§ 77.3.117 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:16/09/1996
Numero:564


Sommario
Art. 1.  Periodi di malattia.
Art. 2.  Periodi per maternità.
Art. 3.  Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 4.  Disoccupazione involontaria.
Art. 5.  Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.
Art. 6.  Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 7.  Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.
Art. 8.  Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico.


§ 77.3.117 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

(G.U. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.).

 

Capo I

Disposizioni in materia di contribuzione figurativa

 

     Art. 1. Periodi di malattia.

     1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi [1] .

     1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale [2].

     2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

     4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.

     5. [3].

     6. [4].

 

          Art. 2. Periodi per maternità. [5]

 

          Art. 3. Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

     2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

     3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza [6].

     4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

     5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

     6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro [7] .

     7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998 [8] .

     7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico [9]

     8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.

     9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.

     10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale.

 

          Art. 4. Disoccupazione involontaria.

     1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria.

 

Capo II

Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione

 

          Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.

     1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

 

          Art. 6. Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.

     1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.

 

          Art. 7. Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

     1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

     3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

 

          Art. 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico. [10]

     1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni [11] .

     2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

     3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[2] Comma inserito dall'art. 45 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[5] Articolo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 e abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[6] Per la proroga del termine vedi art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.