§ 9.5.5 - L. 10 agosto 1950, n. 792.
Modificazioni alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:10/08/1950
Numero:792


Sommario
Art. 1.      I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l’assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione [...]
Art. 2.      All’obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile [...]
Art. 3.      L’art. 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all’entrata in vigore della presente legge, non coincida con l’anno solare, [...]


§ 9.5.5 - L. 10 agosto 1950, n. 792. [1]

Modificazioni alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.

(G.U. 27 settembre 1950, n. 222).

 

Art. 1.

     I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l’assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell’albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l’attestazione che le riserve stesse siano sufficienti a coprire gli impegni assunti.

     Dovranno altresì essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell’industria e del commercio ai sensi dell’art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell’art. 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

 

     Art. 2.

     All’obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative e integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l’impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall’art. 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

     Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l’industria e il commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

 

     Art. 3.

     L’art. 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti all’entrata in vigore della presente legge, non coincida con l’anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall’articolo precedente.

     L’esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all’intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dell’esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950.

     Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell’art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.