§ 9.5.17 - L. 9 gennaio 1991, n. 20.
Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:09/01/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Commissario ad acta.
Art. 2.  Amministrazione straordinaria.
Art. 3.  Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982.
Art. 4.  Partecipazioni di controllo.
Art. 5.  Obbligo di comunicazione dell’assunzione di partecipazioni.
Art. 6.  Poteri attribuiti all’ISVAP.
Art. 7.  Obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Art. 8.  Verifica del bilancio consolidato.
Art. 9.  Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi.
Art. 10.  Autorizzazioni all’assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione
Art. 10 bis.  (Consultazione con le altre autorità di vigilanza).
Art. 11.  Autorizzazioni e comunicazioni.
Art. 12.  Protocolli di autonomia.
Art. 13.  Richiesta di dati e notizie.
Art. 14.  Convocazione degli azionisti.
Art. 15.  Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Imprese di riassicurazione.
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 19.  Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Art. 20.  Modifica alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 21.  Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295.
Art. 22.  Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13.
Art. 23.  Liquidazione delle società di mutuo soccorso.
Art. 24.  Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza.


§ 9.5.17 - L. 9 gennaio 1991, n. 20. [1]

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

(G.U. 22 gennaio 1991, n. 18).

 

TITOLO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576

 

Art. 1. Commissario ad acta.

     1. Dopo l’art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Amministrazione straordinaria.

     1. L’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982.

     1. All’art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: “Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato” fino a: “entro il 30 novembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall’ISVAP, l’indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall’ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno”.

     2. All’art. 5, primo comma, lettera b), della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: “ed il presidente del collegio sindacale” sono aggiunte le seguenti: “nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio”.

     3. Il secondo comma dell’art. 5 della citata legge n. 576 del 1982, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     4. All’art. 10 della citata legge n. 576 del 1982, è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis).

     5. All’art. 21 della citata legge n. 576 del 1982, è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis).

 

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI: CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI

E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETA’ DI GRUPPO

 

     Art. 4. Partecipazioni di controllo.

     1. Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall’art. 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall’art. 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

     2. La connessione tra l’attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla società controllante.

     3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Obbligo di comunicazione dell’assunzione di partecipazioni. [2]

     1. Le imprese devono comunicare all’ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l’avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all’esercizio del diritto di voto.

     2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5 per cento del capitale sociale dell’impresa ovvero del capitale della società partecipata. L’obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.

     3. L’ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

     4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in società che esercitano la medesima attività.

 

     Art. 6. Poteri attribuiti all’ISVAP.

     1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l’ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l’operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l’impresa o l’ente assicurativo.

     2. Nel caso in cui l’impresa o l’ente non ottemperi all’ordine, l’ISVAP propone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l’attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell’impresa o dell’ente assicurativo [3].

     4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l’ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell’impresa o dell’ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa o dell’ente assicurativi e all’andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L’ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l’operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l’impresa o l’ente assicurativo.

     5. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 4 comporta l’esclusione della parte dell’investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa o dell’ente assicurativo.

 

     Art. 7. Obbligo di redazione del bilancio consolidato.

     1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

     2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l’ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attività di regolazione del settore assicurativo, per l’applicazione della norma di cui al comma 1 [4].

 

     Art. 8. Verifica del bilancio consolidato.

     1. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l’ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

 

     Art. 9. Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi.

     1. L’acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all’ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell’impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l’intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell’impresa deve essere preventivamente comunicato all’ISVAP [5].

     1 bis. Sono esentate dall’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime [6].

     2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell’impresa o dell’ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

     a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

     b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto semprechè i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all’usufruttuario;

     c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;

     d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

     3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

     a) la data ed il titolo dell’acquisto della partecipazione o dell’aumento o della diminuzione della stessa;

     b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;

     c) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l’indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote [7].

     5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all’ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

     6. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell’assemblea è impugnabile a norma dell’art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L’impugnazione può essere proposta anche dall’ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione.

