§ 9.7.5 - D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239.
Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.7 vigilanza
Data:17/04/2001
Numero:239


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione e modalità di esercizio della vigilanza supplementare
Art. 3.  Area della vigilanza supplementare
Art. 4.  Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Art. 5.  Disponibilità e qualità delle informazioni
Art. 6.  Vigilanza informativa
Art. 7.  Vigilanza ispettiva
Art. 8.  Operazioni all'interno di un gruppo
Art. 9.  Comunicazioni delle operazioni effettuate all'interno di un gruppo
Art. 10.  Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e da sedi secondarie di imprese di riassicurazione.
Art. 11.  Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 12.  Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipate.
Art. 13.  Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 14.  Metodo basato sul bilancio consolidato
Art. 15.  Metodo della deduzione e dell'aggregazione
Art. 16.  Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo
Art. 17.  Criteri di valutazione delle attività e delle passività
Art. 18.  Criterio di proporzionalità
Art. 19.  Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità
Art. 20.  Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità
Art. 21.  Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità
Art. 22.  Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità
Art. 23.  Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo
Art. 24.  Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro.
Art. 25.  Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie
Art. 26.  Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo
Art. 27.  Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo
Art. 28.  Indisponibilità di informazioni da altri Stati
Art. 29.  Situazione di solvibilità corretta negativa
Art. 30.  Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 31.  Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 32.  Principi generali e metodi di calcolo per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 33.  Trattamento dell'impresa controllante
Art. 34.  Provvedimenti dell'ISVAP
Art. 35.  Collaborazione tra autorità
Art. 36.  Vigilanza ispettiva su imprese con sede legale in altri Stati membri
Art. 37.  Richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membri
Art. 38.  Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margine
Art. 39.  Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta
Art. 40.  Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di effettuare la verifica di solvibilità della controllante
Art. 41.  Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo
Art. 42.  Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni
Art. 43.  Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa
Art. 44.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 45.  Entrata in vigore


§ 9.7.5 - D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239. [1]

Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo

(G.U. 23 giugno 2001, n. 144, S.O.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

     b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

     c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

     d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

     e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

     f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;

     g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

     h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;

     i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE [2];

     l) impresa partecipata: un'impresa in cui è detenuta direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE [3];

     m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonchè nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE [4];

     n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica [5];

     o) margine di solvibilità minimo: ammontare del margine di solvibilità richiesto come calcolato ai sensi dell'articolo 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CE [6];

     p) elementi costitutivi del margine di solvibilità: elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CE [7].

 

          Art. 2. Ambito di applicazione e modalità di esercizio della vigilanza supplementare

     1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano:

     a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

     b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;

     c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista.

     2. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV.

     3. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e V.

     4. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera c), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III.

 

          Art. 3. Area della vigilanza supplementare

     1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare:

     a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

     b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

     c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

     2. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1 aventi sede legale in uno Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3.

     3. L'ISVAP, secondo il proprio prudente apprezzamento, può escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1 quando:

     a) l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare;

     b) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di detta impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

 

          Art. 4. Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

     1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. A tal fine si applicano le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle di cui al titolo V.

     2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non sono soggette alle disposizioni del titolo IV.

     3. Per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

 

Titolo II

DISPONIBILITÀ' E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

 

          Art. 5. Disponibilità e qualità delle informazioni

     1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

     2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenute a fornire all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.

 

          Art. 6. Vigilanza informativa

     1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono, anche periodicamente, all'ISVAP, con le modalità ed i termini da questo stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.

     2. Se le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto stesso può rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 35.

 

          Art. 7. Vigilanza ispettiva

     1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese di cui all'articolo 3, comma 1, con sede legale nel territorio della Repubblica:

     a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

     b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

     c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

     2. Alle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero alle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 36.

     3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.

 

Titolo III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

 

          Art. 8. Operazioni all'interno di un gruppo

     1. Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP:

     a) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1;

     b) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 ed una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione stessa o in un impresa di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro:

     a) i finanziamenti;

     b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

     c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui agli articoli 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

     d) gli investimenti;

     e) le operazioni di riassicurazione;

     f) gli accordi di ripartizione dei costi.

     2-bis. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 [8].

     2-ter. L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito [9].

     3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.

 

          Art. 9. Comunicazioni delle operazioni effettuate all'interno di un gruppo

     1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con proprio provvedimento, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

     2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati, l'ISVAP vieta, con provvedimento motivato da comunicare all'impresa, il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

     3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

     4. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta.

     5. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli assicurati, ordina all'impresa di assicurazione di porre in essere idonee iniziative atte a rimuovere dette conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un ragionevole termine.

 

          Art. 10. Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e da sedi secondarie di imprese di riassicurazione.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si applicano anche alle imprese di assicurazione non indicate dall'articolo 2 aventi sede legale nel territorio della Repubblica, nonché alle imprese di riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione autorizzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA

 

Capo I

Ambito di applicazione e metodi di calcolo

 

          Art. 11. Calcolo della situazione di solvibilità corretta

     1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni del presente titolo.

     2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, non si tiene conto delle imprese controllate al sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile.

     3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce, redatto in conformità a un modello approvato dall'ISVAP con proprio provvedimento.

     4. Con il provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.

     4-bis. Nel determinare criteri e modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'ISVAP tiene conto anche delle partecipazioni detenute in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e società di gestioni patrimoniale con riferimento alle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 [10].

 

          Art. 12. Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipate.

     1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

     2. L'obbligo di cui al comma 1, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;

     b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente decreto;

     c) l'impresa di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità minimo;

     d) l'impresa di cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità minimo, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.

     3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, deve essere comunicata dall'impresa di cui al comma 1 all'ISVAP, unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Istituto.

 

          Art. 13. Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilità corretta

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che redigono il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonché le imprese che, pur non soggette a tale obbligo, redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo stesso, utilizzano il metodo di cui all'articolo 14.

     2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non redigono il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 15.

     3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 16. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

     4. L'ISVAP, qualora ritenga che sia inopportuno o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta applicare il metodo di cui all'articolo 14, può imporre alle imprese di assicurazione di cui al comma 1, indicandone le ragioni, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.

 

          Art. 14. Metodo basato sul bilancio consolidato

     1. Secondo il metodo basato sul bilancio consolidato il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 e di cui ai capi II e III del presente titolo.

     2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:

     a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato e

     b) la somma:

     1) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e

     2) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.

 

          Art. 15. Metodo della deduzione e dell'aggregazione

     1. Secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, e di cui ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante è data dalla differenza tra:

     a) la somma:

     1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

     e

     2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata

     e

     b) la somma:

     1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

     e

     2) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

     e

     3) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

     2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata [11].

 

          Art. 16. Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo

     1. Secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante è data dalla differenza tra:

     a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e

     e

     b) la somma:

     1) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

     e

     2) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

 

          Art. 17. Criteri di valutazione delle attività e delle passività

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di reperimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.

 

Capo II

Criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta

 

          Art. 18. Criterio di proporzionalità

     1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.

     2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 15 e 16, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 14.

     3. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta include un'impresa su cui l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto, in virtù di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, il calcolo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.

     3-bis. Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'ISVAP stabilisce la quota proporzionale di cui dovrà tener conto [12].

     4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

 

          Art. 19. Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

     1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, deve essere eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 14, 15 e 16, non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

     a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;

     b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;

     c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

 

          Art. 20. Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE e gli utili futuri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

     2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.

     3. Tuttavia le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.

     4. Sono escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.

     5. Sono anche escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

 

          Art. 21. Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

     1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 20, non siano effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

     2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 1.

 

          Art. 22. Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità

     1. La somma degli elementi di cui agli articoli 20 e 21, non può superare l'ammontare del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

 

          Art. 23. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

     1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra detta impresa e un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1.

     2. Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.

     3. Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

 

Capo III

Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta

 

          Art. 24. Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro.

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per l'impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità minimo teorico, secondo quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     2. L'ISVAP, valutata la difficoltà di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, può consentire che il margine di solvibilità minimo teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, sia calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro sono valutate in base alle rispettive disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE.

     5. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.

 

          Art. 25. Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie

     1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:

     a) si considera un margine di solvibilità minimo pari a 0;

     b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     2. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.

 

          Art. 26. Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     2. Se in uno Stato terzo le imprese di assicurazione sono soggette ad un regime di autorizzazione all'esercizio attività assicurativa e a un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE, nonché di soddisfare tale requisito mediante elementi, che per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziché applicare le disposizioni sul margine di solvibilità richiamate nel comma 1, può applicare le disposizioni vigenti nello Stato terzo, purché sia fornita evidenza della comparabilità in conformità a quanto previsto dal comma 3.

     3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza della comparabilità di cui al comma 2, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.

 

          Art. 27. Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo

     1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, se in detto Stato l'impresa di riassicurazione è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta può tenere conto del requisito minimo di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo.

