§ 55.3.183 - L. 9 ottobre 2023, n. 136.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:09/10/2023
Numero:136


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.183 - L. 9 ottobre 2023, n. 136.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

(G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

 

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali). - 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

     2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

     a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;

     b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale;

     c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

     3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

     5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

     6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

     7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonchè di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";

     b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonchè ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy"».

     8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".

     9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.

     10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     all'alinea, al primo periodo, le parole: «legge 10 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «legge 11 febbraio 2019» e le parole: «a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale» sono sostituite dalle seguenti: «a eccezionali flussi di presenze turistiche» e, al terzo periodo, le parole: «Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze» sono sostituite dalle seguenti: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza»;

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo»;

     al comma 2, la parola: «internazionale» è soppressa, le parole: «22 dicembre 2011, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 2011, n. 214», le parole: «punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m)» e le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2 »;

     al comma 4, le parole: «concorso di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «concorso di cui ai commi 2 e 3», le parole: «di g/km di CO2» sono sostituite dalle seguenti: «g/km di CO2 » e le parole: «dai provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;

     al comma 5, lettera a), le parole: «licenza taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenza per l'esercizio del servizio di taxi»;

     al comma 6, le parole: «La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto» e le parole: «in misura» sono soppresse;

     al comma 7, dopo le parole: «commi 4 e 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dai provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;

     al comma 8, le parole: «dell'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9, comma 2» e le parole: «dei servizi taxi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di taxi»;

     al comma 9:

     all'alinea, dopo le parole: «del 1992» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla lettera a):

     al capoverso 5-bis, le parole: «licenze taxi» sono sostituite dalle seguenti: «licenze per l'esercizio del servizio di taxi»;

     al capoverso 5-ter, dopo le parole: «presenta al comune» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: «degli eventi eccezionali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi», le parole: «parchi divertimento» sono sostituite dalle seguenti: «parchi di divertimento», le parole: «i porti turistici, i campeggi» sono sostituite dalle seguenti: «i porti turistici e i campeggi» e le parole: «destinazioni turistiche dell'isola» sono sostituite dalle seguenti: «destinazioni turistiche delle isole».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 25 del» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» sono inserite le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;

     al comma 4, dopo le parole: «credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e la parola: «richiedono» è sostituita dalle seguenti: «possono richiedere»;

     al comma 7, dopo le parole: «per la microelettronica» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominato "Comitato"» e le parole: «e da uno» sono sostituite dalle seguenti: «e da un rappresentante»;

     al comma 9, le parole: «e semiconduttori» sono sostituite dalle seguenti: «a semiconduttore»;

     al comma 11, le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     alla rubrica, le parole: «di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «d'imposta» e le parole: «nella microelettronica» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore della microelettronica».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy). - 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)"».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «per le nano ed eterostrutture» sono sostituite dalle seguenti: «per le nanostrutture e le eterostrutture»;

     alla lettera a), dopo le parole: «scientifica e tecnologica (FIRST)» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

     al comma 2, le parole: «11 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 11 milioni», le parole: «per gli anni» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «per il 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2028»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

     "4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking"».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e dopo le parole: «e nucleare,» è inserita la seguente: «e»;

     al comma 2, le parole: «decreto-legge 5 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 marzo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003,» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

 

     All'articolo 9:

     al comma 2, le parole: «del relativo progetto» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1».

 

     All'articolo 10:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Sanzioni in materia di riproduzione animale). - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente" e le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";

     b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";

     c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonchè di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

     b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonchè del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici"».

 

     All'articolo 11:

     al comma 2, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono soppresse, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora»;

     al comma 3, le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono soppresse e le parole: «1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.» sono sostituite dalle seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

     3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). - 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

 

     Art. 11-ter (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). - 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

     1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

     a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

     b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

     c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

     1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», le parole: «decreto-legge 12 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 21 ottobre 2021», le parole: «decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024» e le parole: «per il 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

     al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «ovvero» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «commi 10 e 11, del» è inserita la seguente: «citato», al secondo periodo, le parole: «Istituto nazionale di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «trattamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al quinto periodo, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e dopo le parole: «per l'anno 2024» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 4, dopo la parola: «lavoratore» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 5, al primo periodo, le parole: «Alitalia-Sai S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia - Società aerea italiana S.p.a.» e, al secondo periodo, le parole: «, del Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo sociale per occupazione»;

     al comma 6:

     all'alinea, al primo periodo, le parole: «Società area» sono sostituite dalle seguenti: «Società aerea», le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», dopo le parole: «i predetti lavoratori» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, dopo le parole: «è riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ciascuno di questi ultimi» e le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,1 milioni di euro» e, al quinto periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «3,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,1 milioni di euro», le parole: «di 1,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1,8 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera a), le parole: «1,0 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 milione» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sociale per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione».

     Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 12-bis (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";

     b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".

 

     Art. 12-ter (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti".

 

     Art. 12-quater (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico). - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

     b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

     All'articolo 13:

     al comma 3, primo periodo, la parola: «necessaria» è sostituita dalla seguente: «necessari»;

     al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «è adottata» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 5, secondo periodo, le parole: «atti concessione, di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti di concessione, autorizzazione» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma»;

     al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», dopo la parola: «approvazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma» e, al terzo periodo, la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma», dopo le parole: «e costituisce titolo per la localizzazione delle opere» sono inserite le seguenti: «, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata,» e dopo le parole: «relativa indennità» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico). - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo le parole: «e all'articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

     al comma 2, le parole: «decreto-legge 201» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 201» e le parole: «decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,»;

     al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e» e alle parole: «nonchè i limiti» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".

     4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

     "b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,» sono soppresse, le parole: «del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328» sono sostituite dalle seguenti: «del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328», le parole: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «, e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84» sono soppresse;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonchè dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

     1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "una società per azioni" sono inserite le seguenti: "in house";

     b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

     c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:

     a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonchè, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

     b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;

     c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".

     1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al comma 2:

     1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";

     2) la lettera e) è abrogata»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

     "2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma"»;

     alla lettera b), alle parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater,»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «progettazione e affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla progettazione e all'affidamento» e le parole: «per gli scopi» sono sostituite dalle seguenti: «per i predetti scopi» e, al terzo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

     3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonchè la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.

     3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

     3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.

     3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «della localizzazione, della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «della localizzazione e della conformità» e le parole: «al soggetto gestore.".» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto gestore";»;

     alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal terzo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «sulle somme» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle somme»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «, al netto di quanto stabilito al quarto periodo,», le parole: «ferme restando le eventuali modifiche dei contratti» sono sostituite dalle seguenti: «per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonchè per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024,» e le parole: «del decreto legislativo n. 36 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma, parte investimenti, di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo»;

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";

     b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     "1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".

     3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     alla rubrica, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR».

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, sono soppresse».

 

     All'articolo 19:

     al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

     al comma 2:

     alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

     alla lettera d), le parole: «, primo periodo,» sono soppresse;

     alla lettera e), dopo la parola: «erogazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, le parole: «Entro il 31 ottobre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,» e dopo le parole: «umane e strumentali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 4, le parole: «Entro il 15 novembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3,», le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento», le parole: «, è approvata» sono sostituite dalle seguenti: «sono approvati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;

     al comma 5, dopo le parole: «dell'investimento» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 7, dopo le parole: «commi 3, 4 e 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 9, le parole: «S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito,» sono sostituite dalle seguenti: «San Benedetto Po e Bagnolo San Vito», le parole: «del fondo speciale di conto capitale iscritto» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,», dopo le parole: «allo scopo» è inserita la seguente: «parzialmente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

     9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente".

     9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter».

     Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     «Art. 19-bis (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte). - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

     2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     All'articolo 20:

     al comma 1, dopo le parole: «dell'autotrasporto merci» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;

     al comma 2, le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1, le parole: «a far data dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2017» e dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023»;

     al comma 2, dopo le parole: «L'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dell'anticipazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «da emanare e pubblicare sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare nel sito»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «predetta contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale di cui al comma 3» e, al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720";

     b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     "11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".

     5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

     5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»;

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «n. 267 del 2000» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto».

     Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 21-bis (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio). - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonchè dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

     2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

     Art. 21-ter (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici). - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

     2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

     3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

     4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei principi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità"».

 

     All'articolo 22:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza» e, al secondo periodo, le parole: «, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     "12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";

     0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";

     0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";

     0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";

     0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6"»;

     alla lettera a), numero 2), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e dopo le parole: «l'articolo 27 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 20-sexies:

     1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";

     2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     "6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3"»;

     dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

     «b-bis) all'articolo 20-septies:

     1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario";

     2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";

     3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

     b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";

     b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare,"»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

     a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

     b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.

     1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

     1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.

     1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

 

     All'articolo 25:

     al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 121, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».

 

     All'articolo 26:

     al comma 1, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

     al comma 3 le parole: «pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

     al comma 4, le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione»;

     al comma 7, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;

     alla rubrica, le parole: «su incremento margine interesse» sono sostituite dalle seguenti: «sull'incremento del margine di interesse».

     Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».

 

     All'articolo 28:

     al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto,».