§ 67.4.95 – L. 5 giugno 1962, n. 616.
Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/06/1962
Numero:616


Sommario
Art. 1.  Applicazione della legge.
Art. 2.  Organi competenti.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Documenti relativi alla sicurezza della navigazione.
Art. 5.  Certificato di navigabilità.
Art. 6.  Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.
Art. 7.  Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità.
Art. 8.  Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneità.
Art. 9.  Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneità.
Art. 10.  Trasferimento della nave per lavori.
Art. 11.  Dichiarazione di "Tipo approvato".
Art. 12.  Equivalenze.
Art. 13.  Esenzioni.
Art. 14.  Obbligatorietà.
Art. 15.  Casi di forza maggiore.
Art 16.  Accertamenti e certificati.
Art. 17.  Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero.
Art. 18.  Navi straniere.
Art. 19.  Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.
Art. 20.  Istituzione del Comitato.
Art. 21.  Composizione del Comitato.
Art. 22.  Nomina dei membri e segreteria del Comitato.
Art. 23.  Indennità spettanti ai membri del Comitato.
Art. 24.  Spese di funzionamento del Comitato.
Art. 25.  Istituzione e composizione delle Commissioni.
Art. 26.  Ispezioni agli apparecchi radioelettrici.
Art. 27.  Accertamenti già eseguiti dagli Istituti di classificazione.
Art. 28.  Attribuzioni della Commissione di visita.
Art. 29.  Caricazione oltre la marca di bordo libero.
Art. 30.  Marche di bordo libero abusive.
Art. 31.  Omissione di esercitazione.
Art. 32.  Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi.
Art. 33.  Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione.
Art. 34.  Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato.
Art. 35.  Emanazione dei regolamenti di esecuzione.
Art. 36.  Entrata in vigore.
Art. 37.  Abrogazione di norme contrarie o incompatibili.


§ 67.4.95 – L. 5 giugno 1962, n. 616.

Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

(G.U. 5 luglio 1962, n. 168).

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Applicazione della legge.

     Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.

     Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera può esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformità degli accordi medesimi.

     La documentazione di cui al comma precedente è considerata sufficiente, salvo che l'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorità marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.

 

          Art. 2. Organi competenti.

     All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorità consolari.

 

          Art. 3. Definizioni.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:

     a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;

     b) per nave passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

     c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;

     d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;

     e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di età inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorità marittima o consolare nonché le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;

     f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, numero 340.

 

          Art. 4. Documenti relativi alla sicurezza della navigazione.

     I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

     a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi internazionali;

     b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;

     c) certificato di sicurezza radioelettrica: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali [1];

     d) [certificato di sicurezza radiotelefonica: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali] [2];

     e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o più norme della presente legge;

     f) certificato di idoneità: per le navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.

     Nel certificato di idoneità sono annotate anche le indicazioni relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorità marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;

     g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II della presente legge.

 

          Art. 5. Certificato di navigabilità.

     Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge.

     Il certificato di navigabilità è valido per quattro anni e può alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso è rilasciato dall'autorità marittima in base agli accertamenti esperiti dall'ente tecnico.

     Nel caso previsto dall'art. 148 del Codice della navigazione il certificato di navigabilità è rilasciato dall'autorità consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 6. Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità.

     I certificati di sicurezza e d'idoneità sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.

     Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneità provvedono le autorità locali su richiesta del console, in conformità degli accordi medesimi.

     Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare, allorché deve accertare l'idoneità alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneità in regolare corso di validità, procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorità consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, La validità del verbale non potrà comunque superare i tre mesi.

     La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 4 non può essere superiore ad un anno [3].

     La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni [4].

 

          Art. 7. Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità.

     I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 8. Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneità.

     La validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese.

     Se la validità di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneità scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.

     La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non può ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.

     Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneità si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare può prorogare la validità dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave resterà impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorità consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6.

     I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorità consolare deve interessare l'autorità locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.

