§ 98.1.26786 - Legge 19 marzo 1993, n. 68.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/03/1993
Numero:68


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26786 - Legge 19 marzo 1993, n. 68.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(G.U. 20 marzo 1993, n. 66)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'art. 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonchè dell'art. 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'art. 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325.

     3. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990.

     4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.

     5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.

     6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

     7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.

     8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.

     9. Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.

     10. La delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

     All'art. 1:

     al comma 2, terzo periodo, la parola: "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

     2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia";

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5-bis. La sospensione prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995";

     al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993".

     All'art. 2:

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. All'art. 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

     "4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142"".

     All'art. 4:

     al comma 10, dopo le parole: "di lire 80.000 milioni per l'anno 1992", sono inserite le seguenti: "e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993";

     al comma 14, le parole da: "I comuni" fino a: "relative spese." sono sostituite dalle seguenti: "Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto.";

     al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981";

     dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

     "15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Contributi per interventi di riassetto territoriale). - 1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.

     2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente".

     All'art. 6:

     al comma 1, dopo le parole: "entrata in vigore", sono inserite le seguenti: "della legge di conversione";

     al comma 2:

     nell'alinea, le parole: "il 31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "la data di entrata in vigore del presente decreto" e dopo le parole: "per le maggiori somme" sono inserite le seguenti: ", anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria,";

     alla lettera c), le parole: "e ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "o rideterminate ai sensi" e sono aggiunte, in fine, le parole: "o di interesse pubblico".

     All'art. 7:

     al comma 1, capoverso 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito."; nell'ultimo periodo la parola: "operazioni" è sostituita dalla seguente: "alienazioni".

     All'art. 8:

     al comma 1, dopo le parole: "delle giunte predette," sono inserite le seguenti: "con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonchè del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno".

     Dopo l'art. 8, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 8-bis (Indennità di carica degli amministratori degli enti locali). - 1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT.

     Art. 8-ter (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna".

     All'art. 9, comma 3, sono soppresse le parole: "100 per cento del".

     All'art. 10:

     al comma 3, primo periodo, le parole: "Per l'anno 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1992 e 1993"; al secondo periodo, le parole: "E' stabilito al 30 aprile 1992" sono sostituite dalle seguenti: "E' stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

     al comma 10, lettera e), le parole: "di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000";

     dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

     "12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 ,e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

     12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'art. 11:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "dei comuni, delle province e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali" e dopo le parole: "del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente"; il secondo periodo è soppresso;

     dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali.

     1-ter. All'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aggiunto il seguente comma:

     "4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge"".

     All'art. 12:

     al comma 11, le parole: "A decorrere dal 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per il 1992";

     il comma 13 è soppresso;

     al comma 16, secondo periodo, sono soppresse le parole: "per la parte versata da loro".

     Dopo l'art. 12, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 12-bis (Revisori dei conti). - 1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti autonomi case popolari, agli enti fiera, agli automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi fra enti locali territoriali.

     2. Al comma 8 dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunità montane", e dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "o dall'assemblea della comunità montana".

     Art. 12-ter (Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). - 1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993".

     All'art. 13, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: "di polizia mortuaria", sono aggiunte le seguenti: "; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'art. 7, comma 1."; la lettera b) è soppressa.

     All'art. 14:

     al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge n. 415 del 1989,", sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,";

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993".

     All'art. 15, comma 3, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

     All'art. 16:

     al comma 1, le parole: "o con anzianità di servizio di anni dieci" sono sostituite dalle seguenti: "o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992".

     Dopo l'art. 16, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.

     Art. 16-ter (Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali). - 1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

     2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

     a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

     b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

     c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

     3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1.

     Art. 16-quater (Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale). - 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n. 121.

     2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378".

     L'art. 17 è sostituito dal seguente:

     "Art. 17 (Servizio di mensa nelle scuole). - 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'art. 1, lettera a), è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'art. 18, è inserito il seguente:

     "Art. 18-bis (Gestione dell'ICI). - 1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".

     All'art. 19:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali";

     al comma 1, la parola: "sostenere" è sostituita dalla seguente: "realizzare"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale".

     All'art. 20, comma 1, dopo le parole: "ordinario e speciale" sono inserite le seguenti: "nonchè con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'art. 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

     Dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

     "Art. 20-bis (Calcolo delle anticipazioni di cassa). - 1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".

     All'art. 21:

     al comma 3, terzo periodo, le parole: "e cessano le azioni esecutive" sono sostituite dalle seguenti: ", sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive";

     al comma 4, terzo periodo, le parole: "Commissione centrale per la finanza locale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione centrale per gli organici degli enti locali";

     il comma 9 è soppresso;

     dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     "9-bis. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".

     Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

     "Art. 21-bis (Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali). - 1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'art. 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

     2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

     3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2".

     All'art. 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso".

     All'art. 23, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo".

     Dopo l'art. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 23-bis (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

     2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

     a) dal prefetto preposto alla Direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

     b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

     c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

     d) da un esperto in discipline amministrative;

     e) da un sindaco designato dall'ANCI;

     f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

     g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

     4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

     5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

     6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

     7. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato".

     L'art. 28 è soppresso.

     All'art. 29:

     al comma 1, nell'alinea, le parole: "e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995";

     al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: - "e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno”.