§ 67.4.188 – D.L. 22 gennaio 1990, n. 6.
Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:22/01/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e [...]
Art. 3.      1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è [...]
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.188 – D.L. 22 gennaio 1990, n. 6. [1]

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

(G.U. 23 gennaio 1990, n. 18).

 

     Art. 1.

     1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonchè agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4.

     2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1° settembre 1989.

     4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1° settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

     5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     6. Al personale di cui al comma 4 è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.

     1 bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati [2].

     2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'art. 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell'art. 110 del codice della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale dei porti [3].

 

          Art. 3.

     1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993 [4].

     1 bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, di maternità nonchè quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni [5].

     2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

     3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

     4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio, non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonchè i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili [6].

     5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5, i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro [7].

     7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonchè quelle di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

     8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale [8].

     8 bis. E' consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato [9].

 

          Art. 3 bis. [10]

     1. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione guadagni negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

 

          Art. 4.

     1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

     a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine [11];

     b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;

     c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

     2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera c).

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

     4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2.

     5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

     6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

     7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

     8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)".

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 bis. [12]

     1. I proventi derivanti agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dalla devoluzione di tutte le tasse e diritti marittimi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni sono destinati ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali e per altri compiti di istituto e, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, al ripianamento di disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui.

 

          Art. 4 ter. [13]

     1. Qualora risultino disponibilità finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 3, sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilità, agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e 1991 riguardanti i mutui già contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilità sono ripartite in proporzione all'entità delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 e successive modificazioni. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     2. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità all'uopo dettate dalla stessa Cassa.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella (Prevista dall'art. 1, comma)

Fondo gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali

 

Unità

Livello

Qualifica

2

9

Vice direttore

4

8

Capo servizio

7

7

Capo ufficio

14

5

Impiegato di concetto

4

4

Archivista/Digitatrice

6

3

Autisti/Commessi/Dattilografi

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 marzo 1990, n. 58.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58 e ora così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nel testo risultante dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278. L’art. 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 è stato abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione 24 marzo 1990, n. 58.