§ 57.11.128 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102.
Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:06/03/1978
Numero:102


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi [...]
Art. 2.      Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali di cui al primo comma, n. 5), lettera a), del precedente art. 1 ha la durata di quattro anni
Art. 3.      Nell'Università degli studi di cui al presente capo, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di [...]
Art. 4.      Nell'Università degli studi di cui al presente capo le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione del presente decreto, il rettore dell'Università di Udine sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del testo unico approvato [...]
Art. 6.      Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione del presente decreto all'Università degli studi di Udine sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di [...]
Art. 8.      E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del consorzio per la costituzione [...]
Art. 9.      L'Università degli studi di Udine potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della [...]
Art. 10.      Agli oneri derivanti dal presente capo, ivi compreso un contributo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo di cui al precedente art. [...]
Art. 11.      Per tutto quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario
Art. 12.      E' costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica [...]
Art. 13.  [5]
Art. 14.      Il consorzio ha il compito di
Art. 15.      Le entrate del consorzio sono costituite da
Art. 16.  [8]
Art. 17.  [10]
Art. 18.  [11]
Art. 19.      Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso l'Università degli studi di Trieste la Scuola internazionale superiore di studi [...]
Art. 20.      La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e [...]
Art. 21.      Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica, o in matematica, o in materie affini e i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO che [...]
Art. 22.      Gli organi dello Scuola sono
Art. 23.      La direzione della Scuola spetta ad un professore di ruolo nominato dal consiglio direttivo per un triennio. Qualora trattasi di professore universitario di ruolo non [...]
Art. 24.      Al consiglio direttivo spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di [...]
Art. 25.      Il consiglio della scuola, cui sono attribuite le funzioni di consiglio di facoltà, è composto dal direttore, dai professori di ruolo e fuori ruolo assegnati alla [...]
Art. 26.      Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e [...]
Art. 27.      L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dal presente capo, saranno [...]
Art. 28.      Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca la Scuola può avvalersi, mediante particolari accordi, del Centro internazionale di fisica teorica, e delle altre [...]
Art. 29.      Nella prima applicazione del presente decreto alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati sono assegnati i posti di professore di ruolo e del personale non [...]
Art. 30.      Per il funzionamento della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste si provvederà nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di [...]
Art. 31.      Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario
Art. 32.      Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto è istituita presso l'Università degli studi di Trieste la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e [...]
Art. 33.      La scuola superiore ha autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e dalle norme di cui al testo unico delle leggi [...]
Art. 34.      Gli organi di direzione della scuola superiore sono
Art. 35.      Il comitato direttivo è composto
Art. 36.      Il direttore della scuola è un professore di ruolo della scuola stessa, eletto dal consiglio della scuola in conformità di quanto disposto dall'art. 9, comma quarto, del [...]
Art. 37.      Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà, ed è composto dal direttore che lo presiede, dai professori ufficiali della scuola, e da [...]
Art. 38.      Nello statuto dell'Università degli studi di Trieste sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo e l'ordinamento didattico della scuola superiore, nonché [...]
Art. 39.      La scuola superiore rilascia i seguenti titoli: a) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere; b) diploma di laurea per interprete o traduttore
Art. 40.      Nella prima applicazione del presente decreto alla scuola superiore sono assegnati i professori di ruolo di cui alla tabella E. Il contingente del personale non [...]
Art. 41.      Il diploma già conseguito presso la scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commercio [...]
Art. 42.      Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e alle condizioni dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con [...]
Art. 43.      L'Università degli studi di Trieste può istituire, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con le necessarie modifiche [...]
Art. 44.      La determinazione della misura del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Università degli studi di Trieste, tenuto anche conto del particolare impegno [...]
Art. 45.      Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario
Art. 46.      In considerazione delle finalità culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti [...]
Art. 47.  [12]
Art. 48.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 57.11.128 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102.

Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste.

(G.U. 13 aprile 1978, n. 102, S.O.)

 

 

Capo I

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     1) Lingue e letterature straniere:

     a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.

     Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.

     2) Ingegneria:

     a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

     b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.

     3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:

     a) corso di laurea in scienze dell'informazione.

