§ 98.1.30350 - D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618.
Norme per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127, concernente l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/11/1964
Numero:1618


Sommario
Art. 1.      Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, anche se riguardanti stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e [...]
Art. 2.      Le domande riguardanti le autorizzazioni per la gestione delle stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, debitamente istruite dall'Istituto di incremento [...]
Art. 3.      Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti hanno la validità di tre anni: sono personali e rinnovabili
Art. 4.      I cavalli e gli asini interi non potranno essere adibiti alla fecondazione se i rispettivi possessori non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina [...]
Art. 5.      Nelle stazioni di fecondazione privata i riproduttori possono essere adibiti esclusivamente alla copertura di fattrici appartenenti ai proprietari dei riproduttori stessi
Art. 6.      La domanda per l'approvazione di cavalli stalloni, anche se di puro sangue inglese e da trotto, o asini stalloni deve essere inoltrata all'Istituto di incremento ippico competente per territorio [...]
Art. 7.      Il direttore dell'Istituto di incremento ippico, presidente della Commissione circoscrizionale, ricevute le domande di preventiva approvazione degli stalloni, trasmette, entro il 1° ottobre, al [...]
Art. 8.      L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata per i motivi previsti dall'art. 14 della legge
Art. 9.      Lo stato segnaletico degli stalloni esaminati, gli eventuali motivi di esclusione contemplati dall'art. 14 della legge, nonchè le decisioni motivate dalle Commissioni circa l'approvazione o meno [...]
Art. 10.      Per ogni stallone riconosciuto idoneo devono essere rilasciati dall'Istituto di incremento ippico i seguenti documenti
Art. 11.      I verbali, di cui al primo comma dell'art. 9, gli attestati di approvazione, i bollettari e gli estratti per l'annotazione delle fattrici e dell'esito dell'accoppiamento di cui all'art. 10, [...]
Art. 12.      L'Istituto di incremento ippico provvede entro il mese di aprile alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati che possono esercitare la fecondazione nella [...]
Art. 13.      Le quote di rimborso spese, previste dall'art. 12 della legge, devono essere versate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio. La misura di tali quote deve essere determinata [...]
Art. 14.      Il certificato di accoppiamento da rilasciare ai proprietari delle cavalle o asine coperte deve essere compilato e firmato dal gestore della stazione di fecondazione equina pubblica o da persona [...]
Art. 15.      I possessori di cavalle o asine pregne o seguite da redo devono esibire, a richiesta degli agenti indicati nell'art. 23 della legge, il certificato di accoppiamento
Art. 16.      Il gestore della stazione di fecondazione pubblica, stanti gli obblighi di cui all'art. 16 della legge, è tenuto a


§ 98.1.30350 - D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618. [1]

Norme per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127, concernente l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.

(G.U. 27 febbraio 1965, n. 51)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 127;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per la sanità;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, anche se riguardanti stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, devono essere inviate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio non oltre il 15 agosto dell'anno precedente quello di inizio dell'esercizio della fecondazione.

     La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome, cognome, domicilio del richiedente;

     b) località dove funzionerà la stazione di fecondazione;

     c) numero e razza o produzione tipica dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla riproduzione;

     d) estremi dell'avvenuto versamento della quota di cui al successivo art. 13.

     Alla domanda deve unirsi il certificato comprovante il titolo di studio conseguito dal richiedente, comunque non inferiore alla licenza elementare, il certificato di buona condotta ed una relazione sull'attrezzatura della istituenda stazione.

 

          Art. 2.

     Le domande riguardanti le autorizzazioni per la gestione delle stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, debitamente istruite dall'Istituto di incremento ippico competente per territorio, devono essere trasmesse, entro il 31 agosto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, per l'esame e le determinazioni della Commissione nazionale prevista dall'art. 10 della legge.

 

          Art. 3.

     Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti hanno la validità di tre anni: sono personali e rinnovabili.

     L'autorizzazione è revocata se il gestore della stazione non sia più in possesso di stalloni approvati.

 

          Art. 4.

     I cavalli e gli asini interi non potranno essere adibiti alla fecondazione se i rispettivi possessori non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina pubblica o privata e non siano provvisti, per ciascun soggetto, dei documenti di cui al successivo art. 10, rilasciati dall'istituto di incremento ippico competente per territorio.

 

          Art. 5.

     Nelle stazioni di fecondazione privata i riproduttori possono essere adibiti esclusivamente alla copertura di fattrici appartenenti ai proprietari dei riproduttori stessi.

     Sono considerate, però, stazioni di fecondazione pubbliche quelle gestite in forma associativa o consorziale per la fecondazione delle fattrici dei singoli associati.

 

          Art. 6.

