§ 9.4.4 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.4 assicurazioni sulla vita
Data:17/03/1995
Numero:174


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Campo di applicazione.
Art. 4.  Norme applicabili alle società di mutua assicurazione.
Art. 5.  Tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.
Art. 6.  Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano.
Art. 8.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 9.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 9 bis.  Stretti legami.
Art. 10.  Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.
Art. 11.  Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione.
Art. 12.  Programma di attività.
Art. 13.  Relazione tecnica.
Art. 14.  Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP.
Art. 15.  Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
Art. 16.  Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia.
Art. 17.  Diniego dell'autorizzazione.
Art. 18.  Modalità di diniego dell'autorizzazione.
Art. 19.  Decadenza dall'autorizzazione.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 20 bis.  Attuario incaricato.
Art. 21.  Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni.
Art. 22.  Determinazione delle tariffe.
Art. 23.  Tasso di interesse tecnico.
Art. 24.  Riserve tecniche.
Art. 25.  Principi di calcolo delle riserve tecniche.
Art. 26.  Copertura delle riserve tecniche.
Art. 27.  Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche.
Art. 28.  Regole sulla congruenza.
Art. 29.  Quote massime.
Art. 30.  Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto.
Art. 31.  Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
Art. 32.  Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.
Art. 33.  Margine di solvibilità.
Art. 34.  (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari).
Art. 35.  Determinazione e calcolo del margine di solvibilità.
Art. 36.  Quota di garanzia.
Art. 36 bis.  (Meccanismi di indicizzazione)
Art. 37.  Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.
Art. 38.  Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza.
Art. 39.  Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti.
Art. 40.  Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione.
Art. 41.  Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia.
Art. 42.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
Art. 43.  Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
Art. 44.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
Art. 45.  Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
Art. 46.  Poteri dell'ISVAP.
Art. 47.  Comunicazioni relative ai contratti.
Art. 48.  Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Art. 49.  Condizioni di accesso e di esercizio.
Art. 51.  Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.
Art. 51 bis.  (Misure di intervento a tutela della solvbilità dell'impresa)
Art. 52.  Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento.
Art. 53.  Vincolo delle attività patrimoniali.
Art. 54.  Decadenza dall'autorizzazione.
Art. 55.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 56.  Modalità di revoca dell'autorizzazione.
Art. 57.  Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 58.  Effetti della decadenza e della revoca dell’autorizzazione.
Art. 59.  Liquidazione volontaria.
Art. 60.  Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.
Art. 61.  Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.
Art. 62.  Certificazione del bilancio.
Art. 63.  Annullabilità e risoluzione dei contratti.
Art. 64.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 65.  Fusione e scissione di imprese.
Art. 66.  Procedura della liquidazione coatta.
Art. 66 bis.  Informazione dei creditori noti.
Art. 66 ter.  Diritto di insinuazione dei crediti.
Art. 66 quater.  Informazione regolare dei creditori.
Art. 66 quinquies.  Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori.
Art. 66 sexies.  Annotazioni in pubblici registri.
Art. 67.  Effetti della liquidazione.
Art. 67 bis.  Effetti su taluni contratti e diritti.
Art. 67 ter.  Diritti reali di terzi.
Art. 67 quater.  Riserva di proprietà.
Art. 67 quinquies.  Compensazione.
Art. 67 sexies.  Atti pregiudizievoli.
Art. 67 septies.  Tutela del terzo acquirente.
Art. 67 octies.  Procedimenti pendenti.
Art. 68.  Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
Art. 68 bis.  Mercati regolamentati.
Art. 69.  Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
Art. 70.  Condizioni per l’accesso all’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
Art. 71.  Obbligo di uso della lingua italiana.
Art. 72.  Comunicazione delle condizioni di polizza.
Art. 73.  Vigilanza dell’autorità di controllo dello Stato membro di origine.
Art. 74.  Poteri dell’ISVAP.
Art. 75.  Comunicazione dei premi dell’esercizio.
Art. 76.  Pubblicità.
Art. 77.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 78.  Rappresentante fiscale.
Art. 79.  Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale.
Art. 80.  Esercizio di assicurazioni contro i danni.
Art. 81.  Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
Art. 82.  Altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 83.  Programma di attività.
Art. 84.  Diniego dell’autorizzazione.
Art. 85.  Estensione dell’autorizzazione ad altri rami.
Art. 86.  Autorizzazione all’esercizio dei rami infortuni e malattia.
Art. 87.  Altre norme applicabili.
Art. 89.  Riserve tecniche.
Art. 90.  Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.
Art. 91.  Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri.
Art. 92.  Condizioni e limiti per l’applicazione delle agevolazioni.
Art. 93.  Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni.
Art. 94.  Vigilanza sull’attuazione del programma di attività.
Art. 95.  Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia.
Art. 96.  Determinazione delle tariffe. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza.
Art. 97.  Divieto per le imprese aventi la sede legale di uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
Art. 98.  Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità.
Art. 99.  Revoca e decadenza dell’autorizzazione.
Art. 100.  Effetti della revoca dell’autorizzazione.
Art. 101.  Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.
Art. 101 bis.  Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali.
Art. 102.  Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.
Art. 103.  Certificazione del bilancio.
Art. 104.  Trasferimento di portafoglio.
Art. 105.  Altre norme applicabili.
Art. 106.  Comunicazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.
Art. 107.  Infrazioni al principio di reciprocità.
Art. 108.  Legge applicabile ai contratti.
Art. 109.  Informativa del contraente.
Art. 110.  Sconti.
Art. 111.  Diritto di recesso del contraente.
Art. 112.  Revocabilità della proposta.
Art. 113.  Abrogazioni.
Art. 114.  Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 115.  Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori.
Art. 116.  Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati.
Art. 117.  Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia.
Art. 118.  Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 119.  Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche.
Art. 120.  Forme pensionistiche complementari.
Art. 121.  Provvedimenti amministrativi vigenti.
Art. 122.  Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 123.  Imprese operanti in regime di stabilimento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 124.  Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 125.  Cessione dei rischi in riassicurazione.
Art. 126.  Controvalore in lire italiane dell’unità di conto europea.
Art. 127.  Sanzioni amministrative.
Art. 128.  Altre disposizioni applicabili.
Art. 129.  Entrata in vigore.


