile e posposto agli altri.

 

SEZIONE V

OBBLIGO DI GESTIONE SEPARATA

DALLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

 

     Art. 32. Esercizio di altre assicurazioni in aggiunta a quelle sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 30. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Le imprese che si propongano di esercitare altre operazioni di assicurazione oltre a quelle di assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all’adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli articoli 18 e 19.

     Le attività relative alla gestione dell’assicurazione sulla vita non possono essere devolute all’adempimento di obbligazioni di altra natura.

 

TITOLO III

OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

 

     Art. 33. Disposizioni generali. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6 (4° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita, di pagare somme e di consegnare titoli o altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente testo unico concernenti le assicurazioni sulla vita, che riguardano l’autorizzazione all’esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche. Sono anche soggetti alle altre norme del presente testo unico, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l’assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro.

     Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli che importino il diritto a ricevere somme a termine differito poliennale, alla cui emissione intendano eventualmente procedere le imprese e gli enti indicati nel presente articolo.

 

     Art. 34. Privilegio sulle attività mobiliari vincolate. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 5.

     I crediti per operazioni di capitalizzazione godono del privilegio di cui all’art. 31, ultimo comma, su tutte le attività mobiliari vincolate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, per la copertura delle riserve tecniche costituite a garanzia delle predette operazioni, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo precedente.

 

     Art. 35. Durata dei contratti e riscatto. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.

     I contratti di capitalizzazione di cui all’art. 33 non possono avere durata inferiore a cinque né superiore a venticinque anni e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

     Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall’inizio del secondo anno dalla stipulazione, purché abbia corrisposto una intera annualità di premio.

 

     Art. 36. Sorteggi. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.

     Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

     I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

 

TITOLO IV

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

 

     Art. 37. Autorizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 31.

     Le imprese nazionali che intendano esercitare l’industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni, le imprese estere che intendano esercitare nel territorio della Repubblica l’industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l’esercizio della riassicurazione nei rami danni, intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite nell’art. 17.

 

     Art. 38. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese nazionali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1 (numeri 2, 3 e 4).

     Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni contro i danni le imprese nazionali debbono farne domanda al Ministero dell’industria e del commercio fornendo la prova di essere legalmente costituite e di possedere un capitale sociale, se trattasi di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se trattasi di società di mutua assicurazione, non inferiore alle seguenti misure:

     1) lire duecentocinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l’esercizio comprenda le assicurazioni dei rischi dell’incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

     2) lire centocinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall’esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

     3) lire ottanta milioni, di cui almeno metà versato, per l’esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2) e lire quaranta milioni, di cui almeno metà versato, per l’esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

 

     Art. 39. Condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 32 (1° e 2° comma). - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Le imprese estere che intendano esercitare le assicurazioni contro i danni o che per l’esercizio delle riassicurazioni contro i danni intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, oltre ad uniformarsi alle disposizioni dell’articolo precedente relative alla misura dei capitali, debbono fornire la prova di avere legalmente istituita nel territorio della Repubblica la rappresentanza, ai sensi dell’art. 2506 del codice civile.

     Alle imprese estere sono applicabili le disposizioni dell’art. 20.

 

CAPO II

CAUZIONI

 

     Art. 40. Obbligo di costituzione e misura delle cauzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 33 (1° e 2° comma, lettera a). - Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 2 (2° comma). - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 2). - Decreto legislativo 15 febbraio 1948, n. 159, art. 1 (numeri 1 e 2). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 3 (2° e 3° comma).

     Le imprese nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere iniziare nel territorio della Repubblica l’esercizio delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale:

     1) di lire sessanta milioni, quando l’esercizio comprenda l’assicurazione dei rischi dell’incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

     2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall’esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

     3) di lire cinque milioni, quando l’esercizio sia limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1) e 2).

     Le imprese stesse, inoltre, per potere esercitare la loro attività debbono costituire e vincolare a favore della massa dei predetti assicurati una cauzione che viene ragguagliata a fine di ogni anno al trentacinque per cento dei premi lordi dell’esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulate nell’esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano ai sensi dell’art. 4.

     La detta misura è ridotta:

     a) al quindici per cento per i rischi di breve durata, secondo le norme e i criteri fissati dal regolamento, e per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;

     b) al venti per cento per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine.

     La cauzione minima fissa di cui al primo comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione da ragguagliarsi a quota parte dei premi annui in conformità delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo.

     Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero dell’industria e del commercio può disporre che l’eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare e non ancora pagati.

 

     Art. 41. Esenzione dall’obbligo di costituzione delle cauzioni. - Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, art. 2 (3° comma). - Decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, art. 5 (3° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4 (3° comma).

