§ 95.1.492 - D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:12/02/2024
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione
Art. 2.  Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio
Art. 3.  Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti
Art. 4.  Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
Art. 5.  Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione
Art. 6.  Finalità
Art. 7.  Ambito di applicazione
Art. 8.  Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato
Art. 9.  Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
Art. 10.  Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti
Art. 11.  Cause di esclusione
Art. 12.  Effetti dell'accettazione della proposta
Art. 13.  Adempimenti
Art. 14.  Rinnovo del concordato
Art. 15.  Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Art. 16.  Reddito d'impresa oggetto di concordato
Art. 17.  Valore della produzione netta oggetto di concordato
Art. 18.  Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 19.  Rilevanza delle basi imponibili concordate
Art. 20.  Determinazione degli acconti
Art. 21.  Cessazione del concordato
Art. 22.  Decadenza del concordato
Art. 23.  Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario
Art. 24.  Cause di esclusione
Art. 25.  Effetti dell'accettazione della proposta
Art. 26.  Adempimenti
Art. 27.  Rinnovo del concordato
Art. 28.  Reddito oggetto di concordato
Art. 29.  Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 30.  Rilevanza delle basi imponibili concordate
Art. 31.  Determinazione degli acconti
Art. 32.  Cessazione del concordato
Art. 33.  Decadenza del concordato
Art. 34.  Attività di accertamento
Art. 35.  Disposizioni di coordinamento
Art. 36.  Commissione degli esperti
Art. 37.  Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
Art. 38.  Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici [...]
Art. 39.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 40.  Disposizioni finanziarie
Art. 41.  Entrata in vigore e decorrenza


§ 95.1.492 - D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

(G.U. 21 febbraio 2024, n. 43)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto l'articolo 17 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2), e h), numero 2);

     Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 111 del 2023;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

     Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 20 dicembre 2023;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Capo I

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Art. 1. Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

     1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

     «1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.»;

     2) nel comma 2, le parole: «e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse;

     3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.»;

     b) all'articolo 5:

     1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»;

     2) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).»;

     c) l'articolo 5-ter è abrogato;

     d) dopo l'articolo 5-ter è inserito il seguente:

     «5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4:

     a) senza condizioni;

     b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

     2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.

     3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

     5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

     6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

     7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

     e) all'articolo 6:

     1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse;

     2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

     2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.

     2-ter. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

     2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «presentazione dell'istanza del contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo»;

     4) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

     f) all'articolo 7, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

     «1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;

     g) all'articolo 8:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

     2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ufficio» sono inserite le seguenti: «, verificato l'avvenuto pagamento,»;

     h) all'articolo 11:

     1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»;

     2) al comma 1, lettera b-ter), le parole: «hanno dato luogo alla determinazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «determinano le»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.»;

     i) all'articolo 12:

     1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

     1-bis. Il contribuente può presentare l'istanza di adesione di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. È fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni.

     1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.»;

     2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.».

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     «Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.»;

     b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

     «Art. 38 bis. (Atti di recupero). - 1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:

     a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

     b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

     c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;

     d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;

     f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

     g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.

     2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

     c) all'articolo 60 il settimo comma è abrogato;

     d) dopo l'articolo 60-bis è inserito il seguente:

     «Art. 60 ter. (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:

     a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

     b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);

     c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;

     d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.

     2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.

     3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:

     a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;

     b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

     4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

     5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

     6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.».

     3. All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo la parola: «contraddittorio,» sono inserite le seguenti: «da attivare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,».

     4. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, a decorrere dalla data di cui all'articolo 41, comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     b) articolo 27, commi 16, 17, 19 e 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in norme vigenti si intendono effettuati agli atti indicati nell'articolo 38-bis, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dal comma 2, lettera b), del presente decreto.

     6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 26, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

     b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

     «Art. 26 bis. (Comunicazioni al domicilio digitale). - 1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

     7. Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

     1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:

     a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

     b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;

     c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

     d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

     e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;

     f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.

     2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonchè di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

     3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

     4. Limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

     a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

     b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

     c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

     5. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     «Per le finalità di cui al primo comma, l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio.»;

     b) all'articolo 32, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: «8-quater) svolgere le opportune attività di analisi del rischio.».

     6. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio.».

     7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

     8. All'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160:

     a) dopo le parole: «comma 682» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

     b) le parole: «è titolare» sono sostituite dalle seguenti: «dispone, con il ricorso altresì a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».

     9. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unità integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unità restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.

     10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 31 bis. (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

     2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

     3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.

     4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

     5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

     6. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

 

     Art. 31 bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

     2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.

     3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

 

     Art. 31 bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. L'Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.

     2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorità competenti delle giurisdizioni terze interessate.

     3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

     4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

 

     Art. 31 bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

     2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

     3. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

     4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

     5. L'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorità estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 31 bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

     2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

     3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

     4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

     a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;

     b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

     c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

     5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

     6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.».

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 17, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.»;

     b) all'articolo 35, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

     «7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.».

     2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente:

     «7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

 

     Art. 5. Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione

     1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.»;

     b) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

     «Art. 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). - 1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.

     2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

     3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

     4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.».

     2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Titolo II

DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 6. Finalità

     1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.

 

     Art. 7. Ambito di applicazione

     1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

     Art. 8. Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

     1. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

     3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

     4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.

 

     Art. 9. Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

     1. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

     2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.

     3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

 

Capo II

Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

     Art. 10. Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti

     1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.

     2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

     Art. 11. Cause di esclusione

     1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

     a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

     b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

     Art. 12. Effetti dell'accettazione della proposta

     1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

     2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

     Art. 13. Adempimenti

     1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

     a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

     b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

     Art. 14. Rinnovo del concordato

     1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

 

     Art. 15. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

     1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:

     a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;

     b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

     2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonchè i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

 

     Art. 16. Reddito d'impresa oggetto di concordato

     1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

     a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonchè minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

     b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

     2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonchè i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

     3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

     4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonchè dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

 

     Art. 17. Valore della produzione netta oggetto di concordato

     1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonchè le minusvalenze e sopravvenienze passive.

     2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

 

     Art. 18. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

     1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

     Art. 19. Rilevanza delle basi imponibili concordate

     1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.

     2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

     3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

     Art. 20. Determinazione degli acconti

     1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

     Art. 21. Cessazione del concordato

     1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

     b) il contribuente cessa l'attività.

 

     Art. 22. Decadenza del concordato

     1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

     a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;

     b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

     c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

     d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;

     e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2.

     2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:

     a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;

     b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;

     c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

     1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

     2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;

     3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

     4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonchè all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

     3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Capo III

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

 

     Art. 23. Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

     1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 24. Cause di esclusione

     1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

     2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11.

 

     Art. 25. Effetti dell'accettazione della proposta

     1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

     2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

     Art. 26. Adempimenti

     1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

     Art. 27. Rinnovo del concordato

     1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

 

     Art. 28. Reddito oggetto di concordato

     1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

 

     Art. 29. Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

     1. L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

     Art. 30. Rilevanza delle basi imponibili concordate

     1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonchè dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

     2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

 

     Art. 31. Determinazione degli acconti

     1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

     Art. 32. Cessazione del concordato

     1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

     b) il contribuente cessa l'attività.

 

     Art. 33. Decadenza del concordato

     1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.

 

Capo IV

Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

 

     Art. 34. Attività di accertamento

     1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

     2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 35. Disposizioni di coordinamento

     1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

     2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

 

     Art. 36. Commissione degli esperti

     1. La commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al capo II, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

 

     Art. 37. Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

     1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

 

     Art. 38. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale

     1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

     a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

     b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

     2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

     a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

     b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

     c) i sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

     3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

 

     Art. 39. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza

 

     Art. 40. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.

     3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 41. Entrata in vigore e decorrenza

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.