§ 9.5.1a - Legge 2 giugno 1962, n. 511.
Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'art. 19, lettera a) e dell'art. 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:02/06/1962
Numero:511


Sommario
Art. 1.      La lettera e) dell'art. 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, [...]
Art. 2.      Alla lettera a) dell'art. 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente


§ 9.5.1a - Legge 2 giugno 1962, n. 511.

Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'art. 19, lettera a) e dell'art. 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(G.U. 25 giugno 1962, n. 159).

 

 

     Art. 1.

     La lettera e) dell'art. 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

     "e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".

 

          Art. 2.

     Alla lettera a) dell'art. 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia" sono sostituite le parole: "un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

     "Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000 o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".