 

          Art. 9. Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneità.

     Quando per gravi avarie subìte dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneità, questi perdono la loro validità e devono essere ritirati dall'autorità marittima o consolare.

     Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.

 

          Art. 10. Trasferimento della nave per lavori.

     La capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, può autorizzare il trasferimento, dalla località del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto può altresì autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla località in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione, di trasformazione o di demolizione.

     Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dall'autorità consolare.

 

          Art. 11. Dichiarazione di "Tipo approvato".

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato" all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico. Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere contrassegnati, sotto la responsabilità del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato".

     Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione "tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'art. 34, è tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato".

     I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.

     Il Ministero della marina mercantile può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di "tipo approvato" dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.

     (Omissis) [7].

     L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, è data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 12. Equivalenze.

     Quando è prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure è stabilita una particolare sistemazione, può essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.

     Il riconoscimento di equivalenza è dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti, dispositivi e apparecchi radioelettrici.

 

          Art. 13. Esenzioni.

     Il Ministero della marina mercantile può esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.

     Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.

 

Capo II

BORDO LIBERO

 

          Art. 14. Obbligatorietà.

     L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle stagioni ed alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare, è obbligatoria:

     a) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;

     b) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;

     c) per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.

 

          Art. 15. Casi di forza maggiore.

     La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta all'osservanza delle presenti norme, non dovrà sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.

 

          Art 16. Accertamenti e certificati.

     Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano oggetto di regolamento speciale.

     Il certificato di bordo libero non può avere una durata superiore a cinque anni.

     Il certificato perde la sua validità anche prima del termine in esso determinato quando vengono apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti installazioni e dispositivi:

     a) protezione delle aperture;

     b) parapetti;

     c) aperture per scarico d'acqua nei parapetti continui;

     d) mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi.

     Parimenti, la validità del certificato cessa qualora non siano state effettuate, nei termini prescritti, le visite periodiche, previste dai regolamenti speciali.

     Ai sensi dell'art. 179 del Codice della navigazione, non possono essere rilasciate le spedizioni alle navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validità, ovvero che siano cariche oltre la linea di massimo carico.

 

          Art. 17. Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero.

     Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate.

     La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero.

     Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche.

     Indipendentemente dai controlli periodici l'autorità marittima può disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.

 

          Art. 18. Navi straniere.

     Per le navi straniere, alle quali il bordo libero è stato assegnato da un Governo col quale vigono accordi al riguardo, l'autorità marittima può disporre accertamenti tendenti a stabilire:

     a) che la nave non sia caricata oltre i limiti consentiti dalle marche di bordo libero;

     b) che la posizione delle marche di bordo libero corrisponda ai dati contenuti nel certificato;

     c) che la nave non abbia subìto alcuna modificazione dei dati riportati nel certificato tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza per le persone imbarcate.

     Per le navi straniere che non hanno assegnazione di bordo libero o che hanno l'assegnazione da un Governo con il quale non esistono particolari accordi al riguardo, l'autorizzazione a partire è subordinata al rilascio del certificato di bordo libero in base alle presenti norme.

     Parimenti, l'autorizzazione a partire deve essere negata finchè non siano stati eliminati gli eventuali inconvenienti riscontrati in sede di accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.

     Della mancata autorizzazione deve essere informato il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

 

          Art. 19. Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.

     Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave stessa.

 

Capo III

COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 20. Istituzione del Comitato.

     Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

     Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato esprime il parere su ogni questione relativa alla sicurezza della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione delle merci pericolose.

 

          Art. 21. Composizione del Comitato.

     Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione è presieduto dal direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile e composto dai seguenti membri:

     1) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     2) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti del Ministero della marina mercantile;

     3) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale della pesca e demanio marittimo del Ministero della marina mercantile;

     4) il capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

     5) un ufficiale di porto di grado non inferiore a colonnello dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

     6) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     7) un rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

     8) un rappresentante del Ministero della sanità;

     9) un rappresentante del Ministero difesa-Marina;

     10) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi;

     11) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza;

     12) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     13) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

     14) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

     15) il direttore generale del Registro italiano navale;

     16) e 17) quattro rappresentanti dell'armamento di cui due dell'armamento di linea e due dell'armamento libero (passeggeri e da carico);

     18) tre rappresentanti della gente di mare;

     19) un rappresentante dei lavoratori dei porti;

     20) un rappresentante dell'armamento peschereccio;

     21) un rappresentante dei lavoratori della pesca.

     Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione si può riunire in due sezioni separate, la prima per esprimere parere sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; e la seconda per esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose.

     In questi casi, la sezione prima è composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 20) e 21); la seconda sezione è composta dai membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19).

     Il presidente può invitare alla riunione, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato e persone particolarmente esperte e interessate ai problemi iscritti nell'ordine del giorno.

 

          Art. 22. Nomina dei membri e segreteria del Comitato.

     I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione, per i membri di cui ai numeri da 7) a 14), delle rispettive Amministrazioni e per quelli di cui ai numeri da 16) a 21), su designazione delle rispettive associazioni o organizzazioni sindacali a base nazionale.

     I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

     I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire alle vacanze formatesi nelle varie categorie rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.

     Le funzioni di segretario di ogni sezione sono affidate ad un funzionario o ad un ufficiale di porto destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 23. Indennità spettanti ai membri del Comitato.

     Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza con le modalità e nei limiti previsti, per i componenti delle Commissioni ed organi collegiali istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

          Art. 24. Spese di funzionamento del Comitato.

     All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 20 si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo IV

COMMISSIONI DI VISITA

 

          Art. 25. Istituzione e composizione delle Commissioni.

     Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, è costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

     La Commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

     Ove lo ritenga opportuno, il presidente può chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

     Ai componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

 

          Art. 26. Ispezioni agli apparecchi radioelettrici.

     Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 27. Accertamenti già eseguiti dagli Istituti di classificazione.

     Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validità rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonché le navi munite di certificato di navigabilità, sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.

 

          Art. 28. Attribuzioni della Commissione di visita.

     La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate.

     Al rilascio dei certificati provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione.

     La Commissione di visita accerta, altresì, l'idoneità al trasporto dei passeggeri.

     Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'art. 35.

 

Capo V

NORME PENALI

 

          Art. 29. Caricazione oltre la marca di bordo libero.

     L'art. 1217 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.

     Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

     Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'art. 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".

 

          Art. 30. Marche di bordo libero abusive.

     Dopo l'art. 1131 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 1131 bis. - La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell'art. 469 del Codice penale".

 

          Art. 31. Omissione di esercitazione.

     Dopo l'art. 1218 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 1218 bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.

     In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".

 

          Art. 32. Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi.

     Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'art. 9 all'autorità marittima o all'estero all'autorità consolare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 12.000 ad 240.000 [8] .

 

          Art. 33. Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione.

     L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorità marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire 240.000 [9].

 

          Art. 34. Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato.

     Colui che fornisce o installa a bordo di navi mercantili, apparecchi, dispositivi, o materiali per i quali è richiesto il riconoscimento di tipo approvato e che non corrispondono alle caratteristiche del "tipo approvato" è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 [10].

 

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 35. Emanazione dei regolamenti di esecuzione.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto i con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:

     a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;

     b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime;

     c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;

     d) le modalità per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.

 

          Art. 36. Entrata in vigore.

     Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.

 

          Art. 37. Abrogazione di norme contrarie o incompatibili.

     Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.


[1] Lettera così modificata dall'art. 48 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[2] Lettera abrogata dall'art. 48 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[3] Comma così modificato dall'art. 48 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[4] Comma così sostituito dall'art. 48 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347.

[7] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 393.

[8] L’importo della pena pecuniaria di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] L’importo della pena pecuniaria di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] L’importo della pena pecuniaria di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.