§ 67.4.441 - D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:14/06/2011
Numero:104


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali
Art. 4.  Autorizzazione
Art. 5.  Affidamento
Art. 6.  Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco
Art. 7.  Accordi di autorizzazione e di affidamento
Art. 8.  Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento
Art. 9.  Verifiche
Art. 10.  Informazioni
Art. 11.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento
Art. 12.  Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 15.  Clausola di invarianza


§ 67.4.441 - D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104.

Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

(G.U. 11 luglio 2011, n. 159)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;

     Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione);

     Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

     Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE;

     Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

     Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e gli organismi da questa preposti all'ispezione, al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera italiana, ai fini della conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, perseguendo inoltre l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.

     2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa:

     a) autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati statutari per proprio conto, nonchè ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli;

     b) affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

     b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

     c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;

     d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonchè della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:

     1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;

     2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;

     3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983 [1];

     e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

     f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

     g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonchè ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;

     h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

     i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

     l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;

     m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;

     n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

     o) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

 

     Art. 3. Adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali

     1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, dà adeguata esecuzione alle norme riguardanti le ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati statutari, nonchè dei certificati di esenzione a norma delle suddette convenzioni internazionali.

     2. L'Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'IMO, relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO.

 

     Art. 4. Autorizzazione

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.

 

     Art. 5. Affidamento

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.

     3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

     4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

 

     Art. 6. Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco

     1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione può, in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.

 

     Art. 7. Accordi di autorizzazione e di affidamento

     1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene:

     a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'Amministrazione;

     b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;

     c) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9;

     d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi;

     e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall'articolo 10.

     2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

     3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti.

 

     Art. 8. Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento

     1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve:

     a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonchè le istruzioni e i modelli di rapporto;

     b) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

     2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:

     a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;

     b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.

 

     Art. 9. Verifiche

     1. L'Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione dell'Amministrazione stessa.

     2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione può effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10.

     3. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1 periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state effettuate.

     4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto è informato in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di adeguamento.

     5. L'Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

     6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

 

     Art. 10. Informazioni

     1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:

     a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

     b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;

     c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

     d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

     e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;

     f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea;

     g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

     h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

     i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo;

     l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.

     2. L'Amministrazione può richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.

 

     Art. 11. Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

     2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

     3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perchè ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

     5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.

 

     Art. 12. Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonchè quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime.

 

     Art. 13. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

     b) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 1° dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento già rilasciati.

     2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle già da essi certificate alla suddetta data.

     3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).

 

     Art. 15. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 12 novembre 2015, n. 190.