§ 89.1.3 - L. 8 maggio 2020, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:08/05/2020
Numero:31


Sommario
Art. 1. 


§ 89.1.3 - L. 8 maggio 2020, n. 31.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonchè in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

(G.U. 12 maggio 2020, n. 121)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonchè in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport»;

     al secondo periodo, le parole: «un Presidente e due Vicepresidenti» sono sostituite dalle seguenti: «un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori»;

     al comma 2, le parole: «e di alta sorveglianza» sono soppresse;

     al comma 4, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026", avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile,»;

     al comma 2, dopo le parole: «non avente scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «e operante in regime di diritto privato» e le parole: «in conformità con gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli impegni»;

     al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

     All'articolo 3:

     al comma 2, la parola: «convezioni» è sostituita dalla seguente: «convenzioni»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

     al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

     dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     «12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" è sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente riduzione delle";

     b) al comma 20:

     1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati";

     2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia"».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica) - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonchè il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese».

     All'articolo 5:

     al comma 6, le parole da: «per il periodo intercorrente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;

     al comma 7, le parole: «degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 5-bis (Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche). - 1. Si intendono per "proprietà olimpiche" il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

     2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3 nonchè ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

     3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.

     4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole "olimpico" e "olimpiade", in qualsiasi desinenza e lingua, nonchè a "Milano Cortina", anche nella forma estesa "Cortina d'Ampezzo", in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti "venti ventisei" e "duemilaventisei".

     5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

     6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonchè in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

 

     Art. 5-ter (Proprietà e simbolo paralimpici). - 1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico "Agitos", alle espressioni "Giochi Paralimpici" e "Paralimpiadi", nonchè agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali».

     All'articolo 6:

     al comma 3, le parole: «con "Sport e Salute S.p.A."» sono sostituite dalle seguenti: «con la società "Sport e salute S.p.A."»;

     al comma 4, le parole: «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro nè compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società "Sport e salute S.p.A."»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis».

     All'articolo 8:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «ridotti per un ammontare massimo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti a un ammontare massimo».

     All'articolo 9:

     al comma 2, le parole: «alla "Sport e salute S.p.A."» sono sostituite dalle seguenti: «alla società "Sport e salute S.p.A."»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

     Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Disciplina del divieto di attività parassitarie».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti» e le parole: «in occasione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'organizzazione»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie»;

     alla lettera a), dopo la parola: «collegamento» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera b), dopo le parole: «la falsa» sono inserite le seguenti: «rappresentazione o»;

     alla lettera d), dopo le parole: «indurre in errore» sono inserite le seguenti: «il pubblico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con i soggetti da questo autorizzati»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di attività parassitarie».

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Ambito temporale di applicazione). - 1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».

     All'articolo 12:

     al comma 2, dopo le parole: «delle sanzioni» è soppressa la virgola e dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto».

     All'articolo 15:

     al comma 2, la parola: «dettare» è sostituita dalla seguente: «adottare»;

     al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

     Nel titolo, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «attività parassitarie».