     7. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

 

     Art. 10. Autorizzazioni all’assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione [8].

     1. L’acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l’assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell’impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L’autorizzazione è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un’impresa di assicurazione [9].

     2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall’art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l’esercizio del voto. Ogni accordo che regola l’esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all’ISVAP [10].

     2 bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un’impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l’impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un’influenza notevole, ancorché non dominante [11].

     3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell’autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell’assemblea è impugnabile a norma dell’art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. L’impugnazione può essere proposta anche dall’ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

     4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l’autorizzazione, deve darne comunicazione all’ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un’operazione che comporti l’assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell’impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l’operazione deve essere previamente autorizzata dall’ISVAP [12].

     5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l’ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l’autorizzazione.

 

     Art. 10 bis. (Consultazione con le altre autorità di vigilanza). [13]

     1. L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

     a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;

     b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);

     c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

 

     Art. 11. Autorizzazioni e comunicazioni.

     1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all’art. 10, devono farne domanda a mezzo raccomandata all’ISVAP; l’autorizzazione si intende concessa se l’ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all’interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

     2. L’autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall’ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all’art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all’autorizzazione.

     3. I provvedimenti adottati dall’ISVAP sono comunicati al richiedente, all’impresa o all’ente assicurativo interessato ed al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione devono essere motivati.

     4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l’indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l’autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l’indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l’acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell’autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo [14].

 

     Art. 12. Protocolli di autonomia.

     1. L’ISVAP è abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall’Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell’applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l’entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l’autonomia della gestione dell’impresa o dell’ente assicurativo.

 

     Art. 13. Richiesta di dati e notizie.

     1. L’ISVAP può richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle società ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l’indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

     2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all’ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all’art. 9, le generalità dei fiducianti.

     3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

     4. L’ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

 

     Art. 14. Convocazione degli azionisti.

     1. L’ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

 

     Art. 15. Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

     1. Le imprese o gli enti assicurativi devono comunicare preventivamente all’ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emanato su proposta dell’ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato disciplina altresì le modalità delle comunicazioni.

     3. L’ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all’impresa o all’ente notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati può essere reiterata una sola volta.

     4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all’impresa o all’ente assicurativo, ai soggetti interessati ed al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

     Art. 16. Sanzioni. [15]

     1. Il ritardo, la incompletezza o la erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

     2. L’omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all’art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste nell’interesse degli assicurati, si applica la pena dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell’impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.

 

     Art. 17. Imprese di riassicurazione.

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese e agli enti autorizzati all’esercizio della riassicurazione.

 

     Art. 18. Norme transitorie.

     1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell’ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese o degli enti assicurativi all’ISVAP delle partecipazioni superiori ai limiti fissati a norma dell’art. 5, comma 2, già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero.

     2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in un’impresa o ente assicurativo in misura superiore al 2 per cento del capitale, deve darne comunicazione scritta all’ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 19. Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     1. Il primo comma dell’art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Modifica alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

     1. L’art. 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

     1. Gli importi indicati all’art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

     2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall’art. 11 della citata legge n. 295 del 1978, è elevato a lire 100 milioni.

     3. Il sesto comma dell’art. 68 della citata legge n. 295 del 1978, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 22. Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13.

     1. All’art. 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 23. Liquidazione delle società di mutuo soccorso. [16]

 

     Art. 24. Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza.

     1. L’ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all’azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere all’alienazione delle azioni o quote di cui all’art. 10, comma 2, per il primo triennio di attività.

     2. E’ nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1, eseguito senza la preventiva autorizzazione dell’ISVAP.


[1] Abrogata dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[3] Comma così modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[4] Comma così sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

[5] Comma modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90 e ora così sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[6] Comma aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[7] Comma così sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[8] Rubrica così sostituita dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[9] Comma così sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[10] Comma così sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.

[11] Comma inserito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[12] Comma così sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[13] Articolo inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[14] Comma aggiunto dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

[16] Articolo abrogato dall’art. 114 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.