Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 45.1.1090 - L. 8 agosto 2025, n. 118.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
(G.U. 9 agosto 2025, n. 184)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, la parola: «ministeriali» è soppressa;
al comma 2:
al capoverso 2-ter, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»;
al capoverso 2-quater, le parole: «delle opere indifferibili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 26 del
"7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavorì del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione".
3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «Trapani, Gela» sono sostituite dalle seguenti: «Trapani e Gela»;
al comma 2, le parole: «11 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell'11 giugno 2019»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 45» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 6, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio» e le parole: «civile, adotta» sono sostituite dalle seguenti: «civile adotta»;
al comma 7, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio», le parole: «ai sensi dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3», dopo la parola: «trasferimento» sono inserite le seguenti: «delle risorse» e le parole: «misure di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «misure di cui al comma 5, lettera b),»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 898, della
al comma 10, al primo periodo, le parole: «fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi», al secondo periodo, le parole: «con il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto», al sesto periodo, le parole: «finalità di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «finalità di cui al presente comma» e, al settimo periodo, le parole: «Società Giubileo» sono sostituite dalle seguenti: «società Giubileo 2025 Spa»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della
10-ter. Al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Proroga dell'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."). - 1. L'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal medesimo comma 1».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «cassa e residui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 3, dopo la parola: «Fondo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 4, la parola: «adottato» è sostituita dalla seguente: «adottati»;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), le parole: «al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»;
il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:
3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;
3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2025», le parole: «della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», dopo le parole: «30 settembre 2025» sono inserite le seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2)», la parola: «aggiudicazione» è sostituita dalla seguente: «stipula», le parole: «ovvero per la mancata presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonchè per la mancata presentazione», dopo le parole: «sono accertate» sono inserite le seguenti: «, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,» e le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028»;
al secondo periodo, le parole: «trasporti sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,» e la parola: «acquisita» è sostituita dalla seguente: «acquisite»;
al comma 10:
alla lettera a), le parole: «n. 201» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101»;
alla lettera b), dopo la parola: «riduzione» è inserita la seguente: «del» e le parole: «2025 allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «2025, allo scopo»;
al comma 11, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonchè mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari,» e le parole: «n. 217» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di medie opere). - 1. All'articolo 1 della
a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025";
b) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 142, le parole: "riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato" sono sostituite dalle seguenti: "riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento";
d) al comma 143, quarto periodo, le parole: ", fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter" sono soppresse;
e) al comma 144, terzo periodo, le parole: "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione";
f) al comma 145, le parole: "Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144";
g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: "15 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «e 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della
al comma 2, capoverso 8-ter.1, le parole: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» e le parole: «
al comma 3, le parole: «, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.» sono soppresse;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna). - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della
All'articolo 5:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 18, comma 1, del
a) all'alinea, dopo le parole: "ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro" e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2027";
b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";
c) alla lettera b), le parole da: "in favore delle strutture" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia".
2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
al comma 3, le parole: «85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 85 milioni»;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «comma 3» e dopo la parola: «2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca). - 1. All'articolo 11-ter del
"4-bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), le parole: «2025" ' sono» sono sostituite dalle seguenti: «2025" sono»;
al comma 2, le parole: «equivalente di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al».
Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della
Art. 6-ter (Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa). - 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la società CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del
Art. 6-quater (Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del
All'articolo 7:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «in favore delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
al comma 6, dopo le parole: «servizi sanitari» è inserita la seguente: «regionali»;
alla rubrica, le parole: «2015-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015-2018».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
All'articolo 9:
al comma 1, alinea, le parole: «Al del» sono sostituite dalla seguente: «Al»;
al comma 2, lettera a), capoverso 1-novies), le parole: «di cui al citato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36 del citato».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale). - 1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del
All'articolo 10:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al
a) all'articolo 3, il comma 10 è abrogato;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), alinea, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
2) alla lettera c):
2.1) all'alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028";
2.2) al numero 1), le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10" sono soppresse;
d) all'articolo 18, comma 11, le parole: "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2028".
1-ter. All'articolo 25 del
a) al comma 2, dopo la parola: "determinare" sono inserite le seguenti: ", in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività di cui al comma 1," e le parole: ", non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime" sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo".
1-quater. All'articolo 15, comma 8, della
1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della
"b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della
alla rubrica, dopo la parola: «MICAR» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per il recepimento di normativa europea».
All'articolo 11:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorità che lo compongono, il Comitato è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti"»;
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 3), capoverso ii), le parole: «primo paragrafo,» sono soppresse, dopo le parole: «2009/110/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009», le parole: «2015/2366/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015» e dopo le parole: «lettera v-bis),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al numero 4), capoverso oo-bis), dopo le parole: «regolamenti del Consiglio» e dopo la parola: «(TFUE)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «al comma 4,» è inserita la seguente: «alinea,»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonchè di finanziamento»;
al numero 5.1), le parole: «nonchè del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di finanziamento»;
alla lettera e), numero 1), le parole: «nonchè del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di finanziamento»;
alla lettera f), le parole: «sono inserite le seguenti: "nonchè del finanziamento" sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: "nonchè di finanziamento"»;
alla lettera h):
l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:»;
al capoverso Art. 16-ter, comma 2, dopo la parola: «proliferazione» sono inserite le seguenti: «delle armi di distruzione di massa»;
alla lettera l):
l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:»;
al capoverso Art. 45-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
alla lettera n), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «direttore generale dell'economia » sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale dell'Economia»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
1-ter. L'articolo 88 del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di interpretazione autentica».
All'articolo 14:
al comma 2, dopo le parole: «turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «o termali»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
al comma 7, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 dell'articolo 3 del citato
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni urgenti in materia di cultura). - 1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della
All'articolo 15:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 37 della
a) alla rubrica, le parole: "e dei prodotti agroalimentari italiani" sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: ", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia" sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato.
3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della
a) dopo le parole: "in favore delle imprese zootecniche" sono inserite le seguenti: ", riconosciute come focolaio dell'infezione,";
b) le parole: "dell'abbattimento" sono sostituite dalle seguenti: "della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo".
3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani è autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «di seguito anche» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata»;
alla lettera c), le parole: «l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: "al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale" e»;
alla lettera g), all'alinea, dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al numero 2), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «statuto» sono inserite le seguenti: «della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute). - 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso è concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del
All'articolo 18:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 della
a) al comma 90, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027";
b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027"»;
al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»;
al comma 4, le parole: «, sono sostituite con le» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle»;
alla rubrica sono premesse le seguenti parole: «Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della
Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis (Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo). - 1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo è erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle»;
alla lettera b), capoverso 932-ter, le parole: «articolo 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 14»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del
1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Modifica all'articolo 1, comma 817, della
Art. 19-ter (Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana). - 1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6.172.388 euro annui.
3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della
4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonchè della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione».
All'articolo 20 è premessa la seguente partizione: «Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «Il Fondo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del» e dopo le parole: «incrementato di» sono inserite le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2025,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «4, commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, commi 1, 4 e 5», le parole: «euro 753.942.367» sono sostituite dalle seguenti: «euro 760.942.367», le parole: «13 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 13 milioni» e le parole: «euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030»;
alla lettera a), le parole: «euro 100.280.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 107.280.000 per l'anno 2025,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera e), alle parole: «l'anno 2027» è premessa la seguente: «per»;
alla lettera f), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 ed»;
alla lettera h), le parole: «a 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 107.000.000» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera i), le parole: «, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
al comma 3, le parole: «agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2».