     La domanda per l'approvazione di cavalli stalloni, anche se di puro sangue inglese e da trotto, o asini stalloni deve essere inoltrata all'Istituto di incremento ippico competente per territorio non oltre il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui i riproduttori debbono esercitare la fecondazione.

     Possono inoltrare domanda coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a gestire una stazione di fecondazione equina e gli allevatori che, in base all'art. 7 della legge, intendano qualificare ai fini della vendita gli stalloni di loro produzione.

     La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) nome, cognome, domicilio del possessore degli stalloni;

     b) nome, genealogia, età, razza o produzione tipica, mantello e segni particolari dei singoli stalloni dei quali si richiede l'approvazione;

     c) tariffa di accoppiamento di ciascun stallone;

     d) estremi dell'attestato dell'eventuale precedente approvazione;

     e) estremi dell'avvenuto versamento della quota stabilita per le spese di visita di cui al successivo art. 13.

     Alla domanda devono essere allegati:

     a) copia fotostatica del certificato genealogico o di origine del soggetto, il cui originale deve essere esibito all'atto della visita;

     b) certificato veterinario comprovante l'avvenuta prova diagnostica della malleina ai sensi dell'art. 132 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.

     Se l'approvazione è richiesta dal gestore di una pubblica stazione di fecondazione la domanda dovrà essere corredata anche della bolletta di pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al n. 39 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

 

          Art. 7.

     Il direttore dell'Istituto di incremento ippico, presidente della Commissione circoscrizionale, ricevute le domande di preventiva approvazione degli stalloni, trasmette, entro il 1° ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, quelle riguardanti i cavalli puro sangue inglese e da trotto iscritti ai rispettivi libri genealogici da destinare alla riproduzione nella circoscrizione e stabilisce i giorni ed i luoghi in cui saranno effettuate le visite dei soggetti non di puro sangue inglese e da trotto che si intendono destinare alla riproduzione nelle singole Provincie della circoscrizione.

     L'itinerario delle visite della Commissione in ciascuna Provincia viene comunicato ai proprietari che hanno inoltrato la domanda ed è trasmesso, non oltre il 15 ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I riproduttori da sottoporre a visita possono essere presentati alla Commissione in una qualsiasi delle località indicate dall'itinerario nella Provincia di impiego dei riproduttori stessi.

     Le visite delle Commissioni si iniziano il 15 ottobre e devono essere espletate entro il 15 gennaio.

     A richiesta degli interessati, da inoltrarsi agli Istituti di incremento ippico, possono essere effettuate dalle Commissioni visite straordinarie che si svolgeranno, di regola, entro il mese di febbraio dell'anno in cui lo stallone deve essere adibito alla fecondazione.

 

          Art. 8.

     L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata per i motivi previsti dall'art. 14 della legge.

     L'approvazione è valida per un anno.

 

          Art. 9.

     Lo stato segnaletico degli stalloni esaminati, gli eventuali motivi di esclusione contemplati dall'art. 14 della legge, nonchè le decisioni motivate dalle Commissioni circa l'approvazione o meno dei riproduttori debbono risultare da apposito verbale, firmato dai componenti che hanno partecipato alle operazioni di visita.

     Nei verbali stessi deve essere precisata la zona in cui gli stalloni possono essere impiegati.

     Le copie dei verbali della Commissione nazionale saranno inviate, entro dieci giorni dalla visita, al direttore del competente Istituto di incremento ippico, il quale dovrà provvedere alla compilazione e rilascio ai proprietari dei relativi documenti indicati nel successivo art. 10.

     I verbali delle visite ordinarie e straordinarie degli stalloni esaminati dalla Commissione circoscrizionale e le copie dei verbali redatti per gli stalloni esaminati dalla Commissione nazionale devono essere conservati presso ciascun Istituto di incremento ippico.

 

          Art. 10.

     Per ogni stallone riconosciuto idoneo devono essere rilasciati dall'Istituto di incremento ippico i seguenti documenti:

     a) un attestato di approvazione per la fecondazione;

     b) un bollettario composto di un massimo di 80 certificati di accoppiamento;

     c) un modulo per l'annotazione delle fattrici coperte e dell'esito dell'accoppiamento.

     Nell'attestato di approvazione devono essere riportati i dati segnaletici e la zona di impiego del riproduttore con l'indicazione del Comune in cui ha sede la stazione di fecondazione, nonchè le razze o produzioni tipiche delle fattrici che possono essere coperte dallo stallone approvato.

     I documenti sopra elencati sono valevoli soltanto per l'anno per il quale sono stati rilasciati.

 

          Art. 11.

     I verbali, di cui al primo comma dell'art. 9, gli attestati di approvazione, i bollettari e gli estratti per l'annotazione delle fattrici e dell'esito dell'accoppiamento di cui all'art. 10, devono essere redatti sugli appositi modelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 12.

