§ 98.1.26613 - Legge 24 marzo 1990, n. 58.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1990
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei [...]


§ 98.1.26613 - Legge 24 marzo 1990, n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

(G.U. 24 marzo 1990, n. 70)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6

     All'art. 2:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati";

     al comma 2, sono aggiunte in fine, le parole: ", sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale dei porti".

     All'art. 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonchè quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni";

     al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Detto beneficio, non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonchè i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili";

     al comma 6:

     nel primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1992" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5"; dopo le parole: "gruppi portuali" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova";

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro";

     al comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "che distino non più di 50 chilometri fra loro";

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. E' consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato".

     Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - 1. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione guadagni negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26".

     All'art. 4, al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le parole: ", ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;".

     Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - 1. I proventi derivanti agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dalla devoluzione di tutte le tasse e diritti marittimi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni sono destinati ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali e per altri compiti di istituto e, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, al ripianamento di disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui.

     Art. 4-ter. - 1. Qualora risultino disponibilità finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 3, sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilità, agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e 1991 riguardanti i mutui già contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilità sono ripartite in proporzione all'entità delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma (6) dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 e successive modificazioni. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     2. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità all'uopo dettate dalla stessa Cassa".