§ 67.4.166 – D.L. 6 aprile 1983, n. 103.
Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/04/1983
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di conseguire una maggiore produttività nei porti, nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una [...]
Art. 2.      1. Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal [...]
Art. 3.      1. Ai lavoratori di cui al precedente art. 2 spetta a cura degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, se dipendenti dagli stessi, ovvero dal Fondo gestione [...]
Art. 4.      1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è assegnato, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, un [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.166 – D.L. 6 aprile 1983, n. 103. [1]

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

(G.U. 11 aprile 1983, n. 98).

 

     Art. 1.

     1. Allo scopo di conseguire una maggiore produttività nei porti, nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi di cui all'art. 110 del codice della navigazione in numero di 4.600 sono collocati in quiescenza, anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo le modalità previste dal presente decreto [2].

     2. Il pensionamento anticipato dei suddetti lavoratori si attua, fino al 31 dicembre 1986, al maturarsi dei requisiti di cui al successivo sesto comma, in conformità ai programmi di cui al comma seguente [3].

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto, i programmi di cancellazione dai ruoli e di pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al precedente primo comma, che siano in possesso dei requisiti indicati al successivo sesto comma.

     4. In tali programmi sono altresì determinati la nuova dotazione organica del personale degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali nonchè il numero massimo dei lavoratori da mantenere iscritti nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali [4].

     5. I programmi, inoltre, indicano i criteri relativi alla ristrutturazione del salario garantito nonchè alla formazione delle squadre in relazione alle particolari situazioni strutturali di ciascun porto e alle esigenze dei servizi richiesti, ai fini di una più funzionale e produttiva organizzazione del lavoro intesa anche a realizzare l'equilibrio finanziario delle gestioni portuali [5].

     6. Al fine della formazione dell'elenco dei soggetti da porre in pensionamento anticipato, possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente terzo comma, i lavoratori, compresi nei predetti programmi, che siano in possesso dei seguenti requisiti o che li matureranno entro il 31 dicembre 1986 [6]:

     a) età superiore a 55 anni per gli uomini o a 50 anni per le donne, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 15 anni;

     b) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 30 anni se iscritti all'INPS e/o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive, o di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti alla Cassa previdenza dipendenti enti locali - CPDEL o alla Cassa previdenza marinara;

     c) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti presso le previdenze locali previste nei regolamenti degli enti portuali.

     6.1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette aziende [7].

 

          Art. 2.

     1. Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, risultino eccedenti rispetto ai programmi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, coloro che debbano fruire del pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva, tra gli interessati che ne hanno fatto domanda [8].

     2. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino, alla scadenza del termine di presentazione stabilito nel sesto comma del precedente art. 1, inferiori ai predetti programmi, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell'art. 1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nei programmi di cui al terzo comma del medesimo art. 1. In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni con anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza [9].

     3. Al lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta, alla data del pensionamento o dal primo giorno del mese successivo alla stessa, secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di cinque anni, comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione del servizio o di quaranta anni di contributi previdenziali [10].

     4. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva sono a carico dello Stato.

     5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti [11].

 

          Art. 3.

     1. Ai lavoratori di cui al precedente art. 2 spetta a cura degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, se dipendenti dagli stessi, ovvero dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di cui alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, se appartenenti a compagnie o gruppi portuali, oltre alle eventuali indennità previste dalla vigente disciplina contrattuale, il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del pensionamento anticipato, maggiorato di un periodo pari a quello mancante per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e comunque non superiore ad anni cinque.

     2. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al precedente art. 2, nonchè la maggiorazione del trattamento di fine rapporto di cui al primo comma, non sono cumulabili con provvidenze previste, allo stesso titolo, dagli ordinamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dalla contrattazione collettiva vigente per i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali [12].

     3. Per i lavoratori cui si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, la quota annuale relativa al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età pensionabile è rapportata alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio.

     4. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici, nonché, per il solo anno 1984, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi [13].

     5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso agli enti di cui al precedente comma, per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata, un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma stessa. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 [14].

     6.1 Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi [15].

