§ 25.4.1 - D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.4 disciplina generale
Data:23/07/1991
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Forma del contratto.
Art. 3.  Iscrizione e deposito.
Art. 4.  Pubblicità.
Art. 5.  Persona giuridica amministratore.
Art. 6.  Esclusione di diritto.
Art. 7.  Scritture contabili.
Art. 8.  Liquidazione.
Art. 9.  Fallimento del GEIE.
Art. 10.  Opere, forniture e lavori pubblici. Legislazione antimafia.
Art. 11.  Imposte dirette.
Art. 12.  Imposte indirette.
Art. 13.  Sanzioni.


§ 25.4.1 - D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2. Forma del contratto.

     1. Il contratto di GEIE e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità.

 

          Art. 3. Iscrizione e deposito.

     1. L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

     2. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

     3. Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

 

          Art. 4. Pubblicità.

     1. Devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, a cura degli amministratori:

     a) gli atti e le indicazioni di cui agli articoli 8, lettere a) e b), e 11 del regolamento CEE n. 2137/85;

     b) gli atti e le indicazioni di cui all'art. 8, lettera c), del regolamento CEE n. 2137/85, in forma di estratto recante la menzione del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese.

     2. Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'art. 2457-ter del codice civile.

     3. Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro può provvedervi a spese del GEIE.

 

          Art. 5. Persona giuridica amministratore.

     1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

     2. Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonchè il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.

     3. Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

 

          Art. 6. Esclusione di diritto.

     1. E' escluso di diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

 

          Art. 7. Scritture contabili.

     1. Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.

     2. Gli amministratori del GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

          Art. 8. Liquidazione.

     1. La liquidazione del GEIE è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

     2. La sentenza che dichiara la nullità a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85 nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

 

          Art. 9. Fallimento del GEIE.

     1. Il GEIE che esercita una attività commerciale si scioglie per la dichiarazione di fallimento. In tal caso la responsabilità illimitata dei membri è regolata dall'art. 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 10. Opere, forniture e lavori pubblici. Legislazione antimafia.

     1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonchè le disposizioni dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

     2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 11. Imposte dirette.

     1. Il GEIE non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

     2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture prescritte nel titolo II del decreto stesso.

     3. Il GEIE è obbligato altresì ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

     4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.

     5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.

     6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 12. Imposte indirette.

     1. All'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     "g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico....1%".

     2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), è aggiunta la seguente:

     "VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.".

     3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

 

          Art. 13. Sanzioni.

     1. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile.

     2. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

     3. Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile.