§ 98.1.26355 - Legge 15 maggio 1986, n. 192 .
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1986
Numero:192


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre [...]
Art. 2.      1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli aventi diritto debbono acquistare all'estero o presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma [...]
Art. 3.      1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti sub a) e sub b) del comma 2 dell'art. 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere [...]
Art. 4.      1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione dei [...]
Art. 5.      1. I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni [...]
Art. 6.      1. In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di L. 10.000 e di L. 16.000 per [...]
Art. 7.      1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire [...]
Art. 8.      1. I buoni benzina di cui al precedente art. 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente art. 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di [...]
Art. 9.      1. Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonchè per le attività di cui all'ultimo comma dell'art. 8 è istituito presso il [...]
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...]
Art. 11.      1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fino al 31 maggio 1986
Art. 12.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26355 - Legge 15 maggio 1986, n. 192 [1].

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

(G.U. 20 maggio 1986, n. 115)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

     a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;

     b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

     c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;

     d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità.

     2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, gli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purchè muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:

     a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

     b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

     3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

 

          Art. 2.

     1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli aventi diritto debbono acquistare all'estero o presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma con pagamento in valuta estera, uno dei quattro tipi di "blocchetti", di cui ai successivi commi del presente articolo, che contengono speciali buoni benzina a prezzo agevolato nonchè buoni pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare ciascun turista potrà acquistare un solo "blocchetto" di agevolazioni.

     2. Il primo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè cinque buoni di pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, ceduti a titolo gratuito.

     3. Il secondo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore di L. 120.000, ceduto con una riduzione di L. 27.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con sei buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno presso gli uffici appositamente abilitati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, otto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 16.000, ceduti a titolo gratuito.

     4. Il terzo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di L. 240.000, ceduto con una riduzione di L. 54.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 36.000, ceduti a titolo gratuito, di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

     5. Il quarto blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno, per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di L. 360.000 ceduto con una riduzione di L. 81.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con diciotto buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno, presso gli uffici abilitati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 36.000 ceduti a titolo gratuito di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

     6. Tutti i buoni benzina possono essere utilizzati presso i distributori automatici di carburante abilitati, in tutto il territorio nazionale.

     7. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

     8. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

 

          Art. 3.

     1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti sub a) e sub b) del comma 2 dell'art. 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati sei buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 150.000, ovvero dieci buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 250.000.

     2. Tutti i buoni gasolio sopra indicati possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato.

     3. Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di L. 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 39.000, in tagli da L. 3.000 cadauno; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di L. 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 75.000 comprensivi di buoni per L. 39.000 in tagli da L. 3.000 cadauno, nonchè di un ulteriore buono per un valore totale di L. 36.000 che ai fini della sua utilizzazione dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di L. 3.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

     4. Tutti i buoni autostradali sopra indicati possono essere utilizzati su tutta la rete autostradale italiana.

     5. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al comma 1 del presente articolo dà titolo, altresì, al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

     6. Il soccorso stradale è disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

     7. I buoni per l'acquisto di gasolio possono essere venduti presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

     8. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

     9. I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

 

          Art. 4.

     1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 1 e quelle riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e buoni pedaggio autostradale nonchè le loro rispettive caratteristiche.

 

          Art. 5.

     1. I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

     2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

 

          Art. 6.

     1. In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di L. 10.000 e di L. 16.000 per chi acquista uno dei "blocchetti" di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 2.

     2. A ciascun acquirente del "blocchetto" di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 2 sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di L. 36.000, di cui otto buoni pedaggio per un valore complessivo di L. 16.000, assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

     3. I buoni pedaggio di cui al presente articolo, utilizzabili su tutta la rete autostradale italiana, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

 

          Art. 7.

     1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

     2. Detta agevolazione è estesa ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al comma 1.

     3. Tutte le autovetture con targa di registro estero, dietro esibizione della carta carburante turistica contenuta nel blocchetto di buoni benzina e di buoni pedaggio autostradale di cui al successivo art. 8, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalità e le condizioni generali che disciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui al successivo comma.

     4. Per la regolamentazione dei servizi derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

 

          Art. 8.

     1. I buoni benzina di cui al precedente art. 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente art. 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una "carta carburante turistica".

     2. Analogamente sono contenuti in blocchetti, cui è unita una "carta carburante turistica", i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui al precedente art. 3.

     3. Con il decreto di cui al precedente art. 4 saranno emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, nonchè alla concessione dell'auto in sostituzione, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli e al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla legge.

     4. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     5. Per il rimborso dalle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui al successivo art. 9.

     6. Per il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 7, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo art. 9, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

     7. Con la stessa convenzione saranno determinate le modalità di rimborso degli oneri derivanti dalle attività di assistenza ed informazione a favore dei turisti stranieri motorizzati.

 

          Art. 9.

     1. Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonchè per le attività di cui all'ultimo comma dell'art. 8 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo art. 10, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     2. Al fondo saranno imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attività richiamate al comma precedente nonchè quelli derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle società petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al comma 5 dell'art. 8.

     3. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo si continua a provvedere mediante la contabilità speciale di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati". Il fondo speciale di cui al comma 1 dell'art. 9 è alimentato nel 1986 utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fino al 31 maggio 1986.

     2. I turisti stranieri, in possesso di pacchetti turistici acquistati entro il 31 maggio 1986, potranno utilizzare i buoni benzina e i buoni autostradali e fruire del soccorso stradale gratuito fino al 30 giugno 1986.

 

          Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Abrogata dall'art. 46, comma 6, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.