§ 98.1.27012 - Legge 29 novembre 1995, n. 503.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/11/1995
Numero:503


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27012 - Legge 29 novembre 1995, n. 503.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

(G.U. 29 novembre 1995, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406

     All'art. 2:

     al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) all'art. 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218";

     a-bis) all'art. 6, al comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici";

     a-ter) all'art. 12, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'art. 4, comma 3";

     a-quater) all'art. 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "s-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera m) e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera s) relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti";

     a-quinquies) all'art. 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1";

     a-sexies) all'art. 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

     a-septies) all'art. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

     a-octies) all'art. 14, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)";

     a-nonies) all'art. 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

     a-decies) all'art. 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società";

     b) all'art. 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

     6-ter. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6";

     b-bis) dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con rapporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'art. 12, comma 1, comma 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), q), r) e s-bis), e comma 6, nonchè l'art. 13, comma 8, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.

     2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

     3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'art. 8.

     4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.

     5. Con modalità analoghe a quelle previste all'art. 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituice ai medesimi le quote non collocate.

     6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

     7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).

     8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

     a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

     b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

     c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

     9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

     10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

     11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'art. 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione nè a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

     12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

     13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

     14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè alla riduzione del debito complessivo"";

     al comma 1, lettera c), capoverso 8, terzo periodo, le parole: "non si tiene conto" sono sostituite dalle seguenti: "non s'intendono rilevanti"; e le parole: "delle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni";

     al comma 1, lettera c), capoverso 10, le parole da: "Gli atti comportanti" fino a: "legge 29 gennaio 1992, n. 35," sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi,";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. La disposizione del comma 2 dell'art. 6 della 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a-bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva";

     al comma 2, lettera a), le parole: "da società interamente controllate da quest'ultimo anche indirettamente" sono sostituite dalle seguenti: "da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti".

     All'art. 3:

     al comma 3, le parole: "modalità di contribuzione degli oneri" sono sostituite dalle seguenti: "modalità di contribuzione agli oneri".