     Non sono soggette all’obbligo di costituzione delle cauzioni le società di mutua assicurazione e le società cooperative le quali, per disposizioni statutarie o anche solo di fatto, operino in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell’art. 38, purché i premi o contributi annui non siano superiori a lire centomila per ogni ramo e nel complesso, per tutti i rami esercitati, a lire cinquecentomila.

 

     Art. 42. Attività ammesse a copertura delle cauzioni. Deposito e vincolo. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 35.  - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 4).

     Per la costituzione delle cauzioni di cui all’articolo 40, per il deposito e vincolo delle attività costituenti le medesime cauzioni e per il privilegio che su tali attività compete alla massa degli assicurati sono applicabili le disposizioni degli articoli 30 e 31.

 

TITOLO V

OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

DI PROPRI ISCRITTI, DI GESTIONE FIDUCIARIA

E DI ASSISTENZA AGLI ASSICURATI

 

     Art. 43. Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 2. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (1° comma, n. 1).

     Gli enti che assumono l’obbligo di corrispondere capitali o rendite, in corrispettivo dei contributi riscossi, con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti, debbono, per iniziare le operazioni, essere autorizzati con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano l’esercizio delle assicurazioni sulla vita. Gli enti predetti, operando nel limite di lire cinquemila di capitale e di lire ottocento di rendita annua, non sono tenuti a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni la quota parte dei rischi di cui all’art. 23.

 

     Art. 44. Enti per il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive o di contratti di capitalizzazione. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 3. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (1° comma, n. 2).

     Gli enti che hanno per scopo il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni collettive sulla vita dei propri iscritti o di contratti di capitalizzazione, da stipularsi con l’Istituto nazionale delle assicurazioni o con le imprese di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione, operanti a norma del presente testo unico, non sono soggetti alle prescrizioni richiamate nel precedente articolo.

     L’esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

 

     Art. 45. Enti di gestione fiduciaria. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 13. [10]

 

     Art. 46. Enti per l’assistenza degli assicurati. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 7.

     Le società ed associazioni che hanno per oggetto l’assistenza degli assicurati nei confronti delle imprese di assicurazione disciplinate dal presente testo unico, possono svolgere tale attività limitatamente alla esecuzione dei contratti di assicurazione contro i danni. Esse devono ottenere l’assenso del Ministro per l’industria e il commercio, il quale ha facoltà di subordinare tale assenso al conferimento di un capitale o di un fondo di garanzia non inferiore a lire cinquecentomila.

     Le società ed associazioni medesime devono preventivamente sottoporre al Ministero le condizioni generali che regolano i loro rapporti con gli assicurati e non possono esercitare in alcuna forma, né direttamente né indirettamente, la mediazione per la stipulazione dei contratti di assicurazione; esse sono soggette alla vigilanza governativa ai sensi del titolo VIII e delle relative norme regolamentari.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

 

     Art. 47. Capitale sociale e fondo di garanzia di imprese in esercizio. Estensione dell’esercizio ad altri rami. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 2.

     Le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni degli articoli 18, 33 e 38.

     Le altre imprese, che hanno iniziato l’esercizio entro l’anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nei predetti articoli per i capitali versati. Se l’esercizio riguarda solo l’assicurazione o la riassicurazione, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

     Le disposizioni dell’art. 38 relative alla misura dei capitali non si applicano:

     1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

     2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nello stesso art. 38, n. 1, le quali erano in esercizio alla data di cui al primo comma ed esplicano la loro attività nell’ambito della provincia dove hanno sede.

     Per le imprese che operano ai sensi dei numeri 1 e 2 del precedente comma, nel limite massimo di lire venti milioni di premi, si applicano le misure del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell’art. 38, n. 3.

     In caso di estensione dell’esercizio ad altri rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate negli articoli 18, 33 e 38 sono ridotte alla metà per le imprese di cui al primo e secondo comma.

 

     Art. 48. Misura della cauzione minima globale delle imprese in esercizio. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4 (1° e 2° comma).

     La misura della cauzione minima globale di cui all’art. 40 è ridotta:

     1) alla metà, per le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

     2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione indicate al terzo comma del precedente articolo, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1955, n. 294.

     Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni si applica una ulteriore riduzione alla metà.

 

     Art. 49. Misure della cauzione e del fondo iniziale della riserva matematica per le imprese in esercizio. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4 (n. 1).

     Le misure della cauzione e del fondo iniziale di cui all’art. 27 sono ridotte alla metà per le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

 

     Art. 50. Unione italiana di riassicurazione. - Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1. - Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1441, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo unico.

     L’Unione italiana di riassicurazione, ente costituito, ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con atto pubblico amministrativo in data 3 aprile 1922, fra le società di assicurazioni operanti nel territorio della Repubblica e con la partecipazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, esercita la riassicurazione nei diversi rami e la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico.

