§ 98.1.28291 - D.L. 1 luglio 1992, n. 325 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1992
Numero:325


Sommario
Art. 1.  Occupazione d'urgenza
Art. 2.  Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti
Art. 3.  Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici
Art. 4.  Intervento straordinario GEPI in Sicilia
Art. 5.  Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri
Art. 6.  Interventi per la torre di Pisa
Art. 7.  Consorzio del canale Milano-Cremona-Po
Art. 8.  Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati
Art. 9.  Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli
Art. 10.  Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato
Art. 11.  Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
Art. 12.  Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione
Art. 13.  Progetti FIO
Art. 14.  Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto
Art. 15.  Disponibilità residue sul fondo comune regionale
Art. 16.  Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana
Art. 17.  Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro
Art. 18.  Rifinanziamento della Artigiancassa
Art. 19.  Finanziamento del programma PRORA
Art. 20.  Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria
Art. 21.  Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee
Art. 22.  Impiantistica sportiva
Art. 23.  Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati
Art. 24.  Progetti finalizzati
Art. 25.  Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino
Art. 26.  Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS
Art. 27.  Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna
Art. 28.  Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
Art. 29.  Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione
Art. 30.  Teleporto del lavoro
Art. 31.  Interventi urgenti in materia di lavoro portuale
Art. 32.  Emissioni inquinanti da nichel
Art. 33.  Norme per l'informazione al consumatore
Art. 34.  Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi
Art. 35.  Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento
Art. 36.  Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 37.  Costituzione delle aree metropolitane
Art. 38.  Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
Art. 39.  Gestioni fuori bilancio
Art. 40.  Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie
Art. 41.  Norme finali ed entrata in vigore


§ 98.1.28291 - D.L. 1 luglio 1992, n. 325 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.

(G.U. 2 luglio 1992, n. 154)

 

     Art. 1. Occupazione d'urgenza

     1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata di due anni.

 

          Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

 

          Art. 3. Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici

     1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale.

 

          Art. 4. Intervento straordinario GEPI in Sicilia

     1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

 

          Art. 5. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

     1. Il riferimento temporale indicato all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si intende esteso agli stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini del programma di cui all'art. 1, primo comma, della legge medesima, a decorrere dall'anno finanziario 1992.

 

          Art. 6. Interventi per la torre di Pisa

     1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. Il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

     3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".

 

          Art. 7. Consorzio del canale Milano-Cremona-Po

     1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 8. Circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati

     1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 376, è sostituito dal seguente:

     "1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

 

          Art. 9. Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli

     1. In deroga a quanto previsto nell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

     2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 10. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

     1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

     2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

 

          Art. 11. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

     1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'art. 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese".

 

          Art. 13. Progetti FIO

     1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

     4. Gli importi relativi al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

 

          Art. 14. Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto

     1. L'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".

     2. L'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.".

     3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 15. Disponibilità residue sul fondo comune regionale

     1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

 

Piemonte................................

L.

70.467.474.000

Lombardia.............................

"

125.757.417.000

Veneto.....................................

"

66.383.999.000

Liguria...................................

"

27.716.051.000

Emilia -Romagna....................

"

66.312.357.000

Toscana ..................................

"

58.355.178.000

Umbria ....................................

"

21.362.257.000

Marche....................................

"

29.577.469.000

Lazio.......................................

"

77.314.262.000

Abruzzo....................................

"

33.621.628.000

Molise.........................................

"

15.571.739.000

Campania................................

"

168.536.908.000

Puglia..................................

"

119.729.620.000

Basilicata...............................

"

30.653.135.000

Calabria..............................

"

88.640.506.000

 

 

 

 

Totale L.

1.000.000.000.000

 

          Art. 16. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

     2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

     a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia".

 

          Art. 17. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

     1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

     2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

     3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

     4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 18. Rifinanziamento della Artigiancassa

     1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526".

 

          Art. 19. Finanziamento del programma PRORA

     1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992.

 

          Art. 20. Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria

     1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.

 

          Art. 21. Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee

     1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

     2. I contributi, già previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonchè al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e le altre esenzioni previste dalla normativa vigente.

     3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione di cui al comma 1, le attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite società partecipate, ivi comprese le attività di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 22. Impiantistica sportiva

     1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

 

          Art. 23. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati

     1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 agosto 1992.

     2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 24. Progetti finalizzati

     1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

     2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 25. Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino

     1. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Tale trattamento non è cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.".

 

          Art. 26. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS

     1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

     3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 27. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

     1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 

          Art. 28. Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

     1. Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 40, 41, commi 2 e 3, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto medesimo è differito al 4 ottobre 1992.

     2. Sino al decorso del termine di cui al comma 1, ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce "rumori" della tabella allegata al decreto medesimo.

 

          Art. 29. Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

     1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo.

 

          Art. 30. Teleporto del lavoro

     1. E' differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'art. 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

          Art. 31. Interventi urgenti in materia di lavoro portuale

     1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

     2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'art. 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

     3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

     4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

 

          Art. 32. Emissioni inquinanti da nichel

     1. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

 

          Art. 33. Norme per l'informazione al consumatore

     1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti di un anno.

 

          Art. 34. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

     1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 35. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

     1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni.

     2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

     3. Entro la data di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 36. Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 

          Art. 37. Costituzione delle aree metropolitane

     1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1992.

 

          Art. 38. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

     1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, intervenute nel triennio.

 

          Art. 39. Gestioni fuori bilancio

     1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991 n. 377 , è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

     2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

     3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

 

          Art. 40. Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie

     1. Il comma 8 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito come segue:

     "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi.".

     2. Al comma 2-bis dell'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le integrazioni da apportare con provvedimenti amministrativi previsti da norme vigenti.".

 

          Art. 41. Norme finali ed entrata in vigore

     1. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 19 e 24 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 marzo 1993, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 16 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 1995, n. 437, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 27 del presente decreto. Per effetto dell'art. 7, L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto.