Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 09/08/2024 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica |
Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia |
Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche |
Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche |
Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA |
Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri |
Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione |
Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale complementare |
Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per [...] |
Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR |
Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura |
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università |
Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito |
Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali |
Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri |
Art. 16. Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. |
Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali |
Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali |
Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni |
Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica |
Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 95.2.360 - D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
(G.U. 9 agosto 2024, n. 186)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, della giustizia, dell'università e della ricerca, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'istruzione e del merito, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, per la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni fiscali
Art. 1. Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della
c) all'articolo 26, comma 7, del
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del
6. All'articolo 12, comma 1, del
«b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Art. 2. Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del
Art. 4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Art. 5. Modifiche alla disciplina in materia di IVA
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Capo II
Disposizioni in materia di proroghe di termini normativi
Art. 7. Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della
3. All'articolo 1, comma 52, della
4. All'articolo 1, comma 808, della
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Capo III
Misure di carattere economico
Art. 8. Misure in materia di Piano nazionale complementare
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del
3. All'articolo 20 del
4. All'articolo 1 della
Art. 10. Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR
1. All'articolo 26 del
2. All'articolo 8 della
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonchè gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonchè le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonchè alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonchè gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del
b) articolo 6, comma 14, del
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del
Art. 11. Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del
2. All'articolo 15 del
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».
Art. 13. Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 14. Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonchè alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500", di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 15. Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della
Art. 16. Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.
1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
Capo IV
Misure economiche in favore degli enti territoriali
Art. 17. Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali
1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della
2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
Art. 18. Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
1. L'articolo 7, comma 2, del
Art. 19. Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni
1. All'articolo 1 della
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del
527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
Tabella 1
REGIONI |
Percentuali di riparto |
Riparto contributo RSO per l'anno 2024 |
Abruzzo |
3,16 |
9.645.865,79 |
Basilicata |
2,50 |
7.620.665,79 |
Calabria |
4,46 |
13.604.765,79 |
Campania |
10,54 |
32.146.518,41 |
Emilia-Romagna |
8,51 |
25.945.065,79 |
Lazio |
11,70 |
35.695.113,16 |
Liguria |
3,10 |
9.457.407,90 |
Lombardia |
17,48 |
53.321.705,27 |
Marche |
3,48 |
10.621.223,69 |
Molise |
0,96 |
2.919.492,10 |
Piemonte |
8,23 |
25.092.992,10 |
Puglia |
8,15 |
24.865.686,83 |
Toscana |
7,82 |
23.842.813,17 |
Umbria |
1,96 |
5.984.260,52 |
Veneto |
7,95 |
24.236.423,69 |
TOTALE |
100,00 |
305.000.000,00». |
Art. 20. Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonchè di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo si cui all'articolo 4 del
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art. 21. Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato "Le Vele" dell'area di Scampia
1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso, dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo V
Disposizioni finali
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA |
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Provincia di Bergamo: |
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; |
Provincia di Brescia: |
Ponte di Legno; |
Provincia di Lecco: |
Bulciago, Molteno; |
Provincia di Monza e della Brianza: |
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; |
|
|
Provincia di Sondrio: |
Andalo Valtellino, Bema; |
Provincia di Varese: |
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate. |
REGIONE PIEMONTE |
|
Provincia Verbano-Cusio-Ossola: |
Stresa; |
Provincia di Vercelli: |
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. |
|
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE |
|
Provincia di Bolzano: |
Martello; |
Provincia di Trento: |
Peio, Rabbi. |
REGIONE VALLE D’AOSTA |
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Provincia d'Aosta: |
Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve. |
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Allegato 2
(articolo 6, comma 5)
Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia:
Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Vezza d’Oglio
Vione
Provincia di Sondrio:
Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)