§ 45.1.1084 - D.L. 30 giugno 2025, n. 95.
Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:30/06/2025
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
Art. 2.  Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei [...]
Art. 2 bis.  Proroga dell'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
Art. 3.  Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane
Art. 3 bis.  Disposizioni in materia di medie opere
Art. 4.  Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici
Art. 4 bis.  Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna
Art. 5.  Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore
Art. 5 bis.  Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca
Art. 6.  Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli
Art. 6 bis.  Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata
Art. 6 ter.  Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa
Art. 6 quater.  Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 7.  Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici
Art. 8.  Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Art. 9.  Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta
Art. 9 bis.  Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
Art. 10.  Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR, nonchè per il recepimento di normativa europea
Art. 11.  Misure urgenti in materia di antiriciclaggio
Art. 12.  Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici
Art. 13.  Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni di interpretazione autentica
Art. 14.  Disposizioni urgenti in materia di turismo
Art. 14 bis.  Disposizioni urgenti in materia di cultura
Art. 15.  Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
Art. 16.  Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria
Art. 16 bis.  Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile
Art. 16 ter.  Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute
Art. 17.  Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane
Art. 18.  Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up
Art. 18 bis.  Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo
Art. 19.  Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Art. 19 bis.  Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019
Art. 19 ter.  Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana
Art. 20.  Disposizioni finanziarie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 45.1.1084 - D.L. 30 giugno 2025, n. 95. [1]

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)

 

Capo I

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonchè misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura

 

Art. 1. Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili

     1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purchè alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonchè dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

     5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.» [2].

     2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

     2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.» [3].

     3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

     3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:

     «7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavorì del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione» [4].

     3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 [5].

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani

     1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.» [6].

     2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20 [7].

     3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

     a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

     b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonchè dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse [8].

     7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 5, lettera b), la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile [9].

     8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale [10].

     9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, sono individuati termini e modalità per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [11].

     9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [12].

     10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatti salvi le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonchè le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della società Giubileo 2025 Spa, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024 [13].

     10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento già approvati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca [14].

     10-ter. Al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [15].

 

     Art. 2 bis. Proroga dell'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» [16]

     1. L'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, può essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 previo rilascio di un'asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonchè a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

     2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal medesimo comma 1.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

     1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

     a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

     3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 1 [17].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonchè lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma [18].

     5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonchè le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

     8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

     a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

     b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

     1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;

     2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;

     3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:

     3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;

     3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026 [19];

     c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

     9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2025 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 30 settembre 2025 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonchè per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisite [20].

     10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 [21];

     b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [22];

     c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonchè mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca [23].

     12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

     Art. 3 bis. Disposizioni in materia di medie opere [24]

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025»;

     b) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;

     c) al comma 142, le parole: «riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento»;

     d) al comma 143, quarto periodo, le parole: «, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter» sono soppresse;

     e) al comma 144, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione»;

     f) al comma 145, le parole: «Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144»;

     g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo, che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari».

 

     Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20 [25].

     1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «In tale ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi» [26].

     1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza [27].

     2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

     «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del presente decreto» [28].

     3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo» [29].

     4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025 [30].

 

     Art. 4 bis. Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna [31]

     1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate dal comune di Vogogna per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore

     1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

     2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.

     2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, dopo le parole: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

     b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

     c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia» [32].

     2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027» [33].

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, di 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 [34].

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

     a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

     7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027» [35].

 

     Art. 5 bis. Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca [36]

     1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

 

     Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

     1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

     b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

     2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [37].

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 6 bis. Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata [38]

     1. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

 

     Art. 6 ter. Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa [39]

     1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la società CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 6 quater. Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [40]

     1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonchè dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

Capo II

Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici [41]

     1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 [42].

     1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [43].

     1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis [44].

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

     3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

     4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

     4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [45].

     5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

     6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024 [46].

     7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

 

     Art. 8. Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

     1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta

     1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;

     b) l'articolo 39 è abrogato.

     2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:

     «1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36 del citato decreto-legge n. 41 del 1995.» [47];

     b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

     3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 9 bis. Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale [48]

     1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «È considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purchè il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9».

 

     Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR, nonchè per il recepimento di normativa europea [49]

     1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013» [50];

     c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

     d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;

     e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;

     f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;

     g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».

     1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, il comma 10 è abrogato;

     b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo"»;

     c) all'articolo 17, comma 1:

     1) alla lettera b), alinea, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;

     2) alla lettera c):

     2.1) all'alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028»;

     2.2) al numero 1), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10» sono soppresse;

     d) all'articolo 18, comma 11, le parole: «Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2028» [51].

