§ 12.6.154 - L. 17 febbraio 2017, n. 15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:17/02/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1. 


§ 12.6.154 - L. 17 febbraio 2017, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

(G.U. 21 febbraio 2017, n. 43)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE) n. 575/2013» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

     al comma 3, dopo le parole: «può essere concessa» è inserita la seguente: «anche».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al punto (ii)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al numero 2)»;

     al comma 2, alinea, le parole: «numero ii)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2),»;

     al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

 

     All'articolo 7:

     al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi».

 

     All'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e alle Camere»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazioni alla Commissione europea e alle Camere».

 

     All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «erogazione di liquidità di emergenza» è inserita la seguente: «-ELA».

 

     All'articolo 12, comma 1, le parole: «sono adottate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere adottate».

 

     All'articolo 15, comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

 

     All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere subordinata, in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

     a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;

     b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente».

 

     All'articolo 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

     a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo;

     b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione è stata negoziata e quello determinato ai sensi della lettera a)».

 

     All'articolo 19, comma 2:

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni è il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa»;

     alla lettera e), le parole: «23, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «22, comma 2».

 

     All'articolo 21:

     al comma 1, le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe"».

 

     All'articolo 22:

     al comma 1, le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18»;

     al comma 2:

     all'alinea le parole: «secondo l'ordine di seguito indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicate»;

     alla lettera a), le parole: «20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 1»;

     alla lettera b), le parole: «20, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 1»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, può disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;

     al comma 5:

     alla lettera d), dopo le parole: «nell'Allegato,» sono inserite le seguenti: «lettera A),»;

     alla lettera e), le parole: «all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15»;

     al comma 10, le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18».

 

     All'articolo 23:

     al comma 2, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

     al comma 3, alinea, la parola: «reale» è soppressa e le parole: «da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,».

     Al Capo II, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

     «Art. 23-bis. - (Relazione alle Camere). -1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo.

     2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».

 

     All'articolo 24, i commi 3, 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 2, 3 e 4.

     Al Capo III, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

     «Art. 24-bis. - (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) - 1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

     2. In conformità con la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:

     a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

     b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

     c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

     4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

     5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.

     6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

     7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

     8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonchè il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

     9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

     10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

     11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 26, comma 1, alinea, le parole: «24 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «21 maggio».

     Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 26-bis. - (Modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016). - 1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi".

     2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è abrogata.

     3. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2017" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma".

     4. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo";

     b) al comma 2, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole: "e le imposte versate" sono aggiunte le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente";

     c) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è invece effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".

     Art. 26-ter. - (Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate). - 1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9 milioni di euro per l'anno 2018 e per 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 27:

     al comma 2, lettera c), le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

     al comma 4, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

 

     L'allegato è sostituito dal seguente:

 

     «Allegato

 

     METODOLOGIE DI CALCOLO

 

     In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

 

     A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

 

NAZNSAT1 = VSAT1 / PAZN

 

NAZNET2 = VET2 / PAZN

 

PAZN =  NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF) * K / NAZV

 

dove:

NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2,lettera a), del decreto legge

VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

K = 15%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, PAZN 50%*PAZV

 

     B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

 

     Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al MInistero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

 

NAZNMEF = AUCAPMEF / PAZNMEF

 

PAZNMEF = PAZN*(1-W)

 

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero

W=25%

 

     In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del decreto legge)

     Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

     Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

 

NAZNMEF = AUCAPMEF / PAZNMEF

 

PAZNMEF = NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + AUCAPMEF) * Z / NAZV * (1-W)

 

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate al Ministero

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

Z = 15%

W = 25%

 

     Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF è negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV».