§ 73.2.3 – D.L. 26 settembre 1995, n. 406.
Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:73. Partecipazioni statali
Capitolo:73.2 privatizzazioni
Data:26/09/1995
Numero:406


Sommario
Art. 1.  Disposizioni riguardanti la CONSAP.
Art. 2.  Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.
Art. 3.  Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 73.2.3 – D.L. 26 settembre 1995, n. 406. [1]

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

(G.U. 30 settembre 1995, n. 229).

 

     Art. 1. Disposizioni riguardanti la CONSAP.

     1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

     2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

     4. All' onere derivante dall' applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1995, utilizzando parzialmente l' accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

     1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 ,sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218" [2];

     a bis) all'art. 6, al comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici" [3];

     a ter) all'art. 12, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3" [4];

     a quater) all'art. 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "s bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera m) e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera s) relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti" [5];

     a quinquies) all'art. 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6 bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1" [6];

     a sexies) all'art. 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso" [7];

     a septies) all'art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8 bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8" [8];

     a octies) all'art. 14, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)" [9];

     a nonies) all'art. 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento" [10];

     a decies) all'art. 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società" [11];

     b) all'art. 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6 bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

     6 ter. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6" [12];

     b bis) dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

     "Art. 14 bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con rapporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenzialipubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'art. 12, comma 1, comma 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), q), r) e s bis), e comma 6, nonchè l'art. 13, comma 8, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

     2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

     3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'art. 8.

     4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6 ter.

     5. Con modalità analoghe a quelle previste all'art. 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote

     derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituice ai medesimi le quote non collocate.

     6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

     7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).

     8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

     a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

     b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

     c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

     9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

     10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

     11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'art. 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione nè a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

     12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

     13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

     14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè alla riduzione del debito complessivo" [13];

     c) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

     “Art. 15 (Disposizioni tributarie). - 1. La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

     2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

     3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile la maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'art. 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonchè quelle relative alle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

     4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.

     5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

     6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 3, del citato testo unico.

     7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

     8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 di detto decreto; agli stessi fini non si intendono rilevanti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato art. 19, le operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'art. 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'art. 38 bis del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo [14].

     9. L'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

     10. Gli atti comporetanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta [15].

     11. on uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.".

     1 bis. La disposizione del comma 2 dell'art. 6 della 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva [16].

     2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, lettera c), dell'art. 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;" [17];

     b) al comma 2 dell'art. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.";

     c) dopo il comma 3 dell'art. 29, è inserito il seguente:"3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c).".

 

          Art. 3. Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato.

     1. Fino all' approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all' articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

     2. La disposizione di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l' anno 1995.

     3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione agli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all' uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell' articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato [18].

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 novembre 1995, n. 503.

[2] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[3] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[4] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[6] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[7] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[9] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[10] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[11] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[12] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[13] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 503.