§ 5.7.D - Legge 10 marzo 1980, n. 56.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:10/03/1980
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti [...]
Art. 2.      La delega conferita al Governo con l'art. 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 5.7.D - Legge 10 marzo 1980, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

(G.U. 12 marzo 1980, n. 70)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della soluzione tecnica da adottare per un'idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto";

     nel terzo comma, è soppressa la parola: "Inoltre";

     l'ultimo comma è soppresso.

     All'articolo 3:

     nel primo comma, le parole: "di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma, lettera a),", e la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "previsto";

     il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

     "I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'apparato-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404".

 

          Art. 2.

     La delega conferita al Governo con l'art. 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.