     4) Agraria:

     a) corso di laurea in scienze agrarie;

     b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;

     c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

     5) Lettere e filosofia:

     a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:

     archivistici e librari;

     architettonici, archeologici e dell'ambiente;

     mobili e artistici.

     L'ordinamento didattico del corso di laurea terrà conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia dei Friuli.

     L'Università è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

     La facoltà di lingue e letterature straniere della Università di Trieste funzionante in Udine, passa dall'Università di Trieste alla Università di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Udine.

     I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1.

     In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste.

     L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quanto sarà disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.

 

          Art. 2.

     Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali di cui al primo comma, n. 5), lettera a), del precedente art. 1 ha la durata di quattro anni.

     All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in conservazione dei beni culturali. La tabella II è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in conservazione dei beni culturali.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà stabilito l'ordinamento didattico del corso di laurea relativo alla laurea di cui al precedente comma.

     Gli ordinamenti delle singole amministrazioni, la cui attività istituzionale è rilevante in relazione ai contenuti del corso di laurea di cui ai precedenti commi, saranno adeguati per quanto riguarda la previsione dei titoli di studio specifici per l'ammissione alla carriera direttiva.

 

          Art. 3.

     Nell'Università degli studi di cui al presente capo, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

 

          Art. 4.

     Nell'Università degli studi di cui al presente capo le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate dai comitati ordinatori di cui all'art. 26, comma secondo, lettera C), della legge 8 agosto 1977, n. 546, composti di tre membri.

     I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui all'art. 9, proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1978-1979.

     I membri dei comitati ordinatori per due terzi sono costituiti da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle Università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

     Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

     All'atto della loro costituzione i comitati ordinatori eleggono nel proprio seno il presidente.

     Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati. Nel caso si presenti la necessità di nominare un nuovo presidente, i membri di cui al precedente comma partecipano alla relativa elezione.

     Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo raggiungano il numero di quindici, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al rispettivo comitato ordinatore.

     Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché i professori di ruolo chiamati a seguito di concorso o trasferiti raggiungano il numero di tre. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

     Finche non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione del presente decreto, il rettore dell'Università di Udine sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori o, se costituiti, i consigli di facoltà.

     Per tre anni e in ogni caso non oltre l'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, il rettore può essere esonerato a domanda dall'insegnamento. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

 

          Art. 6.

     Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università di cui al presente decreto.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione del presente decreto all'Università degli studi di Udine sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B.

     I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nell'allegata tabella A.

     In relazione al disposto dell'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, i posti di assistente di cui al precedente comma non sono riassorbibili fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria e comunque fino al 1° novembre 1983.

     I ruoli organici del personale non docente sono incrementati dal numero dei posti previsti nell'allegata tabella B.

     I professori e gli assistenti universitari di ruolo su posti convenzionati, attualmente in servizio presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università, restando assegnati alla stessa facoltà e alla stessa disciplina. In corrispondenza degli inquadramenti sono assegnati alla medesima facoltà altrettanti posti di professori da prelevare da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli assistenti universitari, sono istituiti altrettanti posti di ruolo.

     I professori e gli assistenti universitari di ruolo, ivi compresi i vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo già banditi all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, e i professori incaricati stabilizzati in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono assegnati alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine, di cui al precedente art. 1, primo comma, n. 1), salvo quanto previsto dal successivo comma.

     I professori e gli assistenti universitari di ruolo e su posti convenzionati e i professori incaricati stabilizzati presso la facoltà di lingue e letterature straniere, funzionante in Udine, potranno optare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento per ricoprire il medesimo posto o il medesimo insegnamento della stessa materia o di materie affini presso l'Università di Trieste, anche in soprannumero.

     I contrattisti e gli assegnisti in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, funzionante in Udine, a domanda potranno passare all'Università degli studi di Udine.

     Nella prima applicazione del presente decreto il personale dipendente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine, in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto presso la facoltà di lingue e letterature straniere e presso i corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 1, è inquadrato a domanda nel ruolo del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, mediante utilizzazione dei posti di cui alla allegata tabella B. L'inquadramento avviene nelle qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti alle mansioni per le quali il personale è stato assunto e con riferimento al titolo di studio posseduto.

 

          Art. 8.

     E' mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB, modificato con decreto ministeriale interno n. 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973.

     Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario o da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il presidente del comitato tecnico amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

 

          Art. 9.

