§ 30.9.2 - Legge 18 febbraio 1983, n. 50.
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:18/02/1983
Numero:50


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e con la legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvederà ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalità di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1957, n. [...]
Art. 10.      Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per [...]


§ 30.9.2 - Legge 18 febbraio 1983, n. 50.

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(G.U. 26 febbraio 1983, n. 56).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e con la legge 10 maggio 1973, n. 278, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'art. 7 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     L'art. 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo provvederà ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalità di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

 

          Art. 10.

     Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento.

     Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al CONI dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.