§ 97.6.9 - Legge 15 gennaio 1991, n. 30.
Disciplina della riproduzione animale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.6 riproduzione
Data:15/01/1991
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  [9]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis.  [14]
Art. 10.  [15]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis.  [16]


§ 97.6.9 - Legge 15 gennaio 1991, n. 30. [1]

Disciplina della riproduzione animale.

(G.U. 29 gennaio 1991, n. 24)

 

Capo I

LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

 

     Art. 1.

     1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

     2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. [2]

 

          Art. 2.

     1. La presente legge disciplina:

     a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

     b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

     c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

     d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

     e) la riproduzione animale.

 

          Art. 3.

     1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

     2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole. [3]

     3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonchè le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

     4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 2, capo I, della decisione 2009/712/CE [4].

 

          Art. 4.

     1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'art. 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonchè l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'art. 3.

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

     2 bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. [5]

     2 ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. [6]

 

Capo II

RIPRODUZIONE ANIMALE

 

          Art. 5.

     1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche nell'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

     b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.

     2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

     a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonchè limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

     b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico. [7]

     3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

     4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

     5. E' vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

     6. E' ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonchè l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

     (Omissis) [8]

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

 

          Art. 7. [9]

     1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

     2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:

     a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;

     b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

     3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

     4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi.

 

          Art. 8.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

     a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonchè di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

     b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

     c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

     d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonchè di ovuli ed embrioni.

 

Capo III

SANZIONI

 

          Art. 9.

     1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'art. 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

     b) il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

     c) il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

     d) il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'art. 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

     2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo è confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore. [10]

     2 bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172. [11]

     2 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. [12]

     2 quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione. [13]

 

          Art. 9 bis. [14]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

     a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;

     b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

     2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

     a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2–ter;

     b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

 

          Art. 10. [15]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 11.

     1. I disciplinari di cui all'art. 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

 

          Art. 12.

     1. L'art. 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

     a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

     b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme".

 

          Art. 12 bis. [16]

     1. Sono abrogati:

     a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

     c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

     d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

     e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

     2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

     3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato.

 

     Allegato (art. 2; art. 3, comma 4) Libro genealogico. [17]

     Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.

     Registro anagrafico.

     Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

     Registro dei suini ibridi.

     Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

     Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

     Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

     Riproduttore equino.

     Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

     Riproduttore suino ibrido.

     Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

     a) che provenga da un incrocio pianificato:

     1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

     2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

     3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

     b) che sia iscritto in un registro.


[1] Abrogata dall'art. 15 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52.

[2] La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1991, n. 349, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così sostituito dall' art. 1 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.

[5] Comma aggiunto dall' art. 2 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[6] Comma aggiunto dall' art. 2 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[7] Comma così modificato dall' art. 3 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[8] Comma abrogato dall' art. 3 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[9] Articolo così sostituito dall' art. 4 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[10] Comma così modificato dall' art. 5 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[11] Comma aggiunto dall' art. 5 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[12] Comma aggiunto dall' art. 5 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[13] Comma aggiunto dall' art. 5 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[14] Articolo inserito dall' art. 6 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[15] Articolo abrogato dall' art. 7 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[16] Articolo aggiunto dall' art. 8 della L. 3 agosto 1999, n. 280.

[17] Allegato così sostituito dall' art. 9 della L. 3 agosto 1999, n. 280.