§ 9.4.4 - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174. [1]

Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

(G.U. 18 maggio 1995, n. 114, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

     b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

     c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

     d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

     e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

     f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

     g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

     h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

     i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;

     l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

     m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

     n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

     o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile .Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

     p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;

     q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

     r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

     s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

     t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

     u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

     v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

     z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;

     aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni [2];

     bb) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

     cc) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre [3].

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica:

     a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;

     b) alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

     c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi, per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI

LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 3. Campo di applicazione.

     1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

     2. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo:

     a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

     b) le società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     1) nello statuto sia prevista la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

     2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nella tabella di cui all'allegato I, non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal quarto esercizio;

     c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art. 13- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Norme applicabili alle società di mutua assicurazione.

     1. Alle società di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

     2. Le società di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attività rientranti nei rami I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I.

 

     Art. 5. Tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.

     1. Le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile ,nonché da società europee allorché tale forma societaria sarà istituita nell'Unione europea.

     2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. Può tuttavia essere compreso nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse.

     3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I esclusivamente all'estero.

 

     Art. 6. Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano.

     1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

 

CAPO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

Art. 7. Autorizzazione.

     1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo.

     3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

     4. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti

condizioni:

     a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro [4].

     4-ter. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

     a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea [5].

     4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività [6].

 

     Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Essa copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte soltanto di tali attività.

     2. L'autorizzazione accordata per uno o più dei rami I, II e III del punto A) della tabella di cui all’allegato I consente di garantire, in via complementare alle assicurazioni comprese in tali rami, i rischi di danni alla persona.

 

     Art. 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

     1 bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione [7].

     1 ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica [8].

     2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

     b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

     c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

     d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

     e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

     3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

     4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.

 

     Art. 9 bis. Stretti legami. [9]

     1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:

     a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;

     b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

     c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;

     d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

     2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione.

     1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro [10].

     2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo indicato al comma 1.

     3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

     4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni.

     5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 11. Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione.

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività previste dalla tabella di cui all'allegato I non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

 

     Art. 12. Programma di attività.

     1. Il programma di attività deve indicare:

     a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

     b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

     c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione;

     d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

     2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo ai primi tre esercizi:

     a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria;

     b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 33 e seguenti;

     c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.

 

     Art. 13. Relazione tecnica.

     1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.

 

     Art. 14. Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP.

     1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP.

     2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilità degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto.

     3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attività.

 

     Art. 15. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

     1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.

     2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonché di essere in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.

     3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

 

     Art. 16. Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia.

     1. Le imprese che intendono esercitare anche le assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto decreto.

 

     Art. 17. Diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 9, commi 1, 1 ter e 4, non può essere rilasciata:

     a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;

     b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

     c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;

     d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);

     e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;

     f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

     f bis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza [11].

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

 

     Art. 18. Modalità di diniego dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

 

     Art. 19. Decadenza dall'autorizzazione.

     1. L'impresa che non dà inizio, entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'attività, decade dall'autorizzazione.

     2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare soltanto alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.

     3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

CAPO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

     Art. 20. Vigilanza.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri.

     2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso incompatibili.

     3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilità e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo quanto disposto dall'art. 21, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.

     4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso.

     5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1 che svolgono attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della stessa.

 

     Art. 20 bis. Attuario incaricato. [12]

     1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

     b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita;

     c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6.

     2. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2.

     3. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni.

     4. L'ISVAP può richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno può convocare l'impresa stessa unitamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali.

     5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilità previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico.

     6. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari.

     7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.

 

     Art. 21. Obbligo di gestione distinta per le imprese autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni.

     1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due predette attività una gestione distinta.

     2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve:

     a) indicare nello statuto quale parte del capitale o del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve è destinata all'adempimento delle obbligazioni relative a ciascuna gestione;

     b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità;

     c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

     3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

     4. Agli effetti del presente decreto si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere all'obbligo di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 22. Determinazione delle tariffe.

     1. I premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante ricorso ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, senza però che vengano impiegati in modo sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi.

     2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, tenuto altresì conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto articolo.

     3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

     4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli che hanno provocato tale situazione.

 

     Art. 23. Tasso di interesse tecnico.

     1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non potrà superare il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

     2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può altresì fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle istituzioni comunitarie.

     3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, è tenuto a consultare preventivamente l'autorità di controllo di questo stesso Stato.

     4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri prudenziali.

     5. L'ISVAP può, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo di interesse. Esso può inoltre stabilire limiti particolari per contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.

     6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 5, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione [13].

     7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

 

     Art. 24. Riserve tecniche.

     1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso.

     2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

     3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

     4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

     4 bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991 [14].