     L'Università degli studi di Udine potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature.

     Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

 

          Art. 10.

     Agli oneri derivanti dal presente capo, ivi compreso un contributo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo di cui al precedente art. 3, per una spesa complessiva per il biennio finanziario 1977-78 di lire 11.500 milioni, si provvede in conformità a quanto previsto dall'art. 26, commi terzo e quarto della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Per tutto quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

Capo II

 

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN TRIESTE

 

          Art. 12.

     E' costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. [1]

     La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento nonché le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio. [2]

     Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. [3]

     Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso [4] .

 

          Art. 13. [5]

     Il consorzio è costituito fra la regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia, a seguito di sua adesione, l'amministrazione provinciale di Trieste e il comune di Trieste. Sono membri di diritto l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, il consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università degli studi di Trieste e il Consiglio nazionale delle ricerche.

     Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme che saranno fissate dallo statuto.

 

          Art. 14.

     Il consorzio ha il compito di:

     1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;

     2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;

     3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.

     A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:

     a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;

     b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;

     c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;

     d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;

     e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;

     f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

     g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;

     h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;

     k) contrarre mutui;

     i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;

     l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;

     m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;

     n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;

     o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;

     p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro [6] .

     Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.

     Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma [7] .

 

          Art. 15.

     Le entrate del consorzio sono costituite da:

     1) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

     2) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune di Trieste, nonché contributi degli enti e privati di cui al precedente art. 13, secondo comma. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune sarà fissata dai rispettivi consigli anche in deroga alle norme del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

     3) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

     4) eventuali contributi volontari;

     5) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;

     6) proventi delle gestioni dei servizi.

     Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito.

 

          Art. 16. [8]

     Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovrà essere presentato per l'approvazione al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto del consorzio, nel quale dovranno essere precisati compiti, organi e modalità di funzionamento dell'ente e relativo patrimonio.

     (Omissis) [9].

     Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro.

 

          Art. 17. [10]

     La dotazione numerica e le qualifiche funzionali del personale del consorzio saranno fissate dallo statuto.

     Al consorzio e agli enti operanti nell'area per la ricerca scientifica e tecnologica si applicano le norme dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, relative ai contratti a termine.

 

          Art. 18. [11]

     E' costituito, con il compito di predisporre lo statuto del consorzio, un apposito comitato composto da: i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al primo comma del precedente art. 13; un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione; un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; un esperto designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un esperto scelto fra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; un esperto scelto tra quelli indicati dalle associazioni nazionali degli industriali.

     Il comitato è costituito con decreto del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     Il comitato è sciolto all'atto dell'entrata in vigore dello statuto del consorzio.

 

Capo III

 

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

 

          Art. 19.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso l'Università degli studi di Trieste la Scuola internazionale superiore di studi avanzati, quale istituto scientifico speciale, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente decreto e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 20.

     La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali e internazionali, l'Università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali.

 

          Art. 21.

     Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica, o in matematica, o in materie affini e i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO che soddisfino ai requisiti prescritti dallo statuto di cui al successivo art. 27.

     Gli insegnamenti riguardano principalmente indirizzi nel campo della fisica e della matematica applicata, di speciale interesse scientifico per le Università della regione, per il Centro internazionale di fisica teorica e per gli altri istituti di ricerca scientifica della regione.

     A coloro che seguono gli insegnamenti per la durata prevista dallo statuto della Scuola, e superano le relative prove, viene rilasciato un diploma di perfezionamento. Agli allievi che sosterranno di fronte ad una commissione della Scuola di tre docenti nominati dal consiglio direttivo una discussione su elaborati di ricerca originale verrà rilasciato un attestato di livello post-universitario delle ricerche eseguite.

 

          Art. 22.

     Gli organi dello Scuola sono:

     il direttore;

     il consiglio direttivo;

     il consiglio della Scuola;

     il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 23.

     La direzione della Scuola spetta ad un professore di ruolo nominato dal consiglio direttivo per un triennio. Qualora trattasi di professore universitario di ruolo non appartenente alla Scuola stessa, il direttore della Scuola sarà distaccato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, con le modalità di cui all'art. 12, comma nono, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dal presente decreto.

 

          Art. 24.

     Al consiglio direttivo spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.

