§ 89.1.38 - D.L. 30 giugno 2025, n. 96.
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:30/06/2025
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»
Art. 2.  Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
Art. 3.  Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina [...]
Art. 4.  Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026»
Art. 5.  Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
Art. 6.  Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
Art. 7.  Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»
Art. 8.  Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026
Art. 9.  Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel
Art. 10.  Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
Art. 11.  Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Art. 12.  Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 13.  Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
Art. 14.  Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia
Art. 15.  Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 89.1.38 - D.L. 30 giugno 2025, n. 96.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

     Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;

     Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

     Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

     Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonchè di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto, determina la necessità e l'urgenza di dare avvio ad azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria, alla sicurezza e al soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi;

     Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi, e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract;

     Considerata, in particolare, la necessità di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonchè di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti finanziari;

     Ritenuta, la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra richiamato, in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;

     Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza, di apportare modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo», anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025, in considerazione dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso gli organi competenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «MILANO-CORTINA 2026»

 

Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»

     1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

     2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

     3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

     4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

     1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonchè del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.

     2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 3. Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026"

     1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026»

     1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali.»

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»

     1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

     2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonchè delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonchè all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:

     a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

     b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;

     c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

     d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori.

     3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonchè una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

     4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

     6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

     7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

     8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.

 

     Art. 6. Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing

     1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

     3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

     3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»

 

Capo II

Disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027», e altri grandi eventi sportivi internazionali

 

     Art. 7. Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»

     1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.

     2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americàs Cup (Americàs Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americàs Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese.

     3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

     6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'Americàs Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 8. Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026

     1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate in euro 181.506.669.

     2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.

 

     Art. 9. Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel

     1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a..

     2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

     3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

     4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.

     6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

     7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Capo III

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

 

     Art. 10. Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali

     1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.

     3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»

     b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»

 

     Art. 11. Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

     1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13-bis:

     1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

     2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni.»;

     3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

     4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».

     b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110

     1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

     «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra nè parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

 

     Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia

     1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

 

     Art. 15. Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

     1. All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonchè agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».

     2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.