     L'Istituto di incremento ippico provvede entro il mese di aprile alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati che possono esercitare la fecondazione nella circoscrizione, con l'indicazione del cognome, nome e domicilio del gestore della stazione, del Comune e località della stazione stessa, del nome dello stallone, anno di nascita, razza o produzione tipica, mantello, segni particolari e tariffa di accoppiamento.

 

          Art. 13.

     Le quote di rimborso spese, previste dall'art. 12 della legge, devono essere versate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio. La misura di tali quote deve essere determinata distintamente per la concessione delle autorizzazioni a gestire stazioni di fecondazione equina, per le visite ordinarie, per quelle straordinarie e per quelle degli stalloni di puro sangue inglese e da trotto.

     Le distinte delle indennità di missione dei componenti delle Commissioni - sia circoscrizionale, sia nazionale - debitamente vistate dai rispettivi presidenti, sono liquidate dall'Istituto di incremento ippico nella cui circoscrizione furono istituite stazioni di fecondazione e furono visitati gli stalloni.

     Qualora l'importo delle quote versate dai possessori di cavalli puro sangue inglese e da trotto, esaminati in una circoscrizione, fosse, per limitazione dei soggetti presentati, inferiore all'importo delle spese sostenute nella stessa circoscrizione dalla Commissione nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre il trasferimento di fondi, per tale voce, da un Istituto all'altro.

     I componenti delle Commissioni non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati, ai fini del trattamento economico di missione, ai direttori di divisione.

     I rendiconti, di cui all'art. 12 della legge, dovranno essere inviati dai direttori degli Istituti di incremento ippico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno.

 

          Art. 14.

     Il certificato di accoppiamento da rilasciare ai proprietari delle cavalle o asine coperte deve essere compilato e firmato dal gestore della stazione di fecondazione equina pubblica o da persona da lui incaricata sotto la sua personale responsabilità.

 

          Art. 15.

     I possessori di cavalle o asine pregne o seguite da redo devono esibire, a richiesta degli agenti indicati nell'art. 23 della legge, il certificato di accoppiamento.

     Entro sei mesi dalla nascita deve essere fatta annotazione sul certificato di accoppiamento. L'annotazione deve essere compilata dal veterinario comunale.

 

          Art. 16.

     Il gestore della stazione di fecondazione pubblica, stanti gli obblighi di cui all'art. 16 della legge, è tenuto a:

     a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, al proprietario della cavalla o asina coperta il certificato di avvenuto accoppiamento, da distaccarsi dal bollettario a madre e figlia di cui all'art. 10, lettera b);

     b) non compilare duplicati del certificato di accoppiamento. Solo eccezionalmente, e per comprovati gravi motivi, il direttore dell'Istituto di incremento ippico potrà rilasciare una dichiarazione, nella quale verranno riportate le indicazioni risultanti dai documenti di accoppiamento;

     c) adibire un conveniente locale protetto per l'accoppiamento e mantenere gli stalloni in buone condizioni igieniche di alimentazione;

     d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e di polizia veterinaria e denunciare al sindaco ed al direttore dell'Istituto di incremento ippico, competente per territorio, la comparsa negli stalloni di qualsiasi malattia infettiva e diffusiva;

     e) non ammettere al salto: le fattrici non appartenenti alla razza o produzione tipica indicata nel certificato di approvazione dello stallone, le fattrici affette da malattia contagiosa o che abbiano già ricevuto infruttuosamente sei salti nella stessa stagione di fecondazione, salvo che per esse non venga esibito un certificato del veterinario comunale che le dichiari indenni da malattie della sfera genitale;

     f) comunicare all'Istituto di incremento ippico, a mezzo lettera raccomandata, entro 5 giorni le variazioni di proprietà dello stallone, con l'indicazione delle generalità e domicilio del compratore, gli eventuali trasferimenti ad altra località, le malattie e la morte degli stalloni. In caso di vendita o di morte, o di castrazione del riproduttore, tutti i documenti rilasciati per l'esercizio del medesimo devono essere restituiti, con tutta urgenza, all'Istituto di incremento ippico. Per i soggetti acquistati dei gestori di altre stazioni di fecondazione equina in possesso della regolare autorizzazione, l'Istituto di incremento ippico, registrate le debite variazioni, provvederà a trasmettere i suddetti documenti, su richiesta scritta, al nuovo proprietario;

     g) consentire il libero accesso nei locali della stazione al personale incaricato della sorveglianza di cui all'art. 23 della legge;

     h) tenere costantemente aggiornato un registro di accoppiamento, sul quale dovranno essere indicate le fattrici coperte in ciascun anno da ogni stallone e l'esito di ciascun accoppiamento.

 


[1] Decreto abrogata dall'art. 12 bis della L. 15 gennaio 1991, n. 30.