§ 93.9.289 - D.L. 5 febbraio 2024, n. 10.
Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:05/02/2024
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Art. 2.  Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31
Art. 3.  Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Art. 3 bis.  Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 93.9.289 - D.L. 5 febbraio 2024, n. 10. [1]

Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

(G.U. 5 febbraio 2024, n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 61, comma 4;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, concernente i poteri commissariali per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

     Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

     Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-bis, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Pinè;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera a), che ha modificato l'articolo 36, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante «Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023;

     Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

     Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonchè di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

     Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;

     Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;

     Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;

     Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della governance della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [2]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette all'ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività [3].

     1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività [4].

     1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività [5].

 

     Art. 2. Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 [6]

     1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A.»;

     1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità»;

     2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     «5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

     a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

     1) uno con funzioni di presidente;

     2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

     3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

     b) uno designato dalla regione Lombardia;

     c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

     5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

     5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonchè degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.

    5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società».

     3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «designati»;

     4) il comma 7 è abrogato;

     b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [7]

     1. L'amministratore delegato pro tempore dell'ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale dell'ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui [8].

     2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore dell'ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [9].

     2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui [10].

     2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [11].

 

     Art. 3 bis. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 [12]

     1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

     2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

     3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonchè lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonchè le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finanziarie

     1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con l'ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate dall'ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [13].

     2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari [14].

     3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. L'ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [15].

     3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A. [16].

     3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica[17].

     3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [18].

     3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione [19].

     3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [20].

     4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [21].

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato A [22]

     (di cui all'articolo 1, comma 1)

 

     Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

 

Regione

Intervento

Lombardia

SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300

Lombardia

SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco

Lombardia

SS 36 - Consolidamento galleria "Monte Piazzo"

Lombardia

SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona

Lombardia

SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

 

     Allegato A-bis [23]

     (articolo 1, comma 1-bis)

 

     Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

 

Regione o provincia autonoma

Intervento

Provincia autonoma di Trento

Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale

Veneto

Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari

Veneto

PRG di Ponte nelle Alpi

Veneto

Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno

Veneto

Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre

Lombardia

Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro

Lombardia

Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone».

 

     Allegato B [24]

     (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b

 

     «Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

     Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario

 

Regione

Intervento

Lombardia

SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana

Lombardia

SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio

Lombardia

SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)

Lombardia

SS 639 - Variante di Vercurago

Veneto

SS 51 - Variante di Cortina

Veneto

SS 51 - Variante di Longarone»

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 marzo 2024, n. 42.

[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Articolo così modificato dalla L. di conversione.

[7] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dalla L. di conversione.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Allegato così modificato dalla L. di conversione.

[23] Allegato inserito dalla L. di conversione.

[24] Allegato così modificato dalla L. di conversione.