§ 5.5.16 - D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:13/03/1976
Numero:448


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o [...]
Art. 2.      1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che [...]
Art. 3.      1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.
Art. 4.      1. Ciascuna Parte contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite [...]
Art. 5.      Le Parti contraenti si consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul territorio di più di una [...]
Art. 6.      1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
Art. 7.      1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie alla [...]
Art. 8.      1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando le Parti [...]
Art. 9.      1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;
Art. 10.      1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del [...]
Art. 11.      1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
Art. 12.      1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:


§ 5.5.16 - D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

(G.U. 3 luglio 1976, n. 173).

 

     Articolo unico.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa.

 

Traduzione non ufficiale.

Fanno fede unicamente i testi indicati nella convenzione.

 

CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI

 

     Le parti contraenti,

     riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed il suo ambiente, considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori del regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare di uccelli acquatici;

     convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

     desiderando arrestare ora e per l'avvenire la progressiva invasione da parte dell'uomo e la scomparsa delle zone umide;

     riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa internazionale;

     essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della loro flora e fauna può essere assicurata mediante l'unione di una politica nazionale lungimirante con una azione internazionale coordinata;

     hanno convenuto quanto segue:

 

 

Art. 1.

     1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

     2. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

 

     Art. 2.

     1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene conservato dall'ufficio istituito in virtù dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.

     2. La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.

     3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.

     4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.

     5. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite. Esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8.

     6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso.

 

     Art. 3.

     1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.

     2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.

 

     Art. 4.

     1. Ciascuna Parte contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.

     2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.

     3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.

     4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.

     5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.

 

     Art. 5.

     Le Parti contraenti si consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul territorio di più di una Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e promuovere la loro politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle zone umide, della loro flora e fauna.

 

     Art. 6.

     1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.

     2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti in particolare per quanto segue:

     a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;

     b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;

     c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 dell'art. 3;

     d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti contraenti relativamente alla tutela, alle gestione e al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna;

     e) domandare agli organismi internazionali competenti di preparare relazioni e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti le zone umide.

     3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione raccomandazioni di tali conferenze, relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna.

 

     Art. 7.

     1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico, amministrativo e in altri settori appropriati.

     2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti.

 

     Art. 8.

     1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione o governo.

     2. L'ufficio permanente dovrà in particolare:

     a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione delle conferenze, menzionate nell'art. 6;

     b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclusione o limitazione relative alle zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2;

     c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto al paragrafo 2 dell'art. 3;

     d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel corso della conferenza successiva;

     e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso.

 

     Art. 9.

     1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;

     2. Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della Corte internazionale di giustizia può divenire Parte contraente di tale convenzione mediante:

     a) firma senza riserva di ratifica;

     b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;

     c) adesione.

     3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «Depositario»).

 

     Art. 10.

     1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9.

     2. La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

     Art. 11.

     1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.

     2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte contraente mediante notifica scritta al «Depositario». La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario.

 

     Art. 12.

     1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:

     a) le firme della presente convenzione;

     b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;

     c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;

     d) la data d'entrata in vigore della convenzione;

     e) le notifiche di denuncia della convenzione.

     2. Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta.