§ 98.1.27334 - Legge 17 maggio 2002, n. 96.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/2002
Numero:96


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27334 - Legge 17 maggio 2002, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(G.U. 18 maggio 2002, n. 115)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ALLEGATO

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36

     All'articolo 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6";

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "anni 1992, 1993 e 1994" sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea";

     al comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6";

     al comma 6, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

     al comma 7, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - (Recupero). - 1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione".

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - (Maggiori entrate). - 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".