§ 97.6.19 - D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52.
Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.6 riproduzione
Data:11/05/2018
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici
Art. 4.  Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione
Art. 5.  Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici
Art. 6.  Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici
Art. 7.  Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale
Art. 8.  Pratica della inseminazione artificiale
Art. 9.  Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi
Art. 10.  Deroghe per l'impiego di riproduttori
Art. 11.  Disposizioni attuative
Art. 12.  Applicazione delle sanzioni
Art. 13.  Disposizioni transitorie
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 15.  Disposizioni finali


§ 97.6.19 - D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52.

Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

(G.U. 25 maggio 2018, n. 120)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;

     Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

     Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

     Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

     Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Libri genealogici, raccolta dati in allevamento

e valutazioni genetiche del bestiame

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

     2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:

     a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;

     b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;

     c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);

     d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, è definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.

     2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.

 

     Art. 3. Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici

     1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.

     2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.

     3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.

     4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.

     5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina.

     6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.

 

     Art. 4. Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

     1. Le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

     2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

     a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

     b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;

     c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonchè di personale di adeguata qualificazione;

     d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;

     e) personalità giuridica senza fini di lucro;

     f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;

     g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.

     3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, può essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4.

     4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese nè emolumenti comunque denominati.

     5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

     6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

     Art. 5. Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

     1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.

 

     Art. 6. Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

     1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;

     b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purchè questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;

     c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d);

     d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

     2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.

     3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.

     4. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attività di natura non commerciale.

 

Capo II

Riproduzione animale

 

     Art. 7. Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale

     1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione è obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.

     2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.

     3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.

     4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.

     5. È ammesso il trapianto embrionale nonchè l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.

     6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.

 

     Art. 8. Pratica della inseminazione artificiale

     1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

     a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

     b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

 

     Art. 9. Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

     1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. È altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.

     2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.

     3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità.

     4. Non è ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

 

     Art. 10. Deroghe per l'impiego di riproduttori

     1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.

 

     Art. 11. Disposizioni attuative

     1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanità animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

 

Capo III

Sanzioni

 

     Art. 12. Applicazione delle sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;

     b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

     c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

     d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.

     3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente nonchè a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente [1].

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

     5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione [2].

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:

     a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonchè di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;

     b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonchè del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici [3].

     7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

     a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;

     b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero.

     8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie

     1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.

     2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.

     3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonchè i Registri suini riproduttori ibridi, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.

     4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

     5. I «Registri anagrafici» già approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie.

     6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.

     8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Disposizioni finali

     1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogata.

     2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 10 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.