     5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991 [15].

     6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25.

 

     Art. 25. Principi di calcolo delle riserve tecniche.

     1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri dell'impresa, tra cui:

     a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

     b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

     c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

     d) le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

     Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita [16].

     2. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se dimostra che tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

     3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. E' tuttavia consentito, riferendone nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

     4. Per valutazione prudente non si intende una valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

     5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1.

     6. Gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato dell'obbligazione e del tipo di polizza.

     7. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera a), il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

     8. La riserva per spese future deve tenere conto delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle prevedibili spese future dell'impresa.

     9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

     10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al valore di riscatto nello stesso momento.

     11. Nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili. La metodologia di cui al periodo precedente non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo [17].

     12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. E' altresì necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma, non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva, l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti valutazioni ed indagini nella predetta relazione. La costituzione della riserva aggiuntiva è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti [18].

     13. In deroga ai principi indicati nei commi 5 e 11, fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

     14. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma 4, o da altri elementi di giudizio. E' fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.

     15. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.

 

     Art. 26. Copertura delle riserve tecniche.

     1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

     2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

     a) investimenti:

     1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A), ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri e o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;

     obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

     altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con scadenza residua inferiore all'anno;

     pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;

     cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

     altri strumenti del mercato monetario e dei capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;

     2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche, o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;

     3) quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

     4) partecipazioni in società immobiliari, nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale, aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;

     5) quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

     6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento per le quote libere da ipoteche;

     b) crediti:

     1) crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

     2) depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;

     3) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

     4) anticipazioni su polizze;

     5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;

     6) crediti verso fondi di garanzia;

     c) altri attivi:

     1) immobilizzazioni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;

     2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;

     3) depositi bancari; depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;

     4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare [19];

     5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;

     6) interessi reversibili.

     3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:

     a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;

     b) gli strumenti derivati quali options, futures e swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

     c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione, costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale in uno Stato membro. Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti [20];

     d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;

     e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;

     f) [21].

     4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

     5. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche.

     6. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

     7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri.

     8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in uno Stato terzo.

     9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125.

 

     Art. 27. Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

     1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

     2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 [22].

     3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.

     4. [Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell’ultimo comma dell'art. 2423 bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse] [23].

     5. [Per i beni immobili le imprese devono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità] [24].

     6. [L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale] [25].

 

     Art. 28. Regole sulla congruenza.

     1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

     2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. E' consentito tuttavia derogare a questo principio:

     a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività espresse in altre monete;

     b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

     c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalità degli attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete.

     3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.

     4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998.

     5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 29. Quote massime.

     1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:

     a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

     b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

     1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente [26];

     2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

     Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

     c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

     2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono essere formulate in aderenza ai seguenti principi:

     a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un investimento specifico;

     b) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

     c) in caso di attivi a copertura di un investimento in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata;

     d) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

     e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto, per l'applicazione delle regole e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;

     f) non può essere imposto alle imprese di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

     3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:

     a) quote di organismi di investimento comune in valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

     b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;

     c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro.

     3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera c) [27].

     4. In circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i principi di cui all'art. 26, comma 1.

     5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano le seguenti condizioni:

     a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni;

     b) le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

 

     Art. 30. Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto.

     1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

     2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

     3. Gli articoli 26, comma 1, seconda parte e 29 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni [28].

     4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e 29.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 31. Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.

     1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche [29].

     2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

     3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

     4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.

     5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso [30].

     6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche [31].

     6 bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali [32].

     6 ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso [33].

     6 quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP [34].

     6 quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro [35].

 

     Art. 32. Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.

     1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati.

     2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

 

     Art. 33. Margine di solvibilità. [36]

     1. Le imprese dispongono costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività da esse esercitate nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

     2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentanto dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

     a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

     b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

     c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

     d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

     3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa è diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 2 alla nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale nonché, per il punto 1 della medesima macroclasse B, dell'importo eccedente il massimo consentito di cui al successivo comma 5, lettera b) ed, infine, dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di società controllanti.

     3-bis. Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalità con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilità, in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE [37].

     4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

     a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data di liquidazione;

     b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. Tale limite è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:

     a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al cinquanta per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al venticinque per cento del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origini dalle plusvalenze nette di cui alla lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività dei rami I, II, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I. L'impresa dovrà presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;

     b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il tre virgola cinque per cento della somma delle differenze fra i capitali “vita” e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa dovrà presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis, attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che si intende utilizzare;

     c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del dieci per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

     d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il cinquanta per cento, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

 

     Art. 34. (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari). [38]

     1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

     2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:

     a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

     d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

     e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

     7. Per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunciare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

     8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

     a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione, la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta all'ISVAP secondo le modalità di cui al comma 6;

     c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

     d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

     e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

     9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.

 

     Art. 35. Determinazione e calcolo del margine di solvibilità. [39]

     1. 1. Il margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:

     a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:

     1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'ottantacinque per cento;

     2) l'importo pari allo zero virgola per cento dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza deduzione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al cinquanta per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo zero virgola uno per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo zero virgola quindici per cento;

     b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fatta eccezione per l'articolo 39 di detto decreto;

     c) per l'assicurazione malattia, di cui al numero IV del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:

     1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo;

     2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36, 37, 37-bis e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Tuttavia la condizione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo;

     d) per le operazioni di capitalizzazione, di cui al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

     e) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, il margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:

     1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo pari al quattro per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

     2) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'uso per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

     3) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni, l'importo pari al venticinque per cento delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio;

     4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2).

