§ 27.7.250 - D.L. 31 agosto 2023, n. 118.
Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/08/2023
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 27.7.250 - D.L. 31 agosto 2023, n. 118. [1]

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.

(G.U. 31 agosto 2023, n. 203)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

     1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 9 ottobre 2023, n. 136. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.