     2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.

     3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione dovrà fornire evidenza della comparabilità di cui ai commi precedenti indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.

     4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

 

          Art. 28. Indisponibilità di informazioni da altri Stati

     1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di dette imprese viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

 

Capo IV

Provvedimenti dell'ISVAP

 

          Art. 29. Situazione di solvibilità corretta negativa

     1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP invita l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza e le iniziative che intende adottare per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura. A tal fine l'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     2. Il piano di intervento è soggetto all'approvazione dell'ISVAP, che assegna un termine per l'esecuzione. L'ISVAP può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.

     3. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.

     4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

     5. Nei casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi, può essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ DI UN'IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UN'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE AVENTE SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO, CONTROLLANTE L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

 

          Art. 30. Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

     1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

     2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o pi imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

     3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.

     4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo secondo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 34.

     5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante redatto in conformità ad un modello approvato dall'Istituto stesso con proprio provvedimento.

     6. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalità tecniche per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

 

          Art. 31. Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante

     1. Un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), controllata indirettamente da un'impresa di partecipazione assicurativa, oppure da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), può non effettuare la verifica di cui all'articolo 30 se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.

     2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno come impresa controllante la stessa impresa di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di uno Stato terzo può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto che dia evidenza della verifica della solvibilità della controllante, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.

 

          Art. 32. Principi generali e metodi di calcolo per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante

     1. Per effettuare la verifica di cui all'articolo 30, si applicano i principi generali di cui al titolo IV a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.

     2. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica che è soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14.

     3. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è controllata da un impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14.

     4. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è controllata da un impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui ai commi 2 e 3, ovvero da un'impresa di riassicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata in base al metodo di cui all'articolo 15, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV.

     5. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di cui al comma 4, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo di cui all'articolo 16, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

     6. L'ISVAP, se ritiene che sia inopportuna o fuorviante l'applicazione del metodo di cui all'articolo 14, può, indicandone le ragioni, imporre alle imprese di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.

 

          Art. 33. Trattamento dell'impresa controllante

     1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità l'impresa controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:

     a) ad un margine di solvibilità minimo pari a 0, se è un'impresa di partecipazione assicurativa;

     b) ad un margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 27, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

     c) ad un margine di solvibilità minimo determinato secondo i principi di cui all'articolo 26, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

     2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

     3. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica prevista dall'articolo 30 relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

 

          Art. 34. Provvedimenti dell'ISVAP

     1. Se l'ISVAP, in base alla verifica di cui all'articolo 30, ritiene che la solvibilità di un impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è compromessa o rischia di esserlo richiede all'impresa di assicurazione di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.

     2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma precedente, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 20, può:

     a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 8, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 e le imprese di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; ovvero,

     b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

 

Titolo VI

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ' DI VIGILANZA

 

          Art. 35. Collaborazione tra autorità

     1. Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576.

     2. Le informazioni ricevute dall'ISVAP in virtù delle disposizioni di cui al presente decreto sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576.

 

          Art. 36. Vigilanza ispettiva su imprese con sede legale in altri Stati membri

     1. Se l'ISVAP intende verificare informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero un'impresa di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, comma 1, chiede alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare accertamenti ispettivi ovvero concorda altre modalità di verifica.

 

          Art. 37. Richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membri

     1. Quando autorità competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ove l'autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte [13].

     2. La verifica può riguardare le seguenti imprese:

     a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

     b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

     c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

     3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.

 

          Art. 38. Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margine

     1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 1.

     2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni necessarie a queste ultime per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte delle predette autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di dette imprese.

 

          Art. 39. Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta

     1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

 

          Art. 40. Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di effettuare la verifica di solvibilità della controllante

     1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

 

Titolo VII

SANZIONI

 

          Art. 41. Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo

     1. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni.

     2. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

     3. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.

     4. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

 

          Art. 42. Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni

     1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, è punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

     2. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneità, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.

 

Titolo VIII

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

          Art. 43. Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa

     1. L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è abrogato.

     2. All'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: (Omissis).

     3. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: (Omissis).

     4. Al punto 1 della parte C dell'allegato III al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo le parole: "rami vita." sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 44. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 9, comma 1, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1994, recante individuazione degli atti economicamente rilevanti che devono essere comunicati preventivamente da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 45. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

[8] Comma inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[9] Comma inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[10] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[11] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 3 febbraio 2003, n. 14.

[12] Comma inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

[13] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.