§ 14.4.47 - L. 29 novembre 1984, n. 798.
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:29/11/1984
Numero:798


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [4]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 18 bis.  [10]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 14.4.47 - L. 29 novembre 1984, n. 798.

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

(G.U. 3 dicembre 1984, n. 332).

 

Art. 1.

     E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

 

     Art. 2.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito:

     a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

     b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

     c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

     d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

     e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;

     f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'art. 8, secondo comma;

     g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 3.

     La somma di cui alla lettera a) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

     a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

     b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale di cui all'art. 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

     c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

     d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

     e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

     f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

     g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

     h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

     i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

     l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

     m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

     [Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791] [1].

     [Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed l), nonchè a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'articolo 4] [2].

     [Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione] [3].

 

     Art. 4. [4]

     1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonchè da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.

     2. Segretario del Comitato è il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

     3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonchè l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite [5].

     4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

     5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonchè le modalità di votazione dei suoi componenti.

 

     Art. 5.

     La somma di cui alla lettera b) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza regionale, è così utilizzata:

     a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione;

     b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera b).

     I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

 

     Art. 6.

     La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

     a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

     b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio, 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

     c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

     d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale [6].

     Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma.

     Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

     La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

     I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art. 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

 

     Art. 7.

     Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

     Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità:

     a) periti industriali elettronici: 2;

     b) diplomati nautici: 1;

     c) vigilanti lagunari: 5;

     d) operatori centro calcolo: 5;

     e) programmatori: 2.

     Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

     I contratti hanno durata triennale.

 

     Art. 8.

     Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente art. 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

     Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà. Alla copertura della minore entrata derivante dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire 500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1986, si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al punto f) dell'art. 2.

     Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente art. 6 sono le seguenti:

     a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo art. 15, nonché di quelli di cui all'art. 11, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

     b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera b) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

     c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

     Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzati anche in regime di concessione.

 

     Art. 9.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.

     Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

     Per i fini di cui alla presente legge è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'art. 2.

 

     Art. 10.

     Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

 

     Art. 11.

     Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 6 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

     Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

     a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

     b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

     c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

     d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

     Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

     I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

     Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

     La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

     a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

     b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

     c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

     Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'art. 6.

     I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

 

     Art. 12.

     Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

     Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

     Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

 

     Art. 13. [7]

     (Omissis)

 

     Art. 14.

     Fino al termine stabilito dall'art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni [8].

     [La commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791] [9].

     Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

     I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione.

     La commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.

     Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.

 

     Art. 15.

     Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

     a) infermeria di S. Anna;

     b) ex comando zona fari;

     c) isola Lazzaretto vecchio;

     d) isola di S. Secondo;

     e) ex comando compagnia Guardia di finanza;

     f) isola della Certosa.

     Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

     La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

     La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

     L'art. 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

 

     Art. 16.

     Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'art. 3; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

     Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

 

     Art. 17.

     Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986.

     L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del Provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

 

     Art. 18.

     Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera e) dell'art. 2 della presente legge, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986.

     Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

     L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

     L'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

 

     Art. 18 bis. [10]

     1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua.

 

     Art. 19.

     Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

 

     Art. 20.

     I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

 

     Art. 21.

     Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.

 

     Art. 22.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

 

     Art. 23.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[4] Articolo sostituito dall'art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 360.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

[10] Articolo inserito dall'art. 212 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.