     L’Unione è regolata dalle disposizioni del codice civile concernenti le società per azioni, salvo quanto stabilito dai regi decreti 22 gennaio 1922 e 11 giugno 1922, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1922 e del 6 luglio 1922.

     La responsabilità degli enti associati è limitata alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta.

 

     Art. 51. Estensione di esercizio all’estero. - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 8. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 10. [11]

     1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all’ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare.

     2. L’impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività recante l’indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonché le previsioni relative all’ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all’ammontare dei sinistri da pagare.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

 

     Art. 52. Enti esclusi dalla applicazione delle disposizioni dei titoli III e V. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (2° e 3° comma). - Decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, art. 3 (2° comma) e art. 4 (1° comma).

     Le disposizioni dei titoli III e V non concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio.

     Le stesse disposizioni non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrino la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 44.

 

TITOLO VII

BILANCI, LIBRI CONTABILI

ED ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I

BILANCIO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

 

     Art. 53. Bilancio annuale e relazione quinquennale. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 1).

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma stabilita con decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

     L’istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti dall’art. 31, quarto comma, per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonché le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti all’obbligo del bilancio.

     Il bilancio dell’Istituto, con la relazione del consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, deve essere comunicato al Parlamento dal Ministro per l’industria e il commercio.

     Ogni quinquennio l’Istituto redige una relazione tecnico-statistica che deve essere parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l’industria e il commercio.

 

     Art. 54. Ripartizione degli utili. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 1 (n. 2).

     Dagli utili annuali dell’Istituto vengono prelevate:

     a) una quota non inferiore al dieci per cento per la riserva ordinaria;

     b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.

     Della parte rimanente, il 4,50 per cento è così ripartito:

     a) lo 0,75 per cento al consiglio di amministrazione, nelle proporzioni stabilite dallo stesso consiglio;

     b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione.

     Degli utili residuali una metà può eventualmente essere devoluta, ai sensi dell’art. 10, a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonché alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta, ai sensi dell’art. 23; l’altra metà è versata al Tesoro dello Stato.

 

CAPO II

BILANCIO ED ALTRI ADEMPIMENTI

DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE

 

     Art. 55. Esercizio sociale e termine per l’approvazione del bilancio. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 3 (1° e 2° comma).

     L’esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presento testo unico ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

     In deroga all’art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell’industria e del commercio su domanda delle società interessate.

 

     Art. 56. Modelli di bilancio e relativa presentazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 37 e 39.

     Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall’art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell’industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

     I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall’esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto.

 

     Art. 57. Relazione tecnica da allegarsi al bilancio delle imprese di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (1° comma).

     I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l’assicurazione sulla vita e compiono operazioni di capitalizzazione debbono essere accompagnati da una relazione, nella quale debbono essere esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e deve essere contenuta l’attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

     Detta relazione deve essere firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell’albo professionale.

 

     Art. 58. Bilancio delle imprese estere. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 38. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5 (2° comma).

     Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto.

 

     Art. 59. Fondo di riserva ordinario. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 29.

     Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti, derivanti dalle operazioni fatte nel territorio della Repubblica, non meno del dieci per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all’art. 2428 del codice civile.

     Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo così costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi più nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo.

     Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi d’impiego indicati dall’art. 30.

 

     Art. 60. Riserva premi e riserva sinistri. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 41. [12]

     Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l’obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l’importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.

     Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l’ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati.

     E’ data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell’esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

     Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato può stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalità particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto.

     Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell’attivo, disponibilità patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all’importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predette disponibilità anche le attività vincolate a cauzione ai sensi dell’art. 42.

 

     Art. 61. Libri e registri contabili. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 40.

     Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio.

     Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l’assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico.

 

CAPO III

BILANCIO DEGLI ENTI CHE ESERCITANO OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE

SULLA VITA DI PROPRI ISCRITTI, DI CAPITALIZZAZIONE, DI GESTIONE

FIDUCIARIA E DI ASSISTENZA AGLI ASSICURATI

 

     Art. 62. Modelli di bilancio e relativa presentazione. - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 8.

     I bilanci degli enti e delle società ed associazioni di cui agli articoli 43, 45 e 46 debbono essere redatti in conformità ai modelli stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria e il commercio, e presentati, entro il termine di quindici giorni dalla approvazione, al Ministero predetto per la loro pubblicazione su appositi fascicoli della parte 2a-A del Bollettino ufficiale delle società per azioni.

 

     Art. 63. Bilancio degli enti di assicurazione sulla vita di propri iscritti e di capitalizzazione. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 2.

     All’obbligo previsto dall’art. 57 sono soggetti anche gli enti di cui all’art. 43, quando assumano l’impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita dei propri iscritti, capitali superiori a lire settantamila o rendite di importo maggiore a lire quattordicimila annue. Allo stesso obbligo sono soggetti gli enti indicati dall’art. 33.

     Per gli enti suddetti il Ministro per l’industria e il commercio può stabilire che la relazione di cui all’art. 57 sia presentata ad intervalli poliennali, anziché per ogni bilancio annuale.

 

TITOLO VIII

VIGILANZA GOVERNATIVA

CAPO I

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

 

     Art. 64. Organi di vigilanza. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (1° periodo). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (1° comma). - Decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, art. 3 (2° comma) e art. 4 (1°comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (2° comma).

     La vigilanza sull’applicazione del presente testo unico è demandata al Ministero dell’industria e del commercio.

     Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000 o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [13].

     Il Ministero dell’industria e del commercio provvede, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto riguarda l’ordinamento delle assicurazioni popolari.

 

     Art. 65. Ispezioni e richieste di notizie e dati. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 43. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 16.

     Il Ministero dell’industria e del commercio ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali, che comunque esercitino le operazioni di assicurazione, di riassicurazione, o di mediazione per controllare l’adempimento e l’osservanza delle disposizioni stabilite dal presente testo unico, dal regolamento e dai decreti di autorizzazione.

     Ove consti che vi siano imprese, persone od enti che esercitano in violazione delle disposizioni del presente testo unico, il Ministero dell’industria e del commercio ha facoltà di accertare l’infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari.

     Le imprese e i loro amministratori, rappresentanti, direttori, agenti, debbono mettere a disposizione dei funzionari delegati alle ispezioni tutti i libri, registri e documenti e debbono fornire le notizie e i chiarimenti che siano da essi richiesti.

     Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione sono tenute a fornire al Ministero dell’industria e del commercio tutte quelle notizie e dati statistici che siano richiesti dal medesimo Ministero.

     L’ispezione di cui al presente articolo è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere b) e d) dell’art. 114.

 

     Art. 66. Partecipazione del capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private ad organi collegiali di enti assicurativi. - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 6).

     Il capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell’industria e del commercio, oltre a quanto previsto dall’art. 9, ha facoltà di partecipare, senza voto, al consiglio ed al comitato degli enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del presente testo unico.

 

CAPO II

CONTRIBUTI DI VIGILANZA

 

     Art. 67. Obbligo dei contributi. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 42 (2° periodo). - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 40 (1° e 2° comma, n. 1). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 9. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 14.

     L’Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all’uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

     L’Istituto e le predette imprese sono tenuti altresì a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precedente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell’annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell’industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni.

     I contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell’art. 1. Per detti enti il contributo di vigilanza non può essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all’uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

 

     Art. 68. Esenzioni. - Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, art. 40 (3° comma, n. 2). - Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 9.

     Sono esclusi dagli obblighi di cui all’articolo precedente le società mutue e cooperative di assicurazione che operano solamente nel territorio del comune ove è situata la loro sede o che hanno un incasso annuo di premi non superiore a lire ventimila, nonché gli enti di cui all’art. 44.

 

CAPO III

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

 

     Art. 69. Sanzioni a carico delle imprese inadempienti agli obblighi di copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e di presentazione del bilancio - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5.

     Alle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell’industria e del commercio può, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni stesse, le imprese inadempienti sono tenute a versare all’Erario dello Stato una somma pari al due per cento della deficienza.

     Trascorso il termine di cui agli articoli 55 e 56 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all’Erario dello Stato la somma di lire ventimila.

     L’inadempienza è accertata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio.

     E’ fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente testo unico.

 

     Art. 70. Divieto di assunzione di nuovi affari. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 44.  - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 3).

     In caso di inosservanza delle disposizioni del presente testo unico, del regolamento e dei decreti di autorizzazione e nel caso di irregolare funzionamento, il Ministero dell’industria e del commercio può vietare alle imprese l’assunzione di nuovi affari fino a che le imprese medesime non abbiano adempiuto alle disposizioni accennate, o non abbiano rimosso le irregolarità.

     Il divieto di assunzione di nuovi affari deve essere sempre disposto quando l’impresa sia in stato di irregolare funzionamento per mancanza di disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni.

     Le norme per la emanazione, la revoca e la pubblicazione dei decreti di divieto sono stabilite dal regolamento.

 

     Art. 71. Liquidazione coatta per insufficiente copertura delle riserve matematiche - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 46.

     Le imprese nazionali di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l’assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, e le rappresentanze delle imprese estere, quando le attività esistenti nel territorio della Repubblica non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel territorio stesso, sono poste in liquidazione secondo le norme contenute nel titolo X.

