§ 77.2.60 - Legge 18 febbraio 1983, n. 47.
Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:18/02/1983
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
Art. 2.  Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori
Art. 3.  Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti
Art. 4.  Decorrenza della normativa


§ 77.2.60 - Legge 18 febbraio 1983, n. 47.

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

(G.U. 25 febbraio 1983, n. 55)

 

     Art. 1. Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

     L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

     a) 60 contributi mensili;

     b) 260 contributi settimanali;

     c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

     d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

     e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'art. 40, n. 9, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'art. 76 dello stesso R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

     L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

     - 36 contributi mensili;

     - 156 contributi settimanali;

     - 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

     - 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

     - 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'art. 40, n. 9, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'art. 76 dello stesso R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

     Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

     Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     L'art. 2 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

     L'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori

     Il secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

     "L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".

 

          Art. 3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti

     L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse o enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

     Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

     Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

     Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

 

          Art. 4. Decorrenza della normativa

     Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.