§ 57.10.6 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.10 scuole materne e asili nido
Data:06/12/1971
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.
Art. 2.      Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
Art. 3.      Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.
Art. 4.      Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere la erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il [...]
Art. 5.      Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di [...]
Art. 6.      La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:
Art. 7.      La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:
Art. 10.      All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:
Art. 11.  [3]


§ 57.10.6 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316).

 

     Art. 1.

     L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

     Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

     Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

     (Omissis) [1].

     Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

 

          Art. 2.

     Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

     Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

 

          Art. 3.

     Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

 

          Art. 4.

     Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere la erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

 

          Art. 5.

     Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorità di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

     Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

          Art. 6.

     La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

     1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;

     2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;

     3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;

     4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

 

          Art. 7.

     La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

 

          Art. 8. [2]

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

     L'istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

 

          Art. 9.

     Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

     a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'I.N.P.S. verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;

     b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

     a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9;

     b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. [3]

     L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è abrogato.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L. 29 novembre 1977, n. 891.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 1977, n. 92, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Pretore di Arezzo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 1977, n. 92, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Pretore di Arezzo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.