 

     Art. 36. Quota di garanzia. [40]

     1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

     2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

     3. La quota di garanzia è coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

          Art. 36 bis. (Meccanismi di indicizzazione) [41]

     1. Gli importi in euro stabiliti dall'articolo 36, comma 2 sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base è quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002.

     2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

     3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in più anni, è inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento è pari alla variazione percentuale complessivamente registrata.

 

     Art. 37. Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.

     1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 12.

     2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

     3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

     4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 9, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del programma di attività e dello statuto devono essere approvate dall'ISVAP.

 

     Art. 38. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza.

     1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni apportate a quelli in vigore.

     2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

     3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse utilizzati nelle relazioni con i contraenti.

     4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

     Art. 39. Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti.

     1. Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.

     2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

 

     Art. 40. Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione.

     1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività.

     2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

     3. Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio.

     4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio.

     6. Le stesse disposizioni non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrano la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 41. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia.

     1. Le imprese, per l'esercizio dei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, debbono conformarsi alle disposizioni in materia contenute in quest'ultimo decreto.

 

CAPO IV

ATTIVITA’ ALL'ESTERO IN REGIME DI STABILIMENTO

E DI LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

     Art. 42. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.

     1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

     2. L'impresa deve unire alla comunicazione:

     a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;

     b) un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria;

     c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

     3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

 

     Art. 43. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 42, ove non ravvisi l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.

     2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale, o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

     3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 42, ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del termine indicato al comma 1.

     4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 42. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio della sua attività.

     5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto di una o più delle informazioni di cui all'art. 42, comma 2, deve darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

 

     Art. 44. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.

     1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.

 

     Art. 45. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'art. 44, trasmette all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:

     a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;

     b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti;

     c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

     d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.

     L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa interessata della trasmissione della predetta documentazione.

     2. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata entro il termine indicato nello stesso comma 1.

     3. L'impresa può iniziare l'attività dalla data nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

     4. Qualora l'impresa intenda modificare una delle informazioni contenute nel programma di cui all'art. 44, essa deve conformarsi a quanto disposto dall'art. 43, comma 5. L'ISVAP valuta la comunicazione fattagli dall'impresa e trasmette immediatamente all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

 

     Art. 46. Poteri dell'ISVAP.

     1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'
ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

     2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

 

     Art. 47. Comunicazioni relative ai contratti.

     1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi, suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Il rendiconto tecnico va redatto secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.

     2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.

 

     Art. 48. Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

     1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di operare e l'indirizzo della sede secondaria.

     2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione della sede secondaria, le obbligazioni che essa intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi, e dall'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.

     3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero qualora, sulla base del programma di attività presentatogli, ritenga inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

 

CAPO V

ATTIVITA’ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

SVOLTA DA SEDI SECONDARIE SITUATE IN ALTRI STATI MEMBRI

 

     Art. 49. Condizioni di accesso e di esercizio.

     1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:

     a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa intende operare;

     b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.

     2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

     3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

     4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto applicabili.

 

CAPO VI

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

 

Art. 50. Violazione delle norme sulle riserve tecniche.

     1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

     2. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

     3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è revocato. Della revoca è data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

 

     Art. 51. Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

     1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

     2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

     3. [42].

     4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

     5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

     6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

     7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

 

          Art. 51 bis. (Misure di intervento a tutela della solvbilità dell'impresa) [43]

     1. Qualora la situazione di solvibilità dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati, l'ISVAP può richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:

     a) le previsioni relative alla raccolta premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri ed alle riserve tecniche. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione;

     b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati;

     c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di rassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;

     d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

     e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei rami esercitati.

     2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati siano a rischio, l'ISVAP può imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilità più elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo.

     3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, può ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile. Tale riduzione può, tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

     4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.

     5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati siano a rischio.

 

     Art. 52. Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento.

     1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

     2. [44].

     3. [45].

 

     Art. 53. Vincolo delle attività patrimoniali.

     1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2, ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

     2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

     3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

     4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

     5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre richiedere alle stesse autorità:

     a) l'adozione di provvedimento analogo a quello previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei rispettivi territori;

     b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel territorio della Repubblica.

     6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.

 

     Art. 54. Decadenza dall'autorizzazione.

     1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

     a) vi rinunci espressamente;

     b) cessi di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami;

     c) si ponga volontariamente in liquidazione;

     d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

     e) venga assoggettata a liquidazione coatta;

     f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.

     2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata.

     3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 55. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa:

     a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;

     b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51;

     c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

     d) non si attiene, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

     e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

 

     Art. 56. Modalità di revoca dell'autorizzazione.

     1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell'ISVAP.

     2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi.

     3. Il decreto di revoca dell’autorizzazione deve essere motivato, comunicato all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 57. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

     1. In caso di revoca dell’autorizzazione disposta in conformità all’art. 56, l’ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L’ISVAP può altresì adottare i provvedimenti previsti dall’art. 53.

     2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.

 

     Art. 58. Effetti della decadenza e della revoca dell’autorizzazione.

     1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell’impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 56. La liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

     2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, può consentire che l’impresa si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati all’art. 55, lettere a), c) e d). Il Ministero, su proposta dell’ISVAP, assegna all’impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l’impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione coatta.

