§ 57.10.18 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.10 scuole materne e asili nido
Data:13/04/2017
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
Art. 3.  Poli per l'infanzia
Art. 4.  Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni
Art. 5.  Funzioni e compiti dello Stato
Art. 6.  Funzioni e compiti delle Regioni
Art. 7.  Funzioni e compiti degli Enti locali
Art. 8.  Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
Art. 9.  Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia
Art. 10.  Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
Art. 11.  Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale
Art. 12.  Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Norme transitorie e finali


§ 57.10.18 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

     Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

     Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

     Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.

     3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

     a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

     b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

     c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

     d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

     e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

     f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

     g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

     4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 2. Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

     1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

     2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

     3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

     a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

     b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

     c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

     1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

     2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

     3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

     4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

     5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

 

     Art. 3. Poli per l'infanzia

     1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

     2. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.

     3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

     4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.

     7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione [1].

     8. [Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, nè rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016] [2].

     9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 4. Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

     1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

     a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonchè l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

     b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

     c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;

     d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

     e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

     f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

     g) il coordinamento pedagogico territoriale;

     h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

     2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 

     Art. 5. Funzioni e compiti dello Stato

     1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

     a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

     b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

     c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

     d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

     e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

 

     Art. 6. Funzioni e compiti delle Regioni

     1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

     a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;

     b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

     c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

     d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

     e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

     f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

 

     Art. 7. Funzioni e compiti degli Enti locali

     1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

     a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

     b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

     c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

     d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;

     e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

     f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

     g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

     h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

 

     Art. 8. Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

     1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

     2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

     3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

 

     Art. 9. Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

     1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

     3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro nè del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

 

     Art. 10. Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

     1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

     2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

     3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

     5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

 

     Art. 11. Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale

     1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

     Art. 12. Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

     1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

     2. Il Fondo nazionale finanzia:

     a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

     b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

     c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

     3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

     4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonchè dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

     a) la partecipazione delle famiglie;

     b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;

     c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;

     d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;

     e) la funzione di coordinamento pedagogico;

     f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;

     g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

     5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonchè delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

     6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

     7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

     1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

     2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.

     3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 14. Norme transitorie e finali

     1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

     2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

     3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

     3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto [3].

     4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

     5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

     7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 42 bis del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[3] Comma inserito dall'art. 1, comma 281, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.