§ 95.13.11 - Legge 26 gennaio 1980, n. 13.
Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:26/01/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del 5 per cento di cui all'art. 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Al terzo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: "se i risultati che ne derivano sono pressoché uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico".
Art. 4.      Al secondo comma dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: "al revisore".
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      All'art. 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: "114, primo, secondo e terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "114, primo, secondo e terzo comma, [...]
Art. 7.      All'art. 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: "della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di [...]
Art. 8.      Il terzo comma dell'art. 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:
Art. 10.      All'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 11.      I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 12.      Il terzo comma dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:


§ 95.13.11 - Legge 26 gennaio 1980, n. 13.

Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

(G.U. 6 febbraio 1980, n. 35).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del 5 per cento di cui all'art. 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al 15 per cento.

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

     "Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato".

 

          Art. 3.

     Al terzo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: "se i risultati che ne derivano sono pressoché uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico".

 

          Art. 4.

     Al secondo comma dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: "al revisore".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A dellatabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del … (Gazzetta Ufficiale del ... n. ... )". Nel caso di più decreti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'art. 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso".

 

          Art. 6.

     All'art. 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: "114, primo, secondo e terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "114, primo, secondo e terzo comma, lettera c)".

 

          Art. 7.

     All'art. 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: "della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, numero 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973".

     All'art. 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: "e in retrocessione".

 

          Art. 8.

     Il terzo comma dell'art. 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

     "Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali".

 

          Art. 9.

     L'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:

     al n. 2, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite con le seguenti: "titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro";

     al n. 9, le parole: "dell'EGAM" sono sostituite con le seguenti: "dell'ENI";

     al n. 10, le parole: "beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche", sono sostituite con le seguenti: "beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche".

 

          Art. 10.

     All'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

     Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria".

 

          Art. 11.

     I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'art. 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP [1].

 

          Art. 12.

     Il terzo comma dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:

     "La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo".


[1] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.