     3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la revoca o la decadenza dell’autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

     4. Qualora l’impresa non si attenga alle disposizioni del comma 3, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell’impresa stessa.

 

     Art. 59. Liquidazione volontaria.

     1. Nel caso in cui un’impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dall’ISVAP.

 

     Art. 60. Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

     1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall’autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall’ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

 

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

     Art. 61. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.

     1. Salvo quanto previsto dall’art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l’esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l’approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all’ISVAP unitamente ai documenti di cui all’art. 2435 del codice civile.

     2. Le imprese debbono trasmettere all’ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all’art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall’attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell’ISVAP. Per le imprese di cui all’art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, è approvato un apposito prospetto aggiuntivo.

     3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell’ultimo comma dell’art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

     4. Se un’impresa che esercita le attività indicate nell’allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un’impresa che esercita le attività previste dalla tabella di cui all’allegato I, l’ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

     Art. 62. Certificazione del bilancio. [46]

     1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali.

     2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1.

     La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.

     3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti dell'attuario che presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto.

     5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese.

     6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza.

     7. Se la società di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonché disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB.

     11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato.

     12. L'ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 63. Annullabilità e risoluzione dei contratti.

     1. I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità stabilite dall’art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l’impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

     2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l’art. 75 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

     Art. 64. Trasferimento di portafoglio.

     1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio italiano, come definito all’art. 6, l’impresa cedente deve sottoporre all’approvazione dell’ISVAP le relative deliberazioni e condizioni.

     2. L’approvazione è data dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Le imprese possono trasferire il portafoglio italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede legale in altri Stati membri. L’impresa cessionaria deve essere regolarmente autorizzata all’esercizio delle attività ad essa trasferite ai sensi dell’art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

     4. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie, l’ISVAP rilascia l’approvazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.

     5. Ai fini dell’approvazione, è altresì necessaria l’acquisizione del preventivo parere delle autorità di controllo degli Stati membri dell’obbligazione quando nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.

     6. In caso di trasferimento del portafoglio ad un’impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro, spetta all’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa cessionaria attestare che l’impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria dell’impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l’impresa cessionaria, per l’attività che essa, a seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute nell’art. 70.

     7. Se le autorità di controllo di cui ai commi 4, 5 e 6 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

     8. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:

     a) che l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 81 del presente decreto, le attività ad essa trasferite;

     b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

     c) che il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

     d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi del presente decreto.

     9. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato in cui è situata la sede legale dell’impresa cessionaria.

     10. Il trasferimento di portafoglio attuato in conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei contratti; i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa avente la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia oppure a favore di una sede secondaria di un’impresa avente la propria sede legale in Italia.

     11. Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l’impresa cedente, la decadenza dall’autorizzazione per l’esercizio delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa con sede legale in uno Stato estero, ma a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni dell’art. 2112 del codice civile .

     12. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio effettuato da un’impresa con sede legale in un altro Stato membro ad un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprenda obbligazioni assunte al di fuori di questo territorio, l’ISVAP dà il suo accordo a condizione che l’impresa cessionaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 42 e 44.

 

     Art. 65. Fusione e scissione di imprese.

     1. Le imprese di cui al presente titolo possono procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell’art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I. La fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all’approvazione dell’ISVAP.

     2. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

     3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.

     4. La fusione di cui al comma 1 è approvata dall’ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l’approvazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo di detti Stati.

     5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

     a) che l’impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

     b) l’impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70.

     6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all’art. 64, comma 10.

     7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.

 

     Art. 66. Procedura della liquidazione coatta.

     1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell’ISVAP con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

     1 bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale [47].

     1 ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana [48].

     2. [49].

     3. I commissari liquidatori assumono l’amministrazione dell’impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l’osservanza dell’art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

     4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, il quale, qualora l’impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

     5. [50].

     6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

     6 bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate [51].

 

          Art. 66 bis. Informazione dei creditori noti. [52]

     1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

     3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

     4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Invito all'insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".

 

          Art. 66 ter. Diritto di insinuazione dei crediti. [53]

     1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

     2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

     3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.

 

          Art. 66 quater. Informazione regolare dei creditori. [54]

     1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

     2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.

 

          Art. 66 quinquies. Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori. [55]

     1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

     2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

     3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

     5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.

 

          Art. 66 sexies. Annotazioni in pubblici registri. [56]

     1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione ove previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

     2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

 

     Art. 67. Effetti della liquidazione.

     1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

     2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

     3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall’art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

     4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all’art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione risultano iscritti al registro di cui all’art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle assicurazioni complementari indicate nell’allegato I del presente decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:

     a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

     b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

     c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

     d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;

     e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

     5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

     6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all’art. 111, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 67 bis. Effetti su taluni contratti e diritti. [57]

     1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

     a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

     b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

     c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.

 

          Art. 67 ter. Diritti reali di terzi. [58]

     1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

     2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

     a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

     b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

     c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

     d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

     3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

     4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 67 quater. Riserva di proprietà. [59]

     1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

     2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 67 quinquies. Compensazione. [60]

     1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.

 

          Art. 67 sexies. Atti pregiudizievoli. [61]

     1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.

 

          Art. 67 septies. Tutela del terzo acquirente. [62]

     1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.

 

          Art. 67 octies. Procedimenti pendenti. [63]

     1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.

 

     Art. 68. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

     1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

     2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ove risulti l’assoluta mancanza di attività di una società posta in liquidazione coatta amministrativa per l’esercizio abusivo dell’attività assicurativa, provvede, su proposta dell’ISVAP, allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

     3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

     4. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .

     5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al presente articolo si applica l’art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 68 bis. Mercati regolamentati. [64]

     1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

     2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE

AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 

     Art. 69. Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

     1. L’accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

     a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonché l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

     b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79/267/CEE;

     c) un programma di attività recante in particolare l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

     d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri.

     2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d’interesse generale, che la stessa deve osservare nell’esercizio della sua attività.

     3. L’impresa può costituire la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     4. Qualora l’impresa intenda modificare una o più delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa ai sensi del comma 2.

 

     Art. 70. Condizioni per l’accesso all’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     1. L’accesso alle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte dell’autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

     a) l’indicazione della denominazione sociale dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l’impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

     b) un certificato attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;

     c) un certificato indicante i rami che l’impresa è autorizzata ad esercitare;

     d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l’impresa intende assumere.

     2. L’impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

     3. L’impresa è tenuta a comunicare all’ISVAP, attraverso l’autorità di controllo dello Stato membro d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.

     4. Ai fini dell’esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.

 

     Art. 71. Obbligo di uso della lingua italiana.

     1. Le comunicazioni da farsi all’ISVAP ai sensi degli articoli 69 e 70 debbono essere effettuate in lingua italiana.

 

     Art. 72. Comunicazione delle condizioni di polizza.

     1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all’ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell’esercizio dell’attività.

     2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l’impresa condizione preliminare per l’esercizio della sua attività.

 

     Art. 73. Vigilanza dell’autorità di controllo dello Stato membro di origine.

     1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell’autorità di controllo dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi.

     2. L’autorità di controllo dello Stato membro d’origine di un’impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere all’ispezione, l’autorità di controllo informa l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.

 

     Art. 74. Poteri dell’ISVAP.

     1. L’ISVAP può richiedere all’impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l’applicazione del presente articolo.

     2. Qualora l’ISVAP accerti che l’impresa che opera in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l’impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarità.

     3. Qualora l’impresa non si conformi all’invito di cui al comma 2, l’ISVAP ne informa l’autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

     4. Ove le irregolarità persistano, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa, dopo averne informato l’autorità di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. In quest’ultimo caso, si applica l’art. 63, comma 2.

     5. Qualora l’impresa che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti.

     6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi debbono essere notificate all’impresa interessata.

     7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l’ISVAP ordina la menzione, a spese dell’impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

     8. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorità di controllo dello Stato membro di origine.

     9. L’ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di controllo dei rispettivi Stati membri d’origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorità di controllo, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti di cui all’art. 53.

 

     Art. 75. Comunicazione dei premi dell’esercizio.

     1. L’ISVAP chiede alle autorità di controllo degli Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l’importo aggregato dei premi dell’esercizio precedente distintamente per i contratti conclusi nell’uno e nell’altro regime, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami esercitati.

 

     Art. 76. Pubblicità.

     1. L’ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.

 

     Art. 77. Trasferimento di portafoglio.

     1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi debbono comunicare all’ISVAP di aver richiesto all’autorità di controllo dello Stato membro d’origine l’autorizzazione al trasferimento.

     2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l’ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato:

     a) nel caso che l’impresa cessionaria abbia la sede legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

     b) nel caso che l’impresa cessionaria abbia la sede legale in un altro Stato membro, che l’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

     3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver verificato che:

     a) l’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

     b) l’impresa cessionaria soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui all’art. 70.

     4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore di una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

     5. L’ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di cui al comma 1 effettuati con il suo accordo.

     6. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1, che sia stato debitamente autorizzato dall’autorità di controllo dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’accordo dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5.

 

     Art. 78. Rappresentante fiscale.

     1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 70 debbono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

     2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata all’ufficio del registro di Roma e all’ISVAP.

     3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

     4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, dell’ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

     5. Il rappresentante deve presentare all’ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.

     6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

 

     Art. 79. Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale.

     1. E’ vietata la stipulazione da parte delle imprese di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

 

     Art. 80. Esercizio di assicurazioni contro i danni.

     1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all’allegato I, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE

AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

CAPO I

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

     Art. 81. Condizioni per l’accesso all’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

     1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I debbono essere autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui all’art. 7, comma 2.

     2. L’autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all’art. 86.

     3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall’art. 69, comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69, comma 1.

     4. L’impresa deve inoltre dare prova:

     a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall’art. 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l’autorizzazione;

     b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia prescritta dall’art. 90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

     5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 42, comma 3.

     6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l’esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

 

     Art. 82. Altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

     1. Per ottenere l’autorizzazione l’impresa deve inoltre:

     a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

     1) copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell’atto di nomina del rappresentante generale con l’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 2506 del codice civile;

     2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

     3) l’elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

     4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l’impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

     b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell’attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

     c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti;

     d) presentare un programma dell’attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all’art. 83;

     e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in base al presente decreto.

 

     Art. 83. Programma di attività.

     1. Il programma di attività deve indicare:

     a) i rischi e le obbligazioni che l’impresa intende assumere;

     b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l’importo minimo della quota di garanzia;

     c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l’impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla metà di quella stabilita dall’ISVAP ai sensi dell’art. 10, comma 5;

     d) i criteri che l’impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

     2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all’art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all’art. 13.

     3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l’impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

 

     Art. 84. Diniego dell’autorizzazione.

     1. L’autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l’impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

     a) l’impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui dell’art. 83, comma 1, lettera c);

     b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un’impresa assicuratrice;

     c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 42, comma 3.

     2. L’autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell’impresa il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

 

     Art. 85. Estensione dell’autorizzazione ad altri rami.

     1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall’art. 81.

     2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa deve:

     a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l’autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall’art. 83 e con gli allegati ivi previsti;

     b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

     3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all’art. 13 nonché dall’ultimo bilancio approvato.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall’art. 15, comma 4.

 

     Art. 86. Autorizzazione all’esercizio dei rami infortuni e malattia.

     1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono esercitare le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

 

     Art. 87. Altre norme applicabili.

     1. Le disposizioni contenute nell’art. 7, commi 3 e 4, e negli articoli 8, 14, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

 

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Art. 88. Vigilanza.

     1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 89. Riserve tecniche.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

     2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 7. L’ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

     Art. 90. Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

     2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria.

     3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell’importo previsto dall’art. 36.

     4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l’eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

     5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell’art. 91.

 

     Art. 91. Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri.

     1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all’esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

     a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 90, il margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

     b) di poter costituire la cauzione prevista dall’art. 81, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

     c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

     2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all’ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

     3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

     4. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

     5. In caso di accoglimento della domanda, l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’art. 81, comma 4, lettera b), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

 

     Art. 92. Condizioni e limiti per l’applicazione delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell’art. 91 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

     2. L’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all’esercizio di detto controllo.

 

     Art. 93. Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni.

     1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all’art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

 

     Art. 94. Vigilanza sull’attuazione del programma di attività.

     1. L’ISVAP vigila sull’attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell’art. 83.

     2. L’impresa è tenuta a presentare semestralmente all’ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all’esecuzione del programma di attività.

     3. L’impresa deve comunicare all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell’art. 82, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall’ISVAP.

 

     Art. 95. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia.

     1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell’esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.

 

     Art. 96. Determinazione delle tariffe. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza.

     1. Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 38, commi 1, 3 e 4, si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

 

     Art. 97. Divieto per le imprese aventi la sede legale di uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     1. E’ vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nell’allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

     2. E’ fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. E’ altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

 

CAPO III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO E DELL’ISVAP

 

     Art. 98. Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità.

     1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un’impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 50, 51 e 53.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un’impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 91, l’ISVAP adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 53, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

     3. Nell’adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l’ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

     4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell’art. 91 dall’autorità di controllo di altro Stato membro, l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 99. Revoca e decadenza dell’autorizzazione.

     1. L’impresa decade dall’autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall’art. 54, comma      1.

     2. La revoca dell’autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell’ISVAP, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei casi previsti dall’art. 55.

     3. La revoca dell’autorizzazione può altresì essere disposta:

     a) quando le autorità dello Stato nel quale l’impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

     b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall’impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all’impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

     4. L’autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all’impresa sia stata revocata l’autorizzazione all’esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L’autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell’impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell’Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall’impresa.

     5. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

 

     Art. 100. Effetti della revoca dell’autorizzazione.

     1. Gli effetti della revoca dell’autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall’art. 58.

     2. L’ISVAP può consentire che un’impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell’art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l’ISVAP, assegna all’impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l’impresa non abbia provveduto, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

 

     Art. 101. Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri.

     1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell’autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall’autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall’art. 100 sono comunicati dall’ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

 

          Art. 101 bis. Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali. [65]

     1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

     Art. 102. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi.

     1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l’esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l’attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l’approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all’ISVAP unitamente ai documenti di cui all’art. 2435 del codice civile .

     2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell’art. 61, comma 3.

     3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell’insieme delle loro sedi secondarie situate all’interno dell’Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell’art. 91, è esercitata dall’ISVAP.

     4. Se un’impresa che esercita le attività indicate nell’allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un’impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all’allegato I, l’ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

     Art. 103. Certificazione del bilancio. [66]

     1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto concerne la certificazione del bilancio.

 

     Art. 104. Trasferimento di portafoglio.

     1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l’impresa cedente deve ottenere l’approvazione ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2.

     2. Il trasferimento può essere effettuato:

     a) ad un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

     b) ad un’impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

     3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all’art. 64, commi 3 e 6.

     4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all’autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell’impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 91, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

     5. Si applica, altresì, l’art. 64, commi 10 e 11.

 

     Art. 105. Altre norme applicabili.

     1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell’art. 57, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 98, nonché negli articoli 59, 63, 66, 67 e 68.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETA’

E SULL’ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

 

     Art. 106. Comunicazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

     1. L’ISVAP informa la Commissione europea:

     a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

     b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

     2. Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa che si trova nella situazione di cui al comma 1, lettera a), la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione.

 

     Art. 107. Infrazioni al principio di reciprocità.

     1. L’ISVAP informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso all’attività e nell’esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

     2. Su decisione della Commissione, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell’Unione europea, né all’acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

     4. L’ISVAP informa la Commissione, a richiesta:

     a) di ogni domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

     b) di ogni domanda di autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

 

     Art. 108. Legge applicabile ai contratti.

     1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.

     2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.

     3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato dell’obbligazione.

 

     Art. 109. Informativa del contraente.

     1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell’allegato II, punto A.

     2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell’allegato II, punto B.

     3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un’altra lingua.

     4. L’ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

     5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell’ISVAP" seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell’atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

 

     Art. 110. Sconti.