     Esso è composto:

     a) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede;

     b) dal direttore della Scuola con funzioni di vice-presidente;

     c) dai presidi delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Trieste;

     d) da un professore rappresentante dell'I.N.F.N. (Istituto nazionale di fisica nucleare), da un professore rappresentante dell'istituto di alta matematica, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dai rispettivi presidenti;

     e) da un rappresentante del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste;

     f) da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, nominati dai rispettivi Ministri;

     g) da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

     h) da un rappresentante dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati della Scuola;

     i) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

     l) da un rappresentante del personale non insegnante della Scuola;

     m) dal direttore amministrativo della Scuola che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso.

     Le rappresentanze di cui alle lettere h), i) ed l) saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

 

          Art. 25.

     Il consiglio della scuola, cui sono attribuite le funzioni di consiglio di facoltà, è composto dal direttore, dai professori di ruolo e fuori ruolo assegnati alla Scuola, dai professori incaricati della Scuola e da due rappresentanti degli allievi eletti annualmente dagli allievi della Scuola.

     La partecipazione delle predette componenti è disciplinata in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di consiglio di facoltà.

     Nella prima fase istitutiva della Scuola e finché ad essa non saranno stati chiamati almeno tre professori di ruolo, le funzioni del consiglio della Scuola sono svolte da un comitato ordinatore composto da tre professori di ruolo designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 26.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

     Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

     Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

     I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo della Scuola.

 

          Art. 27.

     L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dal presente capo, saranno stabiliti con lo statuto.

     Alla predisposizione dello statuto di cui al precedente comma e all'espletamento delle funzioni del comitato direttivo fino all'insediamento dello stesso comitato, provvederà un apposito comitato tecnico, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 28.

     Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca la Scuola può avvalersi, mediante particolari accordi, del Centro internazionale di fisica teorica, e delle altre istituzioni di ricerca scientifica esistenti nella regione.

 

          Art. 29.

     Nella prima applicazione del presente decreto alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati sono assegnati i posti di professore di ruolo e del personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle C e D.

     I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti in conformità delle norme sull'ordinamento universitario.

     All'assegnazione dei posti di personale non docente, previsti nell'allegata tabella D, si provvederà con priorità in sede di distribuzione dei posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, da operare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni possono essere affidati a studiosi anche stranieri.

     Il compenso sarà fissato in relazione al tempo dedicato all'attività suindicata e non potrà superare lo stipendio iniziale del professore ordinario.

 

          Art. 30.

     Per il funzionamento della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste si provvederà nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 31.

     Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

Capo IV

 

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIE BIOMEDICHE.

 

          Art. 32.

     Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto è istituita presso l'Università degli studi di Trieste la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori.

     Essa fornisce la necessaria preparazione tecnica e scientifica a coloro che intendono dedicarsi all'esercizio della professione di traduttore e di interprete.

     L'ammissione come allievi della Scuola superiore per interpreti e traduttori è subordinata all'esito dell'esame di ammissione di cui al successivo art. 38 bandito annualmente dalla scuola stessa. Gli iscritti alla scuola sono studenti universitari a tutti gli effetti. La Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori assorbe la scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste.

 

          Art. 33.

     La scuola superiore ha autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

          Art. 34.

     Gli organi di direzione della scuola superiore sono:

     1) il comitato direttivo;

     2) il direttore;

     3) il consiglio della scuola.

 

          Art. 35.

     Il comitato direttivo è composto:

     1) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede;

     2) dal direttore della scuola superiore, con funzione di vice presidente;

     3) da due rappresentanti designati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste;

     4) da due rappresentanti dei docenti della scuola eletti dal consiglio della scuola;

     5) da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della scuola;

     6) da due rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente assegnati alla scuola;

     7) dal direttore amministrativo della scuola che svolge le funzioni di segretario.

     Le rappresentanze di cui ai punti 4), 5) e 6) saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     Il comitato direttivo dura in carica un biennio.

     Il comitato direttivo sovrintende alla gestione speciale della scuola superiore e predispone il bilancio ed il conto consuntivo annuale della scuola che vanno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e costituiscono rispettivamente parte integrante del bilancio e del conto consuntivo dell'Università stessa.

 

          Art. 36.

