Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.1 discipline sportive |
Data: | 30/06/2025 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» |
Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» |
Art. 3. Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina [...] |
Art. 3 bis. Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» |
Art. 4. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026» e della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A» |
Art. 4 bis. Obblighi di trasparenza per la Fondazione «Milano-Cortina 2026» |
Art. 5. Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» |
Art. 6. Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi |
Art. 7. Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027» |
Art. 7 bis. Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027» |
Art. 7 ter. Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi |
Art. 8. Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 |
Art. 9. Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel |
Art. 9 bis. Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale |
Art. 9 ter. Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi |
Art. 10. Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali |
Art. 11. Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 |
Art. 12. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 |
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia |
Art. 15. Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive |
Art. 16. Disposizioni finanziarie |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 89.1.38 - D.L. 30 giugno 2025, n. 96. [1]
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)
Capo I
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi ai Giochi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [3].
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera «Arena Pala Italia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025 [5].
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione «Milano-Cortina 2026». Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto [6].
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [7].
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonchè ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi [8].
Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo nonchè di soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025 [9].
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Art. 3. Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 13.009.239 per l'anno 2025 [11].
1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Art. 3 bis. Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026» [13]
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 4. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026» e della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A»
1. All'articolo 2 del
a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto»;
2) alla lettera a), la parola: «sette» è sostituita dalle seguenti: «fino a un massimo di nove»;
3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo» [14].
1-bis. Con riferimento alla Società di cui all'articolo 3 del
Art. 4 bis. Obblighi di trasparenza per la Fondazione «Milano-Cortina 2026» [16]
1. A carico della Fondazione «Milano-Cortina 2026» restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.
Art. 5. Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del
2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonchè delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonchè all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del
b) curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento della società Sport e salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, nonchè promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori [18].
2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi [19].
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonchè una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del
Art. 6. Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi [25]
1. All'articolo 2 della
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.
3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale» [26].
Capo II
Disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «americàs cup - Napoli 2027», e altri grandi eventi sportivi internazionali
Art. 7. Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027»
1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027», alla società Sport e salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5 [27].
2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americàs Cup (Americàs Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americàs Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla società Sport e salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [28].
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, con la riduzione dei termini alla metà, ai sensi dell'articolo 19 del
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'Americàs Cup, negli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato
Art. 7 bis. Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027» [34]
1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027», nonchè con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della
3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 ter. Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi [35]
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al
«Art. 30 bis. (Navigazione di prototipi a uso sportivo). - 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza.».
Art. 8. Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026
1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della
2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 9. Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, da un rappresentante nominato dal Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante della società Sport e salute S.p.a. [38].
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
3. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due dalla società Sport e salute S.p.A. e due dalla Federazione italiana tennis e padel, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente [39].
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro [40].
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.A. predispongono ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7 [41].
Art. 9 bis. Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale [42]
1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», della «Americàs Cup-Napoli 2027», dei Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
Art. 9 ter. Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi [43]
1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonchè le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la «Sezione contributi»:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonchè le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 percento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonchè gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n.197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n.207.
15. All'articolo 22, comma 4, del
Capo III
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 10. Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
1. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.»;
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e planoaltimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;
b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni» sono soppresse;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»;
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione» [44].
Art. 11. Disposizioni urgenti di modifica al
1. Al
0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»;
a) all'articolo 13-bis:
01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno 30 giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «con congruo anticipo rispetto all'inizio»;
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto»;
b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26 bis. (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari» [45].
Art. 12. Modifiche alla
1. All'articolo 1, terzo comma, della
«Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra nè parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al
1-bis. All'articolo 11, primo comma, della
a) al secondo periodo, dopo la parola: «impressa» sono inserite le seguenti: «per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325» [48].
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del
3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia
1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
Art. 15. Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
1. All'articolo 583-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonchè agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.» [52].
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonchè di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto, determina la necessità e l'urgenza di dare avvio ad azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria, alla sicurezza e al soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi;
Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi, e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract;
Considerata, in particolare, la necessità di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonchè di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti finanziari;
Ritenuta, la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza, di apportare modifiche all'articolo 13-bis del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «MILANO-CORTINA 2026»
Art. 1. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonchè del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Art. 3. Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026"
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Art. 4. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026»
1. All'articolo 2 del
Art. 5. Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonchè delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonchè all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del
b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonchè una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.
Art. 6. Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
1. All'articolo 2 della
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»
Capo II
Disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027», e altri grandi eventi sportivi internazionali
Art. 7. Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»
1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup - Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.
2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americàs Cup (Americàs Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americàs Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese.
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'Americàs Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
Art. 8. Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026
1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della
2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del
Art. 9. Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a..
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Capo III
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 10. Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
1. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»
Art. 11. Disposizioni urgenti di modifica al
1. Al
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».
Art. 12. Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 3, della
«Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra nè parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del
3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia
1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
Art. 15. Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
1. All'articolo 583-quater del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonchè agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.