     1. Le imprese che esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalità applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all’art. 109, in relazione alla tariffa interessata.

 

     Art. 111. Diritto di recesso del contraente.

     1. Il contraente può recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto A) della tabella di cui all’allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

     2. L’impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

     3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

     4. L’impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

 

     Art. 112. Revocabilità della proposta.

     1. La proposta relativa ad un contratto di cui all’art. 111 è revocabile.

     2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

     3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all’art. 111, comma 4.

 

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE

SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA

 

     Art. 113. Abrogazioni.

     1. Il Titolo XIII, capi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 è abrogato.

     2. La legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogata, salvo quanto previsto all’art. 119 del presente decreto.

     3. Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, è abrogato.

     4. L’art. 12, comma 20, della legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato.

 

     Art. 114. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20.

     1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) l’art. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l’art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) nell’art. 10, la rubrica è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) l’art. 10, comma 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     e) dopo l’art. 10, comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     f) l’art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) all’art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis);

     h) l’art. 16 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     i) l’art. 23 è abrogato.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 115. Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori.

     1. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo in imprese soggette al presente decreto, debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

     b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l’interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

     2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

 

     Art. 116. Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati.

     1. Agli effetti dell’applicazione del presente decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

     2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall’interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

     3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

 

     Art. 117. Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia.

     1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall’art. 10, commi 1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare anche uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine, adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall’art. 12, comma 1, di detto decreto.

     3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell’importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all’imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

 

     Art. 118. Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessità di alcuna comunicazione all’ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all’art. 38.

 

     Art. 119. Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche.

     1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25.

     2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all’INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall’art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell’obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall’art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali.

     3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo.

     4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

     5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 

     Art. 120. Forme pensionistiche complementari.

     1. In attesa dell’entrata in vigore nell’Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 è fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell’art. 6, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ,e successive modificazioni, nonché di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all’art. 9 dello stesso decreto .

 

     Art. 121. Provvedimenti amministrativi vigenti.

     1. Fino all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 1991, n. 161, recante "Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o enti assicurativi".

     2. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti dell’ISVAP previsti dall’art. 29, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 6 settembre 1988, recante "Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita".

     3. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti dell’ISVAP previsti dall’art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 2 giugno 1988, recanti rispettivamente "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell’art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742" e "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai dell’art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 per gli enti e le imprese indicati all’art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742".

 

     Art. 122. Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l’esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l’obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitate ad operare all’estero.

     2. In caso di esercizio dell’attività assicurativa all’estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l’obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

 

     Art. 123. Imprese operanti in regime di stabilimento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all’allegato I nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in attività a quest’ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività nei rami previsti dall’autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 124. Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:

     a) se autorizzate ad operare in base all’art. 13 di quest’ultimo decreto, continuare la loro attività nei rami previsti dall’autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto;

     b) se abilitate esclusivamente in base all’art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell’art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell’ambito dei rami già praticati.

 

     Art. 125. Cessione dei rischi in riassicurazione.

     1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

 

     Art. 126. Controvalore in lire italiane dell’unità di conto europea.

     1. L’ISVAP rende noto, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il controvalore in lire italiane dell’ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, ai fini dell’applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell’ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell’ECU in tutte le monete dell’Unione europea.

 

     Art. 127. Sanzioni amministrative.

     1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

 

     Art. 128. Altre disposizioni applicabili.

     1. Le disposizioni previste dall’art. 67 del testo unico le leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai titoli II e IV del presente decreto.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi effettuati su disposizione dell’ISVAP secondo quanto previsto dall’art. 53 del presente decreto. La disposizione di cui all’art. 121 del predetto testo unico non si applica all’Istituto nazionale delle assicurazioni - INA s.p.a.

 

     Art. 129. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

TABELLA

 

A) Classificazione per ramo

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto.

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

B) Assicurazioni complementari

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

 

 

Allegato II

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[5] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[6] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Per effetto dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. 213/98, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscano con capitale espresso in euro.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

[12] Articolo inserito dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[13] Comma così modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[14] Comma inserito dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[15] Comma così sostituito dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[16] Comma così modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[17] Comma così modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[18] Comma così modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[19] Numero così sostituito dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[20] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 26 settembre 1995, n. 406.

[21] Lettera abrogata dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 26 settembre 1995, n. 406.

[23] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[24] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[25] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[26] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 206.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 26 settembre 1995, n. 406.

[28] Comma così modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[29] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[30] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[31] Comma aggiunto dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[32] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[33] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[34] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[35] Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[36] Articolo modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[37] Comma inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[40] Articolo modificato dall'art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[41] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[42] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[43] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[44] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[45] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[46] Articolo così sostituito dall’art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

[47] Comma inserito dall’art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[48] Comma inserito dall’art. 9 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[49] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[50] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[51] Comma aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[52] Articolo inserito dall’art. 10 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[53] Articolo inserito dall’art. 11 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[54] Articolo inserito dall’art. 12 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[55] Articolo inserito dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[56] Articolo inserito dall’art. 22 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[57] Articolo inserito dall’art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[58] Articolo inserito dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[59] Articolo inserito dall’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[60] Articolo inserito dall’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[61] Articolo inserito dall’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[62] Articolo inserito dall’art. 19 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[63] Articolo inserito dall’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[64] Articolo inserito dall’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[65] Articolo inserito dall’art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.

[66] Articolo così sostituito dall’art. 79 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.