§ 25.3.6 - Legge 17 febbraio 1971, n. 127.
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:17/02/1971
Numero:127


Sommario
Art. 1.      L'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'art. 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, è [...]
Art. 2.      L'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti [...]
Art. 6.  Registro prefettizio e schedario generale.
Art. 7.  Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole.
Art. 8.  Imposta sulle società.
Art. 9.  Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.
Art. 10.  Interpretazione autentica dell'art. 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 11.  Modifiche all'art. 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 12.  Prestiti dei soci.
Art. 13.  Interpretazione autentica dell'art. 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 14.  Divieto di trasformazione delle società cooperative.
Art. 15.  Contributi e spese per le ispezioni.
Art. 16.  Commissioni provinciali di vigilanza.
Art. 17.  Commissione centrale per le cooperative.
Art. 18.  Comitato.
Art. 19.      Dopo l'art. 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è aggiunto il seguente [...]
Art. 20.  [1]
Art. 21.  Disposizioni transitorie.
Art. 22.  Modificazioni statutarie.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 25.3.6 - Legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

(G.U. 6 aprile 1971, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'art. 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

     (Numero minimo dei soci delle cooperative)

     "Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

     Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

     Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.

     Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

     Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso".

 

          Art. 2.

     L'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

     (Requisiti dei soci delle cooperative)

     "I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

     Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

     E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.

     Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

     Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

     I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci".

 

          Art. 3.

     L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

     (Limiti azionari per i soci delle cooperative)

     "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

     Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

     Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".

 

          Art. 4.

     L'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

     (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)

     "La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".

 

          Art. 5.

     L'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

     Art. 27. - (Consorzi di società cooperative). - "Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

     Per procedere a tale costituzione è necessario:

     a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;

     b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

     Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

     I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà".

     Art. 27 bis. - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). - "I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

     Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 27.

     Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

     a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

     b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente".

     Art. 27 ter. - (Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). - "I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell'art. 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

     Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'art. 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

     Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'art. 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

     Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 26".

     Art. 27 quater. - (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi). - "I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art. 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto".

 

          Art. 6. Registro prefettizio e schedario generale.

     La lettera b) dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

     L'art. 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

     "Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

     In tale schedario sono iscritti:

     a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

     b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

     Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

     Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta".

 

          Art. 7. Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole.

     I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

 

          Art. 8. Imposta sulle società.

     Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

 

          Art. 9. Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.

     Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

 

          Art. 10. Interpretazione autentica dell'art. 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     Per associazioni comunque costituite, di cui all'art. 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra società cooperative agricole.

 

          Art. 11. Modifiche all'art. 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     La lettera f) dell'art. 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è così modificata:

     "f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le società cooperative di abitazione a proprietà divisa o a proprietà indivisa costituite fra soci non proprietari né assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302".

 

          Art. 12. Prestiti dei soci.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:

     a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;

     b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

     c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

     L'art. 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.

     Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

 

          Art. 13. Interpretazione autentica dell'art. 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività, di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 2536 del codice civile.

 

          Art. 14. Divieto di trasformazione delle società cooperative.

     Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

 

          Art. 15. Contributi e spese per le ispezioni.

     L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

     "Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

     Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministro disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

     Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

          Art. 16. Commissioni provinciali di vigilanza.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 17. Commissione centrale per le cooperative.

     Il quarto comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze".

 

          Art. 18. Comitato.

     L'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

     1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

     2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'art. 18;

     3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

     I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

     Spetta al comitato:

     a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

     b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

     c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

     Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

     Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri".

 

          Art. 19.

     Dopo l'art. 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 29 bis. - (Diffusione dei princìpi cooperativi). - "Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

     a) lo sviluppo della cooperazione;

     b) la diffusione dei princìpi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

     c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

     Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

     La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi".

 

          Art. 20. [1]

 

          Art. 21. Disposizioni transitorie.

     Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente art. 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.

     I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente art. 5.

 

          Art. 22. Modificazioni statutarie.

     Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

 

          Art. 23. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 21 della L. 27 febbraio 1985, n. 49. La L. 27 febbraio 1985, n. 49 è stata abrogata dall'art. 17 della L. 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 17 della medesima L. n. 266/1997.