§ 23.4.6 - Legge 5 giugno 1984, n. 208.
Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.4 consiglio d'Europa
Data:05/06/1984
Numero:208


Sommario
Art. 1.      Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di [...]
Art. 2.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita di volta in volta, per un periodo massimo [...]
Art. 3.      Per il finanziamento delle spese relative all'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, 1° gennaio-30 giugno 1985, ivi comprese quelle di carattere [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 2.500.000.000 per il 1984 e a L. 1.700.000.000 per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 23.4.6 - Legge 5 giugno 1984, n. 208.

Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE.

(G.U. 7 giugno 1984, n. 156)

 

     Art. 1.

     Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

     Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo art. 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato [1].

     Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee", cui spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.

     Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.

     Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

     Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

     Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto.

 

          Art. 3.

     Per il finanziamento delle spese relative all'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, 1° gennaio-30 giugno 1985, ivi comprese quelle di carattere riservato, nel limite massimo di L. 800 milioni, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di L. 2.500.000.000 per il 1984 e di L. 1.700.000.000 per il 1985.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 2.500.000.000 per il 1984 e a L. 1.700.000.000 per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semestre di presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Gli stanziamenti necessari a far fronte agli oneri derivanti dall'organizzazione dei successivi periodi di presidenza italiana saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 273, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.