§ 87.5.5 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:27/01/1992
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Registro dei revisori contabili
Art. 2.  Iscrizione nel registro
Art. 3.  Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro
Art. 4.  Esame per l'iscrizione nel registro
Art. 5.  Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro
Art. 6.  Iscrizione delle società nel registro
Art. 7.  Obblighi di comunicazione
Art. 8.  Onorabilità
Art. 9.  Cancellazione dal registro
Art. 10.  Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia
Art. 11.  Prima formazione del registro
Art. 12.  Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro
Art. 13.  Corrispettivo dei revisori contabili
Art. 14.  Regolamento di esecuzione
Art. 15.  Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione
Art. 16.  Certificazione del bilancio
Art. 17.  Albo speciale delle società di revisione
Art. 18.  Onorabilità degli amministratori
Art. 19.  Iscrizione nell'albo speciale
Art. 20.  Cancellazione dall'albo speciale
Art. 21.  Composizione del collegio sindacale
Art. 22.  Presidenza del collegio sindacale
Art. 23.  Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco
Art. 24.  Sostituzione dei sindaci
Art. 25.  Collaboratori del sindaco
Art. 26.  Divulgazione di notizie sociali riservate
Art. 27.  Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria
Art. 28.  Abrogazione e coordinamento
Art. 29.  Efficacia di singole disposizioni


§ 87.5.5 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili

(G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.)

 

 

     Art. 1. Registro dei revisori contabili

     1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

     2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

 

          Art. 2. Iscrizione nel registro

     1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3.

 

          Art. 3. Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro

     1. Il Ministero di grazia e giustizia indìce annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

     2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

     a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

     b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

     3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.

 

          Art. 4. Esame per l'iscrizione nel registro

     1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

     a) contabilità generale;

     b) contabilità analitica e di gestione;

     c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

     d) controllo della contabilità e dei bilanci;

     e) diritto civile e commerciale;

     f) diritto fallimentare;

     g) diritto tributario;

     h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

     i) sistemi di informazione e informatica;

     l) economia politica e aziendale e princìpi fondamentali di gestione finanziaria;

     m) matematica e statistica.

     2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.

 

          Art. 5. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

     1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

     2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

     2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie [2] .

 

          Art. 6. Iscrizione delle società nel registro

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

     a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

     b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

     c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

     d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

     e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

     2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

     3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel registro.

 

          Art. 7. Obblighi di comunicazione

     1. La sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nell'art. 6.

     2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

          Art. 8. Onorabilità

     1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

     a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

     1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;

     3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

     4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

     2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.

 

          Art. 9. Cancellazione dal registro

     1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, Sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

     2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

 

          Art. 10. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

     1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.

     2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, Sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

     4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato.

 

          Art. 11. Prima formazione del registro

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

     a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;

     b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

     c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

     d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

     e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.

 

          Art. 12. Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro

     1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purchè presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

     a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

     b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

     2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 13. Corrispettivo dei revisori contabili

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 14. Regolamento di esecuzione

     1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonchè le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

     2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali.

 

          Art. 15. Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione

     1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono sostituiti dai seguenti: "Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea può revocare l'incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.".

     2. Il nono comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "La Commissione dispone d'ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.".

 

          Art. 16. Certificazione del bilancio

     1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:"La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei revisori contabili. L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonchè del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto dall'art. 1, comma terzo.".

 

          Art. 17. Albo speciale delle società di revisione

     1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Albo speciale delle società di revisione). -- 1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

     2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

     a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

     b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

     c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

     d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

     e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale. 4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purchè ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonchè il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo.".

     2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purchè ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) abbiano superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

     b) essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni.

 

          Art. 18. Onorabilità degli amministratori

     1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Onorabilità degli amministratori). -- 1. Non può essere iscritta nell'albo la società il cui amministratore:

     a) si trova in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     b) è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     c) ha riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.".

 

          Art. 19. Iscrizione nell'albo speciale

     1. Il comma terzo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "I provvedimenti della Commissione che negano la iscrizione devono essere motivati e notificati alla società.".

 

          Art. 20. Cancellazione dall'albo speciale

     1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Cancellazione dall'albo speciale). -- 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, se accerta l'insussistenza dei requisiti dell'indipendenza, dell'organizzazione e dell'idoneità tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto, ne dà comunicazione alla società di revisione, assegnandole un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnatole la società di revisione non abbia provveduto, la Commissione ne dispone la cancellazione dall'albo speciale.

     2. La Commissione, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione di bilancio può:

     a) intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarità;

     b) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno.

     3. La Commissione può disporre la cancellazione dall'albo speciale se le irregolarità sono particolarmente gravi o se la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2.

     4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2. Si applicano le disposizioni dei commmi nono e undicesimo dell'art. 2.

     5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

     6. Sono cancellate dall'albo speciale le società che entro il termine di un anno dalla data di prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia non si siano adeguate alle disposizioni del presente decreto.

     7. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 2 sono adottati sentita la società di revisione, motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di essi è data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).".

 

          Art. 21. Composizione del collegio sindacale

     1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 del codice civile sono sostituiti dal seguente:"I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.".

 

          Art. 22. Presidenza del collegio sindacale

     1. L'art. 2398 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2398 (Presidenza del collegio). -- Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.".

 

          Art. 23. Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco

     1. L'art. 2399 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). -- Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.".

 

          Art. 24. Sostituzione dei sindaci

     1. L'art. 2401 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2401 (Sostituzione). -- In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo.".

 

          Art. 25. Collaboratori del sindaco

     1. Dopo l'art. 2403 è inserito il seguente

     :"Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). -nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

     La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.".

 

          Art. 26. Divulgazione di notizie sociali riservate

     1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente

     :"Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate). -- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

     Il delitto è punibile su querela della società".

 

          Art. 27. Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria

     1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'art. 21 del presente decreto fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorché non iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

          Art. 28. Abrogazione e coordinamento

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     2. Dalla data della prima pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed i rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

     3. I richiami contenuti nella legge ai "revisori ufficiali dei conti", e al "ruolo dei revisori ufficiali dei conti", si intendono riferiti rispettivamente ai "revisori contabili" e al "registro dei revisori contabili".

     4. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in particolare per tutto quanto riguarda le attività demandate dalla legge alle società fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro previsto dall'art. 1.

 

          Art. 29. Efficacia di singole disposizioni

     1. Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1.


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 13 maggio 1997, n. 132.