§ 93.11.87 - D.L. 20 marzo 2002, n. 36 .
Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:20/03/2002
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 2.  Individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero
Art. 3.  Recupero
Art. 3 bis.  Maggiori entrate
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.11.87 - D.L. 20 marzo 2002, n. 36 [1] .

Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(G.U. 20 marzo 2002, n. 67)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali

     1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalità per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

     a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;

     b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;

     c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;

     d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;

     e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

     2. Le modalità di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.

     3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attività di recupero delle predette somme è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

          Art. 2. Individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero

     1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa. [2]

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6. [3]

     3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonché con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale è costituito dalle somme di cui è stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994, con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo è altresì ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali è stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. [4]

     4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di sessanta giorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti. [5]

     5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6. [6]

     6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. [7]

     7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non più di quarantotto mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. [8]

 

          Art. 3. Recupero [9]

     1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione.

 

          Art. 3 bis. Maggiori entrate [10]

     1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 maggio 2002, n. 96.

[2]  Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 22 marzo 2002, n. 69.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.