 

     Art. 72. Liquidazione coatta per inosservanza delle disposizioni del testo unico e del regolamento. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 45. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente testo unico e del regolamento e nel caso di esercizio in violazione delle disposizioni medesime, il Ministero dell’industria e del commercio ha facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti.

     La liquidazione si effettua secondo le disposizioni del titolo X, in quanto applicabili.

 

     Art. 73. Facoltà di divieto di cessione di rischi. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 57.

     Le imprese nazionali, autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni, debbono comunicare al Ministero dell’industria e del commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel territorio stesso.

     (Omissis). [14].

 

CAPO IV

ANNULLABILITA’ E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO

 

     Art. 74. Annullabilità. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 59.

     I contratti di assicurazione di cui all’art. 4, stipulati da imprese italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel territorio della Repubblica, sono annullabili, con le modalità stabilite dal regolamento, a richiesta dell’assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle cauzioni prescritte dal presente testo unico. In tale caso l’impresa è tenuta a restituire integralmente i premi pagati.

 

     Art. 75. Risoluzione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 60. - Regio decreto-legge 6 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell’art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

     La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti.

 

TITOLO IX

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE

 

     Art. 76. Presidenza e Sezioni. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 1. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera a). [15]

     Presso il Ministero dell’industria e del commercio è istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l’industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l’esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l’esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune.

 

     Art. 77. Attribuzioni. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 4. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera d). [16]

     La commissione è organo consultivo del Ministero dell’industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private.

     La richiesta di parere della commissione è obbligatoria:

     1) sulle concessioni di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni;

     2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell’esercizio;

     3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all’art. 110;

     4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l’autorizzazione ministeriale;

     5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

     6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.

     Il Ministero può chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l’esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all’esame della commissione stessa.

 

     Art. 78. Composizione. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 2. - Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, art. 1. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera b). [17]

     Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:

     1) il capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell’industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato;

     2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     4) il direttore generale dell’Istituto nazionale delle assicurazioni;

     5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;

     6) un rappresentante degli agenti dell’Istituto nazionale delle assicurazioni;

     7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione;

     8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione:

     9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;

     10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

     Fanno inoltre parte della prima sezione:

     1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita.

     Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

     1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell’industria e del commercio;

     2) un rappresentante del Ministero del commercio con l’estero;

     3) un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

     4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;

     7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

     8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

     9) un rappresentante degli industriali;

     10) un rappresentante degli armatori;

     11) un rappresentante degli agricoltori;

     12) un rappresentante dei commercianti;

     13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione;

     14) un rappresentante degli agenti dell’Istituto nazionale delle assicurazioni.

     I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l’industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresì un supplente per ciascuno dei membri e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti.

 

     Art. 79. Funzionamento. - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 3. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera c). [18]

     La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l’opportunità.

     Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonché i rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari dell’Ispettorato delle assicurazioni private.

 

TITOLO X

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE

CAPO I

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

 

     Art. 80. Provvedimenti per la liquidazione. Vigilanza. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 47.

     Nelle ipotesi previste dall’art. 71 del presente testo unico, il Ministero dell’industria e del commercio, accertata la deficienza di attività secondo le norme stabilite dal regolamento, invita l’impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la liquidazione dell’impresa. Non può avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

     Il decreto provvede alla nomina di un commissario liquidatore che assume l’amministrazione dell’impresa coi poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l’osservanza dell’art. 194, secondo comma, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell’industria e del commercio.

     Le competenze del liquidatore sono determinate con il decreto presidenziale di nomina e fanno carico alla liquidazione.

     I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

 

     Art. 81. Modalità della liquidazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 52.

     I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese, le forme e le modalità della liquidazione sono stabiliti dal regolamento.

 

     Art. 82. Stato di insolvenza. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 4).

     Quando un’impresa di assicurazione si trova in stato di insolvenza, si applica l’art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

CAPO II

EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE

 

     Art. 83. Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 48.

     Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell’attivo secondo le norme dell’articolo successivo.

     (Omissis) [19].

     Il capitale assicurato dall’Istituto nazionale delle assicurazioni è determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

     Art. 84. Riparto delle attività. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 50.

     Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparto delle attività in proporzione all’ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

     Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

     Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all’ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.

 

     Art. 85. Privilegio delle attività a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 51. - Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1.

     Ai sensi dell’art. 31 hanno privilegio sulle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:

     a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nell’art. 83;

     b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell’inizio della liquidazione.

     Hanno altresì privilegio sulle attività a copertura delle cauzioni prescritte dall’art. 40 i crediti riguardanti:

     a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nell’art. 83;

     b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.

     I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull’importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con la impresa in liquidazione.

 

     Art. 86. Azione di responsabilità e disposizioni penali. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 49.