     1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la parola: «determinare» sono inserite le seguenti: «, in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività di cui al comma 1,» e le parole: «, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime» sono soppresse;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo» [52].

     1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000» [53].

     1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108» [54].

 

     Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

     1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorità che lo compongono, il Comitato è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti» [55];

     b) all'articolo 4-bis:

     1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato dà» è inserita la seguente: «tempestiva»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».

     2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

     «p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;

     2) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

     «bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;

     3) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

     «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del presente decreto con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;

     4) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:

     «oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio, adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e in base alla normativa nazionale»;

     5) dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente:

     «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;

     b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 4, alinea, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;

     d) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     5) al comma 6:

     5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;

     5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     e) all'articolo 7:

     1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;

     2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;

     h) nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

     «Art. 16 ter. (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

     3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.

     4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;

     i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;

     l) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

     «Art. 45 bis. (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del presente decreto»;

     m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

     n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis» [56].

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

     1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

 

     Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni di interpretazione autentica [57]

     1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'Economia».

     1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per società si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria [58].

     1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [59].

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo

     1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonchè euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 [60].

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

     5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».

     6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

     6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» [61].

     7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [62].

 

     Art. 14 bis. Disposizioni urgenti in materia di cultura [63]

     1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;

     b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonchè le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.

     2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonchè di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     3-bis. All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, le parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani» sono soppresse;

     b) al comma 1, le parole: «, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia» sono soppresse;

     c) il comma 4 è abrogato [64].

     3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «in favore delle imprese zootecniche» sono inserite le seguenti: «, riconosciute come focolaio dell'infezione,»;

     b) le parole: «dell'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo» [65].

     3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani è autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:

     a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [66].

 

     Art. 16. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria

     1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

     b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito denominata «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;

     c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di organizzazioni internazionali»;

     e) al comma 6:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;

     2) al secondo periodo, le parole: «al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» e dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

     f) il comma 7 è abrogato;

     g) al comma 8;

     1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.» [67].

     2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale [68].

     3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 16 bis. Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile [69]

     1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 16 ter. Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute [70]

     1. Per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso è concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

     Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

     1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

     6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

 

     Art. 18. Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up

     1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati" [71].

     2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 90, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027»;

     b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027» [72].

     3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014» [73].

     4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014» [74].

 

     Art. 18 bis. Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo [75]

     1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo è erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Capo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

 

     Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

     b) dopo il comma 932-bis è inserito il seguente:

     «932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonchè alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» [76].

     1-bis. Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto [77].

     1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, può stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [78].

 

     Art. 19 bis. Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 [79]

     1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la possibilità di» sono inserite le seguenti: «rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di».

 

     Art. 19 ter. Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana [80]

     1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6,172.388 milioni di euro annui.

     3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026.

     4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonchè della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione.

 

Capo IV [81]

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2025, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 [82].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1, 4 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 760.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, euro 13 milioni per l'anno 2029 e euro 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030, si provvede:

     a) quanto a euro 107.280.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

     c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     e) quanto a euro 24.620.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026 ed euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a euro 107.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

     i) quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

     m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [83].

     3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente [84].

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI

 

 

 

 

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

     Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;

     Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;

     Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonchè di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonchè in materia di enti territoriali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonchè misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura

 

     Art. 1. Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili

     1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purchè alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonchè dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

     5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

     2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

     2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

     3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani

     1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.».

     2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

     a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

     b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonchè dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

     7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 6 nonchè la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonchè le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

     1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

     a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

     3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonchè lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.

     5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonchè le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

     8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

     a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

     b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

     1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;

     2) l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto; nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

     3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale, entro il 30 settembre 2026 delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per le successive annualità entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2);

     c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

     9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2026 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2026. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisita.

     10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201;

     b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

     12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

     Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite da quelle: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

     «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

     3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.».

     4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore

     1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

     2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

     a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

 

     Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

     1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025»" sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

     b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

     2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

 

Capo II

Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici

     1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

     3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

     4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

     5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

     6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

 

     Art. 8. Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

     1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta

     1. Al del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;

     b) l'articolo 39 è abrogato.

     2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:

     «1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995.»;

     b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

     3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR

     1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE.»;

     c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

     d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;

     e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;

     f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;

     g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».

 

     Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

     1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.»;

     b) all'articolo 4-bis:

     1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato dà» è inserita la seguente: «tempestiva»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».

     2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

     «p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;

     2) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

     «bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;

     3) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

     «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;

     4) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:

     «oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e in base alla normativa nazionale»;

     5) dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente:

     «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;

     b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 4, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;

     d) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     5) al comma 6:

     5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;

     5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     e) all'articolo 7:

     1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;

     2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;

     h) dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente: «Art. 16 ter. (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

     3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.

     4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;

     i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;

     l) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

     «Art. 45 bis. (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.»;

     m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

     n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

     1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

 

     Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

     1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'economia».

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo

     1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonchè euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

     5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».

     6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

     7. Il termine di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;

     b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonchè le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.

     2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonchè di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

     Art. 16. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria

     1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

     b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;

     c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale»;

     d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di organizzazioni internazionali»;

     e) al comma 6:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

     f) il comma 7 è abrogato;

     g) al comma 8,:

     1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.»;

     2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

     1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

     6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

 

     Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di start-up

     1. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».

     2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera a) e lettera b), dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».

     3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

     4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213:

     le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni», sono sostituite con le seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

 

Capo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

 

     Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

     b) dopo il comma 932-bis è inserito il seguente:

     «932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonchè alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:

     a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

     c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

     i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

     3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI

§ 45.1.1084 - D.L. 30 giugno 2025, n. 95.

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

     Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

     Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;

     Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;

     Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonchè di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonchè in materia di enti territoriali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonchè misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura

 

     Art. 1. Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili

     1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purchè alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonchè dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

     5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

     2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

     2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

     3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonchè in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani

     1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.».

     2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

     a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

     b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonchè dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

     7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 6 nonchè la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonchè le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonchè la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonchè, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

     1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

     a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

     3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonchè lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.

     5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonchè le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

     7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

     8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

     a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

     b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

     1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;

     2) l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto; nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

     3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale, entro il 30 settembre 2026 delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per le successive annualità entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2);

     c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

     9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2026 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2026. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisita.

     10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201;

     b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

     12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

     Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite da quelle: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

     «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

     3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.».

     4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonchè in favore del Terzo settore

     1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

     2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

     a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

 

     Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

     1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025»" sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

     b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

     2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

 

Capo II

Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici

     1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

     3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

     4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

     5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

     6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.

     7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

 

     Art. 8. Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

     1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta

     1. Al del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;

     b) l'articolo 39 è abrogato.

     2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:

     «1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995.»;

     b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

     3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR

     1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE.»;

     c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

     d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;

     e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;

     f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;

     g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».

 

     Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

     1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.»;

     b) all'articolo 4-bis:

     1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato dà» è inserita la seguente: «tempestiva»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».

     2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2:

     1) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

     «p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;

     2) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

     «bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;

     3) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

     «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;

     4) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:

     «oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e in base alla normativa nazionale»;

     5) dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente:

     «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;

     b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 4, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;

     d) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     5) al comma 6:

     5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;

     5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

     e) all'articolo 7:

     1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;

     2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

     g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;

     h) dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente: «Art. 16 ter. (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

     3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.

     4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;

     i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;

     l) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

     «Art. 45 bis. (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.»;

     m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

     n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

     1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

 

     Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

     1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'economia».

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo

     1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonchè euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

     4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonchè le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

     5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».

     6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

     7. Il termine di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;

     b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonchè le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.

     2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonchè di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

     Art. 16. Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria

     1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

     b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;

     c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale»;

     d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè di organizzazioni internazionali»;

     e) al comma 6:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

     f) il comma 7 è abrogato;

     g) al comma 8,:

     1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.»;

     2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

     3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

     1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonchè da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

     5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

     6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

 

     Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di start-up

     1. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».

     2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera a) e lettera b), dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».

     3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

     4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213:

     le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni», sono sostituite con le seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

 

Capo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

 

     Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

     b) dopo il comma 932-bis è inserito il seguente:

     «932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonchè alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. Il Fondo di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:

     a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

     c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

     i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

     3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2025, n. 118.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma inserito dalla L. di conversione.

[27] Comma inserito dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[32] Comma inserito dalla L. di conversione.

[33] Comma inserito dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[41] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma inserito dalla L. di conversione.

[44] Comma inserito dalla L. di conversione.

[45] Comma inserito dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[49] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[50] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[55] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[57] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[61] Comma inserito dalla L. di conversione.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[70] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[71] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[72] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[80] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[81] Partizione inserita dalla L. di conversione.

[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.