     7. Nei porti di cui al primo comma dell'art. 1 è vietata l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali, ovvero l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali di nuovo personale fino alla completa attuazione dei programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e per necessità derivanti da riorganizzazione delle attività portuali che comportino la mobilità definitiva dei lavoratori degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o fra i porti della stessa provincia o di provincie finitime [16].

     8. Dopo tale data l'assunzione e l'iscrizione nei registri di nuovo personale sono consentite solo nei limiti delle dotazioni organiche complessive di personale di ciascun ente portuale e azienda dei mezzi meccanici e del numero massimo dei lavoratori di ciascuna compagnia o gruppo portuale, determinati ai sensi del quarto comma del precedente art. 1. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, può modificare, con proprio decreto, la dotazione organica degli enti, delle aziende e delle compagnie portuali, determinata ai sensi del quarto comma del precedente art. 1, in relazione alle esigenze funzionali del porto ed all'entità del traffico [17].

     9. I lavoratori collocati in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto non possono essere assunti in impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione. I contributi assicurativi di cui al quarto comma dell'art. 2 sono riassorbiti in caso di costituzione di nuova posizione assicurativa.

     10. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici possono avvalersi, per eventuali consulenze, degli organi tecnici, anche consultivi, dello Stato nonchè del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato [18].

     11. [19].

     12. Ai lavoratori che entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, si applicano i benefici del presente decreto [20].

     12.1 Il penultimo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:

     "Il servizio di cassa è affidato agli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione con il fondo gestione" [21].

     13. La lettera b) dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è modificata come segue:

     "b) ad assicurare mensilmente ai lavoratori portuali, per il massimo di 26 giornate, oltre all'indennità di contingenza, determinata contrattualmente, la corresponsione del salario garantito nella misura dell'80 per cento della giornata lavorata base e dell'elemento distinto dalla retribuzione, fissati contrattualmente, per coloro che, presenti nel porto, non vengono avviati al lavoro per mancanza di traffico".

     14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell'art. 112 del codice della navigazione [22].

     15. La lettera b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è sostituita dalla seguente:

     "b) in caso eccezionale e per comprovate esigenze di servizio la nomina del direttore generale può essere effettuata, a giudizio dell'assemblea e con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, mediante chiamata diretta di persona che, oltre ad essere in possesso del diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale, sia fornita di particolare capacità e speciale competenza nella materia inerente alle funzioni connesse al posto da conferire".

     16. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è soppresso [23].

     16.1 Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Genova sono disciplinati con deliberazione dell'assemblea del Consorzio, sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile [24].

     16.2 Al secondo comma dell'art. 15 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Ministro della marina mercantile può nominare, con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso dei suddetti requisiti" [25].

     16.3 Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti [26].

     16.4 Nei porti nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, sesto comma, possono essere collocati in quiescenza anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo programmi concordati fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dai collocamenti in quiescenza di cui al precedente comma restano a carico degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici operanti nei rispettivi porti [27].

 

          Art. 4.

     1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è assegnato, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, un contributo per una sola volta di lire 25.000 milioni.

     2. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi del traffico portuale è costituito un fondo di lire 48.000 milioni per l'erogazione di contributi straordinari agli enti portuali.

     3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta la ripartizione e la assegnazione di contributi straordinari rapportati per ciascun ente alla situazione economica e di bilancio al 31 dicembre 1982.

     4. L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi primo e secondo è subordinata all'approvazione dei programmi di cui all'art. 1 del presente decreto.

     5. La somma complessiva di lire 73.000 milioni prevista dai precedenti commi primo e secondo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1983.

     6. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 88.000 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi nel settore portuale" [28].

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. unico della L. 23 maggio 1983, n. 230.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230, e dall'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 469 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 bis del D.L. 20 dicembre 1984, n. 859.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[6] Alinea così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[11] Comma modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230. e ora così sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 20 dicembre 1984, n. 859.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 469 e ora così modificato dall'art. 4 bis del D.L. 20 dicembre 1984, n. 859.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[19] Comma abrogato dall'art. 12 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[22] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[23] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 13 agosto 1984, n. 469.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.

[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione 23 maggio 1983, n. 230.