§ 80.2.7 - Legge 13 luglio 1966, n. 559.
Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.2 I.P.Z.S.
Data:13/07/1966
Numero:559


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [6]
Art. 9.  [7]
Art. 10.  [8]
Art. 11.  [9]
Art. 12.  [10]
Art. 13. 
Art. 14.  [14]
Art. 15.  [15]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  [17]
Art. 19.  [18]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.  [23]
Art. 24.  [24]
Art. 25.  [25]
Art. 26.  [26]
Art. 27. 


§ 80.2.7 - Legge 13 luglio 1966, n. 559.

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(G.U. 26 luglio 1966, n. 184)

 

     Art. 1. [1]

     L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

     Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è disciplinato dalla presente legge.

 

          Art. 2. [2]

     1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

     2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

     3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

     4. L'Istituto può, inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

     5. L'Istituto svolge, altresì, i seguenti compiti:

     a) conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

     b) conio di monete estere;

     c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

     d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

     e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

     f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

     g) fabbricazione di contrassegni di Stato;

     h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

     i) promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

     l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

     m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

     n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

     o) perizia delle monete ritenute false;

     p) conio di monete commemorative o celebrative;

     q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

     r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

     6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     7. L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.

     8. Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può esercitare, direttamente o indirettamente, attività affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.

     9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attività può compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalità.

     10. Le attività e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

     10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

     b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni [3].

     10-ter. L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso [4].

 

          Art. 3.

     In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle carte valori.

 

          Art. 4.

     Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle cartevalori e degli stampati rappresentativi di valori.

     Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato [5] .

     Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

 

          Art. 5.

     Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

     Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

     Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

     Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

 

          Art. 6.

     Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

     In relazione alla effettiva entità delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

     Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

     Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 7.

     Le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

     Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

 

          Art. 8. [6]

     Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

 

          Art. 9. [7]

     Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e può essere confermato.

 

          Art. 10. [8]

     Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori di attività nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

     Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.

     Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

     Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12. [10]

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.

     2. Il collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

     3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 13.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

     a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

     b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

     c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

     d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

     e) [11]

     f) [12]

     g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del consiglio di amministrazione. [13]

 

          Art. 14. [14]

     1. Il Consiglio di amministrazione:

     a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;

     b) delibera i bilanci dell'Istituto;

     c) delibera il conferimento dell'incarico a società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

     d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle società partecipate;

     e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;

     f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalità, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;

     g) delibera le modalità di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;

     h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprietà;

     i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia;

     l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'articolo 22;

     m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;

     n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle società nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;

     o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;<

     p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese.

     2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zeccà', il consiglio di amministrazione può avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zeccà' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.

     3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni al presidente.

     4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalità e nei tempi da questo stabiliti.

     5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 è sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalità di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine è interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.

 

          Art. 15. [15]

 

          Art. 16.

     Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del Codice civile in quanto applicabili.

 

          Art. 17.

     (Omissis) [16]

     Il direttore generale:

     a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

     b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

     c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

     d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

     e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

     f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

 

          Art. 18. [17]

 

          Art. 19. [18]

     Fino alla trasformazione in società per azioni è in facoltà dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.

 

          Art. 20.

     Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

     Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

 

          Art. 21.

     La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in società per azioni. [19]

     Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

     Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate: dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

     a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;

     b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in società per azioni. [20]

     L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

     Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

     I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuatario.

     I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo art. 22.

     Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, numero 367.

 

          Art. 22.

     Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

     1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

     2) dall'assegnazione disposta dall'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

     3) dalla somministrazione prevista dall'art. 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

     4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.

     Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purché sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

     5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato [21] .

     5 bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 [22] .

     Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attività istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

     Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

     Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

 

          Art. 23. [23]

     L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

     Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni.

 

          Art. 24. [24]

 

          Art. 25. [25]

 

          Art. 26. [26]

 

          Art. 27.

     I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

     I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 56, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 20 aprile 1978, n. 154.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116

[8] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 20 aprile 1978, n. 154 e così sostituito dall' art. 5 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[11] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[12] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[15] Articolo abrogato dall' art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[16] Comma abrogato dall' art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[17] Articolo abrogato dall' art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[18] Articolo così sostituito dall' art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[21] Numero aggiunto dall'art. 6 della L. 20 aprile 1978, n. 154.

[22] Numero aggiunto dall'art. 154 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[23] Articolo così sostituito dall' art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[24] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[25] Articolo abrogato dall' art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[26] Articolo abrogato dall' art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.