     Il direttore della scuola è un professore di ruolo della scuola stessa, eletto dal consiglio della scuola in conformità di quanto disposto dall'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1977, n. 766, e dura in carica un triennio.

     Il direttore della scuola promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli del presente decreto, dallo statuto, e dai regolamenti dell'Università, nonché le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario per i presidi di facoltà.

 

          Art. 37.

     Il consiglio della scuola svolge le funzioni di consiglio di facoltà, ed è composto dal direttore che lo presiede, dai professori ufficiali della scuola, e da rappresentanti degli allievi, nelle proporzioni e secondo le modalità di partecipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di consiglio di facoltà.

 

          Art. 38.

     Nello statuto dell'Università degli studi di Trieste sono dettate le norme per il funzionamento amministrativo e l'ordinamento didattico della scuola superiore, nonché le modalità per l'espletamento dell'esame di ammissione degli allievi in conformità di quanto disposto dal presente decreto.

     A tal fine l'attuale statuto, con le necessarie modifiche, sarà adeguato alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

 

          Art. 39.

     La scuola superiore rilascia i seguenti titoli: a) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere; b) diploma di laurea per interprete o traduttore.

     Al primo anno della scuola possono iscriversi coloro che siano forniti di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari previo superamento dell'esame di ammissione di cui al precedente art. 38.

     Al termine del primo biennio gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.

     Il diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere ammette all'esercizio della professione per traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.

     Al terzo anno potranno iscriversi gli allievi che abbiano conseguito il diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere nonché coloro che abbiano titolo all'iscrizione al terzo anno di una corrispondente facoltà, previo superamento, in quest'ultimo caso, di un esame di concorso, e nel numero dei posti a tal fine stabilito dal consiglio della scuola.

     All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea per interprete o traduttore.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati, saranno dettate le norme relative all'accesso ai pubblici impieghi, di coloro che siano in possesso della laurea per interprete o traduttore, e del diploma di traduttore ed interprete e corrispondente in lingue estere.

 

          Art. 40.

     Nella prima applicazione del presente decreto alla scuola superiore sono assegnati i professori di ruolo di cui alla tabella E. Il contingente del personale non insegnante assegnato all'Università degli studi di Trieste è aumentato delle unità di cui all'allegata tabella F.

     I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

     All'assegnazione dei posti di personale non docente, previsti nell'allegata tabella F, si provvederà con priorità in sede della distribuzione dei posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche da operare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

 

          Art. 41.

     Il diploma già conseguito presso la scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste, è riconosciuto agli stessi effetti del diploma rilasciato dalla Scuola superiore per interprete e traduttori di cui al presente capo.

     I diplomati della scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze, funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste, potranno conseguire la laurea per interprete o traduttore rilasciata dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori a seguito di esami integrativi fissati dal consiglio della scuola.

 

          Art. 42.

     Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi e alle condizioni dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi prestati dai professori incaricati presso i corsi della scuola di lingue moderne per interpreti e traduttori di conferenze funzionante presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

     Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle università statali.

 

          Art. 43.

     L'Università degli studi di Trieste può istituire, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con le necessarie modifiche del proprio statuto, una scuola di specializzazione in tecnologie biomediche presso la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di ingegneria.

 

          Art. 44.

     La determinazione della misura del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Università degli studi di Trieste, tenuto anche conto del particolare impegno derivante alla stessa Università dall'applicazione del presente decreto, viene effettuata prescindendo dai criteri di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per il funzionamento della scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 45.

     Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

Capo V

 

COLLEGIO DEL MONDO UNITO DI DUINO-AURISINA

 

          Art. 46.

     In considerazione delle finalità culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nell'area del Friuli-Venezia Giulia, si consente la realizzazione in Duino-Aurisina in un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari.

     Per la realizzazione in Duino-Aurisina del collegio di cui al precedente comma la regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'art. 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, potrà procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati.

     I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla regione gratuitamente a disposizione dal collegio, mediante convenzione con l'ente gestore.

 

          Art. 47. [12]

 

          Art. 48.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[2]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[3]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 26.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 9 della D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[6]  Lettera aggiunta dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 26.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 26.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[9]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 29 gennaio 1986, n. 26.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto così come modificato e integrato.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 ottobre 1986, n. 738.