§ 59.8.8 - D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:10/02/1996
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
Art. 2.  Prestazioni. Sistema di calcolo
Art. 3.  Forme gestorie
Art. 4.  Ente pluricategoriale
Art. 5.  Ente gestore di categoria
Art. 6.  Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
Art. 7.  Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria
Art. 8.  Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
Art. 9.  Norme transitorie e finali


§ 59.8.8 - D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione

(G.U. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.)

 

     Art. 1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti

     1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

     2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

 

          Art. 2. Prestazioni. Sistema di calcolo

     1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

     2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

     3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3. Forme gestorie

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

     a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

     b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

     c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

     d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

 

          Art. 4. Ente pluricategoriale

     1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

     2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

     3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

     4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

 

          Art. 5. Ente gestore di categoria

     1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

     2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

     3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

     a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

     4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

          Art. 6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti

     1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

     a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

     b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

     c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera e nel massimo di cinquanta unità. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata [1].

     2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

     a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

     b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

     3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

     4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

     a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

     b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà; l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti [2];

     c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

     5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

 

          Art. 7. Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria

     1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

     a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

     b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

     2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

     3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

          Art. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti

     1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

     2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

     3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni [3].

 

          Art. 9. Norme transitorie e finali

     1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

     2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.

     3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separta di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 98, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 luglio 2011, n. 133.