     Il commissario liquidatore può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori.

     Alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal presente testo unico si applicano le disposizioni penali di cui al titolo VI del testo delle norme sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

TITOLO XI

CONCENTRAZIONE DI IMPRESE E TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO

 

     Art. 87. Concentrazione mediante apporto di attività. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 1.

     La concentrazione di azienda di assicurazione effettuata mediante apporto di attività in altre aziende di assicurazione in istato di regolare funzionamento non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione purché l’esercizio relativo all’intero portafoglio assicurativo delle apportanti sia trasferito alle altre società.

 

     Art. 88. Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 2.

     Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l’applicazione del secondo comma dell’art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell’impresa o dell’ente posto in liquidazione e sempreché sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall’impresa in seguito alla cessione.

     La convenzione deve essere stipulata con l’impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

     Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

     I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

     Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall’impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.

 

     Art. 89. Norme applicabili. - Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 3.

     Le norme per il caso di fusione contenute nel regolamento sono estese ai casi di concentrazione di aziende di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui agli articoli precedenti. Le relative deliberazioni e convenzioni devono essere preventivamente sottoposte al Ministero dell’industria e del commercio.

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RIASSICURAZIONE DEL RISCHIO MINE

E DEI RISCHI DEI TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI

 

     Art. 90. Riassicurazione del rischio mine. - Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 2.

     L’Unione italiana di riassicurazione, di cui all’art. 50, è autorizzata ad assumere, per conto e nell’interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

     Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissate dal comitato di vigilanza di cui all’art. 94.

     Le deliberazioni del comitato sono subordinate all’approvazione dei Ministri per il tesoro e per l’industria e il commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

 

     Art. 91. Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 1.

     Il rischio dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

 

     Art. 92. Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei. - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 2.

     Il Ministro per l’industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza di cui all’art. 94, può autorizzare l’Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell’interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista dall’art. 90, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilità o l’efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

 

     Art. 93. Gestione della riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei - Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 3.

     L’Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni di cui al precedente articolo con le modalità, le condizioni ed i limiti stabiliti dal comitato di vigilanza previsto dal successivo art. 94.

     Deve inoltre presentare ogni anno ai Ministeri dell’industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, compilato in conformità alle prescrizioni del comitato di cui al precedente comma.

     Le deliberazioni del comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l’industria e il commercio e per il tesoro.

 

     Art. 94. Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa. - Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 3. - Legge 23 febbraio 1952 n. 102, art. 4.  - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 12.

     Alla gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti sovraintende un comitato di vigilanza tecnico-amministrativa presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, e così costituito:

     il capo dell’Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero predetto;

     due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro;

     due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno per la marina e uno per l’aeronautica;

     due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

     un rappresentante della Corte dei conti;

     un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato;

     il direttore generale dell’Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato;

     due rappresentanti delle imprese assicuratrici;

     un rappresentante delle imprese armatoriali.

     I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, a carattere nazionale.

     Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

     I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l’industria e il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario del comitato.

 

TITOLO XIII

FRAZIONAMENTO DELLE PROVVIGIONI DI ACQUISTO.

DISTRAZIONI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.

ASSICURAZIONI CON EFFETTO DIFFERITO

CAPO I

FRAZIONAMENTO DELLE PROVVIGIONI DI ACQUISTO. [20]

 

     Art. 95. Divieto di abbuoni. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 2. [21]

 

     Art. 96. Frazionamento della provvigione relativa all’acquisizione del contratto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 3. [22]

 

     Art. 97. Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 4. [23]

 

CAPO II

DISTRAZIONI DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. [24]

 

     Art. 98. Distrazioni di assicurazioni sulla vita. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 8. [25]

 

     Art. 99. Adempimenti per prevenire le distrazioni. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 9. [26]

 

     Art. 100. Adempimenti e sanzioni a carico dell’assicuratore distraente. - Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 10. [27]

 

CAPO III

ASSICURAZIONI CON EFFETTO DIFFERITO

 

     Art. 101. Divieto di stipulare contratti con effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 1.

     Alle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica è fatto divieto di stipulare contratti o modificazioni di questi, mediante appendici di polizze, diretti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che già formano oggetto di una assicurazione in corso, a meno che la stipulazione non avvenga nell’ultimo anno di durata del contratto in vigore.

     Sono compresi in tale divieto anche i contratti di assicurazione che, indipendentemente dall’esistenza di altra polizza in corso per gli stessi rischi e per le stesse cose, differiscano la propria efficacia ad oltre un anno dalla loro stipulazione.

 

     Art. 102. Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 2.

     Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche agli atti con i quali gli assicurati, che al momento della dichiarazione sono vincolati presso un’impresa per un periodo più lungo di un anno, si impegnino a stipulare o a rinnovare, in tutto o in parte, l’assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.

 

     Art. 103. Autorizzazione a stipulare contratti con effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 3 (1° comma).

     Il Ministero dell’industria e del commercio ha facoltà di dare preventivamente speciali autorizzazioni a stipulare contratti o ad assumere impegni unilaterali con effetto differito di oltre un anno quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, una deroga ai divieti sanciti negli articoli precedenti.

 

     Art. 104. Nullità degli atti in contrasto con i divieti. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 4.

     Le proposte, i contratti e ogni dichiarazione in contrasto con i divieti di cui agli articoli precedenti sono nulli.      La nullità si estende anche alle disdette delle polizze date dagli assicurati, in dipendenza dei contratti o delle dichiarazioni precedentemente indicati, sempre che la disdetta pervenga all’impresa di assicurazione anteriormente all’ultimo anno di durata del contratto in corso.

 

TITOLO XIV

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 105. Sanzioni per la violazione del divieto di abbuoni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, articoli 6 e 11 (2° comma).

     Le persone comunque addette al servizio delle imprese o enti di assicurazione ai sensi dell’art. 95, compresi i produttori occasionali, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell’importo della intera provvigione di acquisto spettante sull’affare che ha dato origine alla violazione.

     La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l’accertamento.

     In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di dodici mesi dalla precedente, oltre all’applicazione della pena pecuniaria, deve essere emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore violazione verificatasi entro dodici mesi successivi costituisce giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto, anche occasionale, negli altri casi.

     Il personale revocato o licenziato non può essere assunto per la durata di un anno da alcuna altra impresa od ente di assicurazione per il servizio delle assicurazioni sulla vita e per le relative trasgressioni è applicabile la pena pecuniaria prevista dall’articolo successivo.

 

     Art. 106. Sanzioni per la violazione dei divieti di abbuoni e dell’obbligo di frazionamento commessa da impresa o ente di assicurazione. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 7.  - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (3° comma).

     Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da una impresa o ente di assicurazione è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di lire trecentomila.

     Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell’impresa o ente sia accertata una violazione dell’obbligo del frazionamento della provvigione.

 

     Art. 107. Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 11.

     Al produttore, anche se occasionale, o all’agente che abbia commesso una distrazione a danno di un altro assicuratore è applicabile una pena pecuniaria non inferiore all’importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l’affare che ha determinato la violazione nonché delle compartecipazioni liquidate per l’affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

 

     Art. 108. Sanzioni per la violazione del divieto di assicurazione ad effetto differito. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 5.

     Alle persone comunque addette al servizio delle imprese di assicurazione che abbiano procurato affari di assicurazione mediante contratti, impegni o proposte in contrasto con i divieti di cui agli articoli 101 e 102, è applicabile una pena pecuniaria non inferiore all’importo della provvigione di acquisto e degli altri compensi loro assegnati, sotto qualsiasi forma, per l’affare che ha dato luogo alla violazione.

 

     Art. 109. Accertamento delle violazioni al divieto degli abbuoni, all’obbligo del frazionamento delle provvigioni e al divieto delle distrazioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 12.

     Le violazioni delle disposizioni di cui al titolo XIII, sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero dell’industria e del commercio.

 

     Art. 110. Competenza e procedura per l’applicazione delle sanzioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, articoli 13 e 14. - Legge 27 gennaio 1941, numero 286, art. 6.

     L’emanazione dei provvedimenti previsti dal presente capo è demandata al Ministro per l’industria e il commercio. I provvedimenti sono emessi previo parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX mediante decreto contenente:

     1) le generalità del trasgressore;

     2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata;

     3) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

     4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

 

     Art. 111. Gravame contro il provvedimento del Ministro. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 15.

     Contro il provvedimento del Ministro per l’industria e il commercio è ammesso reclamo al Tribunale di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero dell’industria e del commercio nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento. Il Ministero trasmette il reclamo al Tribunale insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

     Il Tribunale, ad istanza dell’interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei giudici è incaricato di eseguirle in via sommaria.

     Le parti interessate possono chiedere di essere sentite personalmente.

     Il giudizio del Tribunale è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante sentenza.

     La sentenza è soggetta ad appello. Questo è proposto mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello ed è deciso con l’osservanza delle medesime forme.

 

     Art. 112. Esecuzione delle sanzioni. - Legge 3 giugno 1940, n 761, art. 16.

     Per l’esecuzione del decreto del Ministro per l’industria e il commercio, contro il quale non sia stato proposto reclamo, e della sentenza del Tribunale o della Corte d’appello, avente forza esecutiva, si applicano le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

CAPO II

SANZIONI PENALI

 

     Art. 113. Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi relativi al bilancio. - Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 4 (3° comma).

     Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 18, 28, 55, 57, 63 e 119 si applicano le disposizioni dell’articolo successivo.

 

     Art. 114. Sanzioni per il collocamento di rischi all’estero e per l’esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 61. - Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 5). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (1° comma).

     E’ vietata la mediazione per il collocamento di rischi all’estero.

     Chiunque viola tale divieto è punito con una ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto.

     La stessa pena si applica:

     a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

     b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;

     c) [28];

     d) a coloro che stipulano all’estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell’industria e del commercio;

     e) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti .

     In caso di recidiva l’ammenda è raddoppiata.

 

     Art. 115. Altre sanzioni. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 62. - Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, art. 5. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (2° comma).

     Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le ammende stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire tremila e non superiore a lire trentamila per ciascuna inosservanza.

 

TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

     Art. 116. Tasse di concessione governativa per l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni e della capitalizzazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 18 (3° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 17.

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 33, 37, 43 e 45 sono soggette alla tassa di concessione governativa stabilita dalle disposizioni vigenti in materia.

     Le autorizzazioni ad estendere l’esercizio a nuovi rami di assicurazione per le quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi degli articoli 18 e 38, sono soggette alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui al numero 1° dell’art. 18, ed ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 38.

 

     Art. 117. Regime tributario della capitalizzazione. - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6.

     Le imprese, gli enti, ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggetti le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita.

 

     Art. 118. Società cooperative e mutue di assicurazione. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 55 (1° comma).

     Le società a forma cooperativa e le società di mutua assicurazione sono equiparate alle altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.

 

     Art. 119. Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 28 (3° e 5° comma).

     I titoli di credito di cui all’art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 31 e non soggetti originariamente all’imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima. Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall’Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico.

     Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art. 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie.

 

     Art. 120. Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti. - Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396, art. 1.

     Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, è dovuta la tassa di custodia in ragione di lire una all’anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l’ammontare del deposito.

 

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 121. Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l’appellativo di "nazionale". - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 58.

     E’ vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di "istituto" e di includere nelle loro denominazioni l’appellativo di "nazionale".

     Non può essere ordinata l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione.

 

     Art. 122. Quota ed azioni sociali nelle società cooperative di assicurazione sulla vita. - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 55 (2° comma). - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 18.

     In deroga alle disposizioni vigenti in materia, il limite individuale per la quota o le azioni sociali delle società cooperative che esercitano l’assicurazione sulla vita è fissato in lire due milioni.

 

     Art. 123. - Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico - Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 15.

     I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese ed enti soggetti al presente testo unico che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un’aliquota per gli oneri di gestione, che è determinata con decreto del Ministro per l’industria ed il commercio.

 

     Art. 124. Contratti sulla vita stipulati all’estero con imprese non autorizzate - Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, art. 63.

     Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati all’estero con imprese non autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica non può essere esercitata alcuna azione nel territorio stesso.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Lettera così sostituita dall’ art. 1 della L. 2 giugno 1962, n. 511.

[3] Comma abrogato dall’ art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, con effetto a decorrere dal 20 maggio 1993.

[4] Articolo abrogato dall’ art. 31 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[5] Lettera così modificata dall’ art. 2 della L. 2 giugno 1962, n. 511.

[6] Comma così sostituito dall’ art. 62 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[7] Comma inserito dall’ art. 62 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[8] Comma così sostituito dall’ art. 63 della L. 22 ottobre 1986, n. 742.

[9] Numero sostituito dall’ art. unico della L. 25 febbraio 1965, n. 109 e ora così modificato dall’ art. 1 della L. 15 febbraio 1974, n. 44.

[10] Articolo abrogato dall’ art. 1 del D.L. 16 febbraio 1987, n. 27.

[11] Articolo così sostituito dall’ art. 33 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

[12] Articolo così sostituito dall’ art. 12 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

[13] Comma così sostituito dall’ art. 3 della L. 2 giugno 1962, n. 511.

[14] Comma abrogato dall’ art. unico della L. 17 marzo 1965, n. 178.

[15] La Commissione consultiva di cui al presente articolo è stata soppressa dall’ art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

[16] La Commissione consultiva di cui al presente articolo è stata soppressa dall’ art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

[17] La Commissione consultiva di cui al presente articolo è stata soppressa dall’ art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

[18] La Commissione consultiva di cui al presente articolo è stata soppressa dall’ art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

[19] Comma abrogato dall’ art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, con effetto a decorrere dal 20 maggio 1993.

[20] Capo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[21] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[22] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[23] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[24] Capo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[25] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[26] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[27] Articolo abrogato dall’ art. 113 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[28] Lettera abrogata dall’ art. unico della L. 17 marzo 1965, n. 178.