§ 29.1.92 - Legge 9 gennaio 1991, n. 19.
Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:09/01/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, degli [...]
Art. 2.      1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate [...]
Art. 3.  [8]
Art. 4.      1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale [...]
Art. 5.      1. E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato [...]
Art. 6.  [9]
Art. 7.  [10]
Art. 8.  [11]
Art. 9.  [12]
Art. 10.      1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare [...]
Art. 11.      1. Al fine di raccordare le finalità di cui all'art. 1 con le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della "Iniziativa Pentagonale" con [...]
Art. 12.      1. Per le finalità di cui all'art. 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, [...]
Art. 13.      1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista [...]
Art. 14.      1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale [...]
Art. 15.      1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale
Art. 16.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede


§ 29.1.92 - Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

(G.U. 21 gennaio 1991, n. 17)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonchè per valorizzare l'"Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunità economica europea.

     3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in un'apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonchè per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest. [1]

     2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1. [2]

     3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

     4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

     5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni." [3]

     6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale. [4]

     7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo. [5]

     8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della Regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla Regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano. [6]

     9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la Regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della Regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

     9-bis. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo [7].

     10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla Regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 3. [8]

     [1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonchè quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

     2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'art. 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

     3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

     4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertare gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonchè in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

     6. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5.]

 

          Art. 4.

     1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste n. 13 del 2 maggio 1956, con cui furono recepite le disposizioni dell'art. II dell'ordine n. 104 del 23 maggio 1950 del Governo militare alleato, e della legge 7 febbraio 1956, n. 43, relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in valuta estera effettuati da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero.

 

          Art. 5.

     1. E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

     2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonchè per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.

 

          Art. 6. [9]

     1. Il Governo è tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia.

 

          Art. 7. [10]

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

          Art. 8. [11]

     1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla Regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

 

          Art. 9. [12]

 

          Art. 10.

     1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonchè all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

     2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alle legge 2 marzo 1963, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Le università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'art. 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

     4. All'Università degli studi di Venezia è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Università degli studi di Padova è concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare, a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.

     5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 1, nonchè di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738. Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

     6. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.

 

          Art. 11.

     1. Al fine di raccordare le finalità di cui all'art. 1 con le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della "Iniziativa Pentagonale" con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della predetta "Iniziativa Pentagonale", per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla presidenza stessa, secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208.

     2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge 5 giugno 1984, n. 208.

     3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato altresì alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro dell'"Iniziativa Pentagonale".

 

          Art. 12.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

 

          Art. 13.

     1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.

 

          Art. 14.

     1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena.

     2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

     3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.

 

          Art. 15.

     1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.

 

          Art. 16.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:

     a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia";

     b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale".

     2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[2]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[4]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[5]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[6]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[7] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[9]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.