§ 89.1.32 - D.L. 11 marzo 2020, n. 16.
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:11/03/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Consiglio olimpico congiunto
Art. 2.  Comitato organizzatore
Art. 3.  «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»
Art. 3 bis.  Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica
Art. 4.  Garanzie
Art. 5.  Disposizioni tributarie
Art. 5 bis.  Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche
Art. 5 ter.  Proprietà e simbolo paralimpici
Art. 6.  Comitato per le finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis
Art. 7.  Opere e infrastrutture
Art. 8.  Garanzie
Art. 9.  Adempimenti finanziari e contabili
Art. 10.  Divieto di attività parassitarie
Art. 11.  Ambito temporale di applicazione
Art. 12.  Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 13.  Tutela diretta dei soggetti danneggiati
Art. 14.  Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei
Art. 15.  Disposizioni finali
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 89.1.32 - D.L. 11 marzo 2020, n. 16. [1]

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie [2].

(G.U. 13 marzo 2020, n. 66)

 

Capo I

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»

 

Art. 1. Consiglio olimpico congiunto

     1. È istituito, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il «Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026» composto da sedici membri, dei quali un rappresentante del Comitato olimpico internazionale (CIO), uno del Comitato paralimpico internazionale, uno del Comitato olimpico nazionale italiano, uno del Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori [3].

     2. Il Consiglio olimpico congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio olimpico congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport [4].

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto.

     4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio olimpico congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo [5].

 

     Art. 2. Comitato organizzatore [6]

     1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paraolimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

     2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

     2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi [7].

     3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

     a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

     b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

     c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

     4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

     6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»

     1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

     2. Lo scopo statutario è la progettazione nonchè la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonchè da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare [8].

     2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 [9].

     2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità [10].

     2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia [11].

     2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater [12].

     3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

     4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [13].

     5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

     a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

     1) uno con funzioni di presidente;

     2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

     3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

     b) uno designato dalla regione Lombardia;

     c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano [14].

     5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2 [15].

     5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonchè degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sè operazioni rientranti nella delega [16].

    5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società [17].

     6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile [18].

     7. [I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati] [19].

     8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato organizzatore.

     9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [20].

     10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'art. 9, comma 1.

     11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [21].

     11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [22].

     12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

     12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole «a valere sulle» sono sostitute dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle»;

     b) al comma 20:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati»;

     2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia» [23].

     12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [24].

 

     Art. 3 bis. Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica [25]

     1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonchè il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, sentito il Ministro del turismo, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum [26].

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese.

 

     Art. 4. Garanzie

     1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato olimpico internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato olimpico internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 5. Disposizioni tributarie

     1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

     2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato organizzatore, da un lato, e Comitato olimpico internazionale, enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato paralimpico internazionale, enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

     3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, nè ad imposte sostitutive sui redditi.

     4. Non si applicano, nei confronti del Comitato olimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato paralimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonchè di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

     5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

     6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare [27].

     7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [28].

 

     Art. 5 bis. Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche [29]

     1. Si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

     2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, al Comitato olimpico nazionale italiano, al Comitato organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, nonchè ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato olimpico internazionale.

     3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.

     4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonchè a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».

     5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

     6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonchè in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

 

     Art. 5 ter. Proprietà e simbolo paralimpici [30]

     1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico «Agitos», alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonchè agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali.

 

Capo II

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021 - 2025»

 

     Art. 6. Comitato per le finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis [31]

     1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

     2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

     3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società «Sport e salute S.p.a.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima [32].

     4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [33].

     5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro nè compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società «Sport e salute S.p.a.» [34].

 

     Art. 7. Opere e infrastrutture

     1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

     3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

 

     Art. 8. Garanzie

     1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze [35].

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

 

     Art. 9. Adempimenti finanziari e contabili

     1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

     2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla società «Sport e salute S.p.a.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate [36].

     2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti le finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia [37].

 

Capo III

Disciplina del divieto di attività parassitarie [38]

 

     Art. 10. Divieto di attività parassitarie [39]

     1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale [40].

     2. Costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate ai sensi del comma 1:

     a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

     b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

     c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

     d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati [41].

     3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Ambito temporale di applicazione [42]

     1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo art. 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

 

     Art. 12. Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

     1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

     2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili , avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto [43].

 

     Art. 13. Tutela diretta dei soggetti danneggiati

     1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

 

     Art. 14. Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

     1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 15. Disposizioni finali

     1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

     2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono adottare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [44].

     3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [45].

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1 [46]

     (di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

     Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario

 

Regione

Intervento

Lombardia

SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana

Lombardia

SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio

Lombardia

SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)

Lombardia

SS 639 - Variante di Vercurago

Veneto

SS 51 - Variante di Cortina

Veneto

SS 51 - Variante di Longarone

 

 

 

 

Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

     Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturisce una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;

     Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonchè di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede l'avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

     Considerato che analoghe esigenze straordinarie e urgenti si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.;

     Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessità di svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;

     Considerata la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;

     Considerato che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;

     Considerato che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate all'organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi sono potenzialmente idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;

     Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

     Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;

     Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI {MILANO CORTINA 2026}

 

     Art. 1. Consiglio Olimpico Congiunto

     1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.

     2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

     4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, nè gettoni comunque denominati.

 

     Art. 2. Comitato Organizzatore

     1. La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

     2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

     3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3. «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

     1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

     2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonchè alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

     3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

     4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

     6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

     8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

     9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.

     10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

     11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.

     12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

 

     Art. 4. Garanzie

     1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 5. Disposizioni tributarie

     1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

     2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

     3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest' ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, nè ad imposte sostitutive sui redditi.

     4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonchè di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

     5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

     6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE {FINALI ATP TORINO 2021 - 2025}

 

     Art. 6. Comitato per le Finali ATP

     1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

     2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

     3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

     4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Gli incarichi di componente del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, nè compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di «Sport e Salute S.p.A.».

 

     Art. 7. Opere e infrastrutture

     1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

     3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

 

     Art. 8. Garanzie

     1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

 

     Art. 9. Adempimenti finanziari e contabili

     1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

     2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

 

Capo III

DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

 

     Art. 10. Divieto di pubblicizzazione parassitaria

     1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

     2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

     a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

     b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

     c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

     d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

     3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Ambito temporale di applicazione

     1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

 

     Art. 12. Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

     1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

     2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

 

     Art. 13. Tutela diretta dei soggetti danneggiati

     1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

 

     Art. 14. Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

     1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. Disposizioni finali

     1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

     2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 maggio 2020, n. 31.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Articolo sostituito dall'art. 34 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

[7] Comma inserito dall'art. 38 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[8] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 17 duodecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dall'art. 1, comma 498, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 17 duodecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[10] Comma inserito dall'art. 17 duodecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[11] Comma inserito dall'art. 52 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[12] Comma inserito dall'art. 38 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi da 5 a 5 quater per effetto dell'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[15] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi da 5 a 5 quater per effetto dell'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[16] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi da 5 a 5 quater per effetto dell'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[17] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi da 5 a 5 quater per effetto dell'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[18] Comma già modificato dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.

[20] Comma così modificato dall'art. 17 duodecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[21] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[22] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Comma aggiunto dall'art. 17 duodecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dall'art. 6 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

[27] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[38] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[39] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Allegato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2024, n. 10, convertito dalla L. 27 marzo 2024, n. 42.