§ 98.1.26728 - Legge 20 gennaio 1992, n. 8.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/01/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26728 - Legge 20 gennaio 1992, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

(G.U. 20 gennaio 1992, n. 15)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazione apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367.

     All'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nell'art. 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "di reato continuato o"".

     All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "senza ritardo il capo di detto ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio".

     All'articolo 7, comma 1, capoverso 3:

     le lettere d) ed e) soppresse;

     alla lettera h) il n. 2) è sostituito dal seguente:

     "2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;";

     alla lettera h) il n. 3) è soppresso.

     All'articolo 14:

     al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per l'anno 1993" sono